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Confapi Aniem News N. 28, 5 settembre 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 

LE NOSTRE ATTIVITA’
RIUNITA LA GIUNTA DI PRESIDENZA PER VALUTARE I NUOVI SCENARI SULLA
BILATERALITA’
Il 3 Settembre u.s. la Giunta di Presidenza di Confapi Aniem, con la partecipazione della
Commissione sindacale, si è riunita per esaminare gli scenari e le possibili evoluzioni sulla
bilateralità edile anche a seguito delle interlocuzioni in corso con Ance.
Nelle more della ridefinizione di un accordo complessivo che coinvolga anche le altre
Organizzazioni imprenditoriali e Sindacali, si stanno verificando le condizioni per definire un
percorso comune che preveda una gestione condivisa degli enti nazionali (Formedil e Fnape).
Contestualmente l’Ance darebbe disposizioni alle proprie Associazioni territoriali affinché
provvedano a modificare i propri sistemi di denuncia alle casse edili inserendo anche il
riferimento al contratto Confapi.
L’intento è quindi quello di garantire l’applicazione del CCNL Confapi Aniem e il
riconoscimento delle quac da parte delle casse edili nei territori ove non sono operative
Edilcasse.
Dopo un ampio dibattito è stato convenuto di inserire nella bozza di verbale di intesa alcuni
elementi a tutela del nostro sistema, precisando che l’ipotesi di accordo è comunque limitata ai
territori nei quali non sono operative Edilcasse; il testo è stato sottoposto all’Ance nei giorni
immediatamente successivi alla riunione di Giunta.
REVISIONE PREZZI: IN FASE DI ULTIMAZIONE LA NOTA METODOLOGICA
Proseguono le riunioni della commissione tecnica che sta definendo la nota metodologica
sull’applicazione del nuovo meccanismo di revisione prezzi (il 3 Settembre si è tenuto l’ultimo
incontro, oggi, 9 Settembre, ne è fissato un altro).
Tra i punti sui quali non si è registrata convergenza si segnala quello relativo alle modalità di
riconoscimento della percentuale dell’80% della variazione dei costi, se computarla sulla sola
parte eccedente il 5% o sull’intero ammontare. La norma (art. 60 del Decreto n.36/2023) prevede
che le clausole revisionali si attivino al verificarsi di variazione del costo dell’opera, in aumento
o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e “operano nella misura dell’80% della
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”. Il tavolo ha deciso di rimettere la scelta al
MIT, proponendo che nella nota metodologica siano esplicitate entrambe le interpretazioni
emerse. Altra questione irrisolta, per la quale sarà probabilmente necessario un intervento
legislativo, riguarda la possibilità di riconoscere direttamente al subappaltatore il pagamento del
corrispettivo revisionale.
Il tavolo ha altresì deciso di inserire nella nota metodologica che la procedura revisionale debba
essere applicata utilizzando come valore iniziale di base quello dell'indice sintetico di revisione
prezzi relativo al mese in cui cade il termine finale per la presentazione dell'offerta, come
eventualmente prorogato in fase di gara. Permane, infine, l’altra criticità che si potrebbe creare
nel proporre due metodi alternativi per il calcolo del SAL revisionale, metodo sintetico e metodo
analitico (ipotesi prevista dalla commissione): l’eventuale discrezionalità nella loro scelta, pur
con l’obbligatorietà di definirla all’interno del bando di gara, potrebbe generare contenzioso tra
imprese e stazioni appaltanti, specialmente nel caso in cui i due metodi portassero a valori
sensibilmente differenti.

DALL’ITALIA
I RILIEVI DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PATENTE A CREDITI: IL
REGOLAMENTO DEVE ESSERE RIFORMULATO.
Come anticipato al sistema con apposita comunicazione inviata nei giorni scorsi, il Consiglio di
Stato ha formulato il proprio parere critico sulla bozza di decreto ministeriale attuativo della
patente a crediti, parere richiesto dallo stesso capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del
Lavoro.
Diversi i rilievi sollevati dai Giudici che, in linea generale, hanno sollecitato la necessità di
riformulare diverse disposizioni evitando ripetizioni e incongruenze con la fonte primaria (art.
29, comma 19 D.L. n.19/2024, convertito con Legge n.56/2024).
Sui contenuti assume particolare rilievo la richiesta di modificare la disciplina sulla sospensione
della patente consentendo agli Ispettorati del lavoro di esercitare la propria discrezionalità
valutativa in tutti i casi di infortunio, anche se non dipeso da colpa grave del datore di lavoro.
L’altro rilievo sostanziale riguarda l’entrata in vigore fissata al 1° ottobre e lo scarso tempo a
disposizione per dare adeguata informazione ai destinatari del provvedimento dalla
pubblicazione in Gazzetta.
Si attendono ora le iniziative del Ministero per adeguare il decreto al parere del Consiglio di
Stato.
IN GAZZETTA I CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I LAVORI STRADALI
Sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 23 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto del Mase (Ministero
Ambiente e Sicurezza Energetica) recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle
infrastrutture stradali (CAM Strade)”.
I nuovi Cam entreranno in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e, dunque, dal 21 dicembre 2024.
Il provvedimento dà applicazione a quanto previsto dall’art. 57, comma 2 del Codice Appalti
che prevede proprio l’adozione di criteri specifici per le infrastrutture stradali.
L’applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri contenuti nel decreto
potrà essere stabilita dalla stazione appaltante in caso di prodotto da costruzione non previsto
dal progetto o particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più
specifiche tecniche.
Il progettista, nella relazione CAM, deve fornire dettagliata motivazione della non applicabilità
o l’applicazione parziale di uno o più criteri ambientali.
IL DURC ENTRA NEL FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Anac ha comunicato che il durc entra a far parte del Fascicolo virtuale dell’operatore economico.
Grazie alla collaborazione con Inps e Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza
del Consiglio, il Durc, infatti, è stato reso interoperabile con il Fascicolo digitale (Fvoe) 2.0
attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Le stazioni appaltanti possono ora
consultare il Durc emesso in corso di validità su FVOE 2.0 ai fini della verifica dell'assenza di
violazioni definitivamente accertate in materia contributiva secondo il nuovo Codice degli
Appalti (art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023). Il documento è inserito automaticamente nel

fascicolo virtuale dell'operatore economico nel momento in cui l'impresa rilascia alla stazione
appaltante l'autorizzazione all'accesso al proprio fascicolo. Anac ricorda che la regolarità
contributiva è un requisito estremamente volatile e si invitano pertanto le stazioni appaltanti a
chiedere la verifica della presenza del Durc emesso in corso di validità nel momento in cui se ne
manifesta l'effettiva esigenza. Non è allo stato possibile chiedere l'emissione del DURC per
operatori economici che ne risultino sprovvisti. L'Anac auspica che si possa addivenire quanto
prima a un accordo con gli enti previdenziali anche su questo tema. Nel corso delle prossime
settimane saranno introdotte nuove tipologie di documenti per la verifica dei carichi fiscali non
definitivamente accertati dell'Agenzia delle Entrate, dell'avvenuta comunicazione al Ministero
del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.
PARERE MIT: COSA FARE IN CASO DI RIOLUZIONE DEL CONTRATTO CON IL
PRIMO APPALTATORE
Con il parere n. 2831 del 18 luglio u.s., il Ministero delle Infrastrutture ha fornito chiarimenti in
merito ai comportamenti da adottare in caso di risoluzione del contratto di appalto.
Un quesito, in particolare, riguardava il vincolo a seguire necessariamente il dettato normativo
dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, interpellando singolarmente e progressivamente tutte
le ditte utilmente collocate nell'originaria graduatoria, fino a trovare quella disposta ad eseguire
le opere rimanenti alle medesime condizioni dell'originario appaltatore (stesso ribasso d'asta).
Su tale quesito il Ministero ha risposto positivamente confermando la necessità di procedere in
tal modo.
Sulla possibilità di inviare un’unica richiesta di interpello contemporaneamente a tutte le ditte,
il Ministero ha precisato che l’interpello deve essere posto progressivamente, in ossequio al
dettato legislativo, con possibilità di interpellare gli operatori economici che seguono in
graduatoria solo in caso di rifiuto del precedente interpellato.
Il Ministero nega, infine, la possibilità di procedere a una nuova gara: “vi è l’obbligo per la stazione
appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza
che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo
affidamento, né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di
classificazione dei concorrenti”.
ANAC: ILLEGITTIMO RICHIEDERE REQUISITI ECONOMICI SPROPORZIONATI
Secondo Anac (delibera n. 395 del 30 luglio u.s.) è illegittima la previsione del bando che impone
di dimostrare il possesso di un patrimonio netto ampiamente superiore al doppio dell’importo
del contratto, in quanto costituisce violazione dell’articolo 100 del Codice Appalti.
Il caso specifico riguardava un comune campano che aveva indetto una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale da svolgersi da luglio 2024 a dicembre 2027 di
importo pari a 116.200 euro, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo tramite
piattaforma digitale. Il disciplinare di gara richiedeva tra i requisiti speciali di capacità
economico finanziaria, il possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli ultimi
tre esercizi disponibili non inferiore a venti milioni.
La società istante ha contestato la previsione del bando in considerazione dell’entità del
corrispettivo globale del contratto in affidamento che su base mensile risulta pari a 2.766 euro,
nonché in relazione al valore annuale pari a 33.199 euro, sostenendone l’illegittimità per

contrarietà al principio di tassatività dei requisiti di partecipazione nonché la sproporzione
rispetto all’oggetto dell’appalto.
La società chiedeva, pertanto, la revisione della lex specialis di gara che impediva la sua
partecipazione a causa della clausola contestata, riferendo di aver tentato di interpretare il
requisito come riferito a tutto il triennio invece che a un'unica annualità e di aver chiesto
chiarimenti in merito alla stazione appaltante da cui ha ottenuto risposta negativa, giacché il
Comune ha ribadito la volontà di riferire il requisito a una sola annualità.
Per Anac “la tipologia del contratto in oggetto non giustifica eccezioni ai principi generali previsti dalla
normativa vigente e la necessità di procurarsi maggiori garanzie non sembra legittimare l’imposizione di un
onere di tale peso, in quanto la discrezionalità esercitata dall’amministrazione nel caso di specie è
proporzionale al fine specifico di perseguire il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla
gara”.
La criticità non riguarda solo la sproporzione del requisito, ma la stessa possibilità di richiedere
uno specifico requisito sul patrimonio netto per gli appalti di servizi e forniture per i quali la
norma consente unicamente di richiedere, come requisito di capacità tecnica professionale,
l’esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento nel triennio precedente e, come
requisito della capacità economica finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del
valore dell’appalto, maturato nel triennio precedente.
La stazione appaltante è tenuta, pertanto, alla riedizione della procedura emendandola del
requisito censurato.
ANAC PUBBLICA VADEMECUM PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI
Nelle scorse settimane l’Anac ha pubblicato il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro”.
L’Autorità evidenzia, anzitutto, come il Codice Appalti si limita a delineare i caratteri essenziali
senza fornire una disciplina dettagliata: l’affidamento diretto di fatto è uno strumento per
l’assegnazione del contratto senza una procedura selettiva, a seguito di un’istruttoria non
formalizzata condotta dal RUP o da un suo collaboratore. Ciò premesso, deve preliminarmente
essere verificato se il contratto abbia o meno un interesse transfrontaliero (art. 48 del codice).
L’esistenza dell’interesse transfrontaliero impedisce infatti al RUP di utilizzare le procedure
semplificate (ex art. 50) e impone di adottare le procedure ordinarie.
La verifica dell’interesse transfrontaliero della commessa avviene in base ai seguenti elementi:
• valore stimato della commessa;
• tecnicità o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori
esteri;
• caratteristiche tecniche dell’appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue
dimensioni e prassi commerciali in esso praticate).
In merito al rispetto dei principi fondamentali enunciati del risultato dal Codice, e in particolare
al principio di accesso al mercato, l’Autorità sottolinea come il procedimento di affidamento
diretto è stato predisposto come “fattispecie” ultra semplificata che non ha un rapporto con il
mercato come le altre procedure di selezione. In questo senso, il Rup ha elevata discrezionalità
tecnica nella scelta dell’affidatario senza vincoli particolari.
In merito al principio della rotazione, l’Anac ricorda che la nuova norma per l’affidamento
diretto fa riferimento al solo pregresso affidatario e non più ai soggetti solo precedentemente
invitati.

Nel caso, invece, di eventuale ricorso a procedure ordinarie laddove vi era la possibilità di
ricorrere all’affidamento diretto, il Rup nella decisione a contrarre è chiamato ad esplicitare quali
siano le ragioni che lo inducono ad aggravare il procedimento di affidamento nonostante gli
strumenti semplificati a disposizione.
Per i micro affidamenti (acquisizioni di importo inferiore ai 5.000 euro), infine, sussiste la
possibilità di utilizzare anche mercati elettronici propri.
AL VIA IL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
Il 6 agosto 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM Transizione 5.0.
Oltre alla pubblicazione del D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024, si segnala che il 7 agosto u.s.
è stata attivata la piattaforma on-line per la presentazione delle domande sul sito internet del
GSE (www.gse.it).
Diventa pertanto operativo il credito d’imposta relativo al “Piano Transizione 5.0”, per i nuovi
investimenti effettuati nel biennio 2024 e 2025, sulla base di quanto introdotto dall’art.38 del
D.L. 19/2024 – legge 56/2024, di attuazione del PNRR.
In particolare, il credito di imposta viene previsto a favore di tutte le imprese residenti nel
territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, per i progetti di innovazione
avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti
effettuati in uno o più beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge
232/2016 (si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari
che i software).
Il beneficio fiscale viene riconosciuto a condizione che gli investimenti consentano di ottenere
complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata
nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non
inferiore al 5%.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi
energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali
all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti
rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta), nonché le spese per
la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed
energetica dei processi produttivi.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni
rilasciate da un valutatore indipendente
Per l’accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE con descrizione del
progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi.
L’impresa deve anche aggiornare periodicamente il GSE sull’andamento dell’investimento. Il
GSE indica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le imprese che hanno fatto richiesta del
credito e l’importo richiesto e trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese
beneficiarie e l’ammontare del credito. Il MIMIT ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale
(www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0) alcune slide esplicative del “Piano
transizione 5.0”, mentre il GSE ha reso disponibile una specifica “Guida all’utilizzo del portale
TR5”.

Dai primi di settembre è prevista anche l’attivazione di un’apposita sezione dedicata alle FAQ
sul portale del GSE.
PRONTO IL DECRETO INTERMINISTERIALE SULL’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
CATASTROFALI
Sembra ormai in fase di definitiva approvazione il decreto interministeriale che dà attuazione
alla norma della legge finanziaria dello scorso anno nella quale si prevede l’obbligo di
assicurazione delle imprese conto i danni catastrofali.
Il testo condiviso dai Ministeri per lo Sviluppo economico e per l’Economia conterrà anche uno
schema di convenzione di riassicurazione da parte di Sace fino al 50% del rischio assunto (ipotesi
prevista dalla norma). Potranno essere oggetto della copertura anche i beni strumentali e in
leasing.
Nello schema di convenzione è altresì prevista la possibilità per le imprese assicurative di
riunirsi per garantire la copertura dei danni.
IN GAZZETTA LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. RICOSTRUZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2024 è stata pubblicata la legge n.
111 del 8 agosto 2024, conversione del d.l. n. 76/2024 “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-
calamita’, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, in vigore
dal 10 agosto u.s.
Il provvedimento, in vigore dal 10 agosto u.s. mira a dare un supporto efficace e tempestivo alle
popolazioni colpite da calamità, accelerando le procedure di ricostruzione
Sono previsti contributi per i privati che hanno subito danni alle proprie abitazioni a causa di
eventi calamitosi; viene comunque eliminata la possibilità di accedere a contributi per i beni
mobili non registrati danneggiati dal sisma del 2016. Il commissario straordinario può
riconoscere un contributo forfettario basato sul numero e la tipologia dei vani danneggiati, con
un massimo di 3.200 euro per la cucina e 700 euro per altri vani, fino a un totale di 6.000 euro
per abitazione.
Vengono inoltre accelerate le procedure di ristoro per le aree colpite da calamità, garantendo un
più rapido intervento e supporto alle popolazioni colpite.
La legge, infine, prevede la proroga dell’incarico per il commissario per la ricostruzione in
Emilia-Romagna, Toscana e Marche e misure specifiche che impattano su singoli territori.
In particolare sono previste specifiche misure di sostegno per i Campi Flegrei colpiti dal
bradisisma, risorse straordinarie per il G7 che si terrà a Brindisi e norme specifiche per
supportare l’organizzazione dei Giochi Olimpici a Milano-Cortina.
CONSIGLIO DI STATO: NO A SUPPLEMENTO DI TEMPO NEL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DELL’ANOMALIA
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7114 del 13 agosto u.s.) ha fornito alcune precisazioni sui tempi e
sulla procedura che disciplina la verifica di anomalia dell’offerta, precisando che nel nuovo
Codice dei contratti la sequenza procedimentale relativa alla verifica di anomalia passa
attraverso tempi “stringenti”, che sono volti a salvaguardare la celere conclusione del
procedimento di affidamento.
Il caso esaminato riguardava una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del maggior
ribasso, per lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento, elettrici, e di sicurezza.


Con ricorso, respinto dal giudice di primo grado, l’impresa contestava la propria esclusione a
seguito di verifica di anomalia dell’offerta, nella quale vi sarebbe stata, a suo dire, la violazione
del contraddittorio procedimentale, per omesso supplemento istruttorio.
Secondo i Giudici il concorrente non può pretendere un ulteriore ampliamento dei tempi previsti
per la produzione della documentazione giustificativa dopo la scadenza del primo termine.
La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato
in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni
per l’inoltro delle giustificazioni.
La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio, “non
superiore” a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di
anomalia nel minor tempo possibile.
Detto termine, infatti, “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle
spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il
rispetto del termine massimo previsto dalla legge” (così la relazione al codice approvato con D.Lgs.
n. 36 del 2023).
E’ quindi “necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla
quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del
contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo”
Il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che la stazione appaltante può richiedere spiegazioni
anche sull’economia del processo di fabbricazione o del metodo di costruzione, sulle soluzioni
tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente o
sull’originalità dei lavori, forniture o servizi offerti.
TAR LAZIO: LE DIFFERENZE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI
ESECZUIONE
Il Tar Lazio (Sent. n. 16064 del 3 Settembre u.s.) è intervenuto sulle differenze tra requisiti di
partecipazione e di esecuzione e sul loro diverso impatto nella procedura di gara.
Il Tribunale ha evidenziato come la giurisprudenza abbia chiarito che i requisiti di
partecipazione, generali e speciali, devono essere posseduti sin dalla presentazione dell’offerta,
mentre i requisiti di esecuzione condizionano la stipulazione del contratto, essendo “mezzi
(strumenti, beni e attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione
appaltante”.
La qualificazione del requisito – di partecipazione ovvero di esecuzione – è desunta dalla lex
specialis, la cui formulazione deve essere chiara al fine di consentire all’operatore economico
di conoscere quali sono i requisiti minimi che è tenuto a possedere ai fini della presentazione
dell’offerta. La nozione di “requisiti di esecuzione” è stata elaborata dalla giurisprudenza al
fine di indicare i mezzi necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione
appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non
al momento di presentazione dell’offerta – ciò che varrebbe a distinguerli dai “requisiti di
partecipazione”– , ma al momento dell’esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del
contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere
definiti come “condizione” per la stipulazione del contratto d’appalto.

CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO
EDILCASSA PUGLIA: L’EVENTO PER I 30 ANNI DI ATTIVITA’
Il prossimo 25 Ottobre l’Edilcassa Puglia festeggerà i suoi primi 30 anni di attività presso la
nuova Fiera del Levante di Bari con l’evento “Il Mondo delle Costruzioni tra passato e futuro. La
Sfida di Edilcassa di Puglia”.
Alla tavola rotonda parteciperà il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano insieme ai
Segretari Generali nazionali delle organizzazioni Sindacali e ai Presidenti nazionali di Claai,
Cna e Legacoop.
In apertura dell’evento sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano e del Sindaco di Bari, Vito Leccese.

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