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Confapi Aniem News N. 35, 22 Novembre 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 LE NOSTRE ATTIVITA’
RINNOVO CCNL EDILI: INCONTRI SU SEMPLIFICAZIONE E AUMENTO
SALARIALE
Come preannunciato, il 19 e 20 novembre si sono svolti gli incontri con le Organizzazioni
Sindacali nell’ambito del rinnovo del CCNL edili.
In particolare sono stati affrontate le richieste avanzate sugli interventi di semplificazione
dell’impianto contrattuale e sull’aumento salariale (275 euro a parametro 100).
Sul primo aspetto i Sindacati hanno sollevato diverse tematiche:
• Modello di denuncia Unica e Trasferta: nell’ambito della gestione e dello sviluppo di
quanto previsto in materia di “trasferta” si propone un modello unico di denuncia che
semplifichi e garantisca uniformità nei flussi informativi. Proposta inoltre la ridefinizione
della disciplina sulla trasferta.
• Inserimento degli impiegati nel sistema casse edili/edilcasse: la richiesta è stata motivata
dall’esigenza di avere una “mappatura” reale del settore.
• Declaratorie: Rivedere le declaratorie per aggiornarle e far emergere specificità del nostro
sistema imprenditoriale.
• Introduzione di una disciplina specifica per le aziende operanti nel settore beni culturali
(in particolare, lavori su fune).
• Sfera di applicazione: è stata avanzata la richiesta di ridefinire il campo di applicazione
del CCNL.
• Carta di Identità Professionale Edile (CIPE) e badge di cantiere: viene proposta la Carta
di identità professionale edile (CIPE), legata al codice fiscale, per consentire ai lavoratori
la certificazione delle proprie competenze (qualifiche, corsi effettuati). Resta da chiarire
come conciliare questo strumento con il badge di cantiere già previsto per le aree del
sisma e in diversi protocolli territoriali.
Sulla materia relativa a salute e sicurezza le richieste sindacali riguardano:
• Il potenziamento contrattuale delle figure RLST- RLS con il riconoscimento di 1 ora
aggiuntiva di assemblea retribuita.
• Il preposto alla sicurezza con la previsione di indennità percentuale sulla retribuzione, la
copertura assicurativa nei casi di contenzioso, l’individuazione dell’incaricato
obbligatoriamente tra i livelli più alti assegnati a quel particolare sito in lavorazione,
comprese le sedi aziendali o le unità locali.
• La Sorveglianza Sanitaria che prevede il rafforzamento del sistema di prevenzione delle
malattie professionali e degli infortuni attraverso una convenzione quadro nazionale e
l’elaborazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria standard da adottare nei singoli
sistemi territoriali.
Sono stati calendarizzati i seguenti ulteriori incontri per entrare nel merito delle proposte con le
seguenti modalità:
• 5 dicembre ore 10 – Sicurezza
• 5 dicembre (a seguire) – Semplificazione
• 12 dicembre ore 10 – Salario
• 19 dicembre ore 10 – Salario
• 19 dicembre ore 14 – gruppo tecnico per aggiornamento testo contrattuale
DIRETTIVO CONFAPI ANIEM CONVOCATO PER IL PROSSIMO 11 DICEMBRE
Al fine di valutare le scelte da assumere in merito alle dinamiche del rinnovo contrattuale, con
particolare riferimento alle richieste di aumento salariale, è stato convocato il Direttivo di
Confapi Aniem per il prossimo 11 dicembre. Nel corso dell’incontro saranno anche valutati gli
sviluppi sull’ipotesi di accordo in tema di bilateralità.
DALL’ITALIA
CARO MATERIALI: I DECRETI PER I PRIMI DUE TRIMESTRI 2024
Sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i due decreti per il
riparto del fondo contro il caro-materiali (previsto dall’articolo 26 del DL 50/22) relativi alle
richieste presentate nei primi due trimestri dell’anno:
• il Decreto Direttoriale n. 418 del 26 settembre 2024, con il quale sono state
ammesse a finanziamento 1.623 istanze, per un totale di circa 281 milioni di euro, a
copertura degli extracosti registrati nei cantieri italiani nel primo trimestre 2024.
• il Decreto Direttoriale n. 453 del 28 ottobre 2024, con il quale sono state ammesse
a finanziamento 2.345 istanze, per un ammontare complessivo di circa 433 milioni
di euro, destinato a coprire i maggiori costi riscontrati nel secondo trimestre 2024.
Con successivi decreti di pagamento, le risorse verranno erogate alle stazioni appaltanti e poi
alle imprese. Si precisa, tuttavia, che le risorse di cassa attualmente disponibili risultano
insufficienti a coprire le previsioni di spesa per il biennio 2023-2024, pari a 1.182 milioni di euro,
pertanto, “i relativi pagamenti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente alla definitiva assegnazione
dell’incremento di cassa richiesto”.
I decreti stabiliscono che, entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetta alla Ragioneria Generale dello Stato
l’elenco delle istanze ammissibili, con i rispettivi CUP e l’importo della compensazione dal
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Nei cinque giorni successivi, la Ragioneria
aggiorna i finanziamenti per i progetti PNRR e PNC sui sistemi di monitoraggio. Entro ulteriori dieci giorni, gli enti locali devono aggiornare tempestivamente il quadro economico e il
cronoprogramma finanziario, o piano dei costi.
CODICE APPALTI: LE NOVITA’ NEL TESTO “BOLLINATO”
Come anticipato nel precedente numero di Confapi Aniem News, lo schema di decreto correttivo
al Codice Appalti, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, è stato “bollinato”
dalla Ragioneria Generale dello Stato e trasmesso alla Camera e al Senato per continuare l’iter
di approvazione che si concluderà con il definitivo nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri.
Il testo “bollinato” prevede l’inserimento dell’art. 30 che abroga l’art. 109 del Codice con il quale
si prevedeva l’istituzione del sistema reputazionale dell’impresa che avrebbe dovuto essere
istituito dall’Anac entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice.
Nel nuovo testo normativo, inoltre, viene eliminata la disposizione (art. 16 modificativo dell’art.
58 del Codice) che favoriva la partecipazione delle pmi agli appalti attraverso la suddivisione in
lotti (“le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il
valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre”).
Si segnala altresì il contenuto dell’art. 35 che modifica l’utilizzo dei certificati lavori dei
subappaltatori ai fini della qualificazione prevedendo l’aggiunta del seguente periodo all’art. 119,
comma 20, del Codice: “i certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati dai soli
subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione”.
Scompaiono altre disposizioni contenute nella prima bozza approvata dal Consiglio dei Ministri:
• l’art. 12 che prevedeva modifiche all’art. 45 del Codice relativamente agli incentivi alle
funzioni tecniche (salta l’estensione dell’incentivo a tutto il personale);
• l’art. 26 che aggiungeva all’art. 99 una disposizione sulla verifica dei requisiti,
prevedendo che “in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale
dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità …. decorsi
trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre
comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di
un’autocertificazione dell’offerente”;
• l’art. 34 contenente modifiche all’articolo 117 relativamente alle garanzie definitive;
• l’art. 64 diventa il nuovo art. 62 nella bozza bollinata cambiando il titolo in
“Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento” e
disponendo l’abrogazione di gran parte degli allegati al Codice e la pubblicazione di più
decreti ministeriali che li sostituiranno.
MIT: PARERE SU GESTIONE VARIANTI
Con il parere n. 2918 del 29 ottobre 2024, il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla gestione delle
varianti in corso d’opera negli appalti pubblici.
Le indicazioni fornite dal Ministero forniscono riscontro a un quesito di un Comune che ha
redatto un progetto esecutivo e tra le somme a disposizione del quadro economico ha previsto
una somma pari al 3% dell'importo lavori quale opzione contrattuale da utilizzarsi nel caso fosse
necessario redigere una variante contrattuale (importo accantonato per eventuale variante): il
valore massimo dell'appalto è stato quindi calcolato come somma dei due importi (lavori + 3%).
Inoltre, in capitolato è stata inserita la clausola che, in caso di modifica contrattuale entro il quinto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il contratto alle condizioni originarie. Il Comune ha
chiesto se la tipologia è sempre riconducibile all'art. 120 comma 1 lettera a (opzione
contrattuale), oppure deve essere individuata un'ulteriore casistica. Inoltre, nel caso la stazione
appaltante dovesse redigere una variante, l’ente intende sapere se potrà utilizzare solo quel 3%
originariamente previsto oppure può utilizzare altre somme nel quadro economico (es ribassi
d'asta, risparmi sulle progettazioni).
Il Ministero ha anzitutto sottolineato che “occorre distinguere tra somme stanziate nel quadro
economico e importo stimato dell’appalto, che deve essere comprensivo delle eventuali opzioni, ai sensi
dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di specie, la stazione appaltante potrà esercitare
l’opzione entro i limiti prestabiliti, vale a dire il 3 per cento dell’importo dei lavori”.
Secondo il Mit “il riferimento alla modifica contrattuale entro il quinto, riguarda le varianti in corso
d’opera di cui all’art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e pertanto ad una fattispecie di modifica
contrattuale diversa da quella dell’opzione che può essere esercitata ai sensi e alle condizioni di cui alla
precedente lettera a) del medesimo comma. Alle varianti in corso d’opera sembra applicabile infatti,
nonostante il richiamo testuale alla fattispecie di cui al comma 9 dell’art. 120 del Codice, l’art. 5, comma 6,
dell’Allegato II.14. In forza di tale previsione “l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga
variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal
caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo
dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213
del codice”.
Si precisa, infine, che “le risorse necessarie per coprire i costi aggiuntivi derivanti da tali varianti devono
essere reperite da voci di spesa diverse rispetto a quelle accantonate per le opzioni contrattuali”.


ANAC: I TEMPI DI AGGIUDICAZIONE IN ITALIA RISPETTO AGLI ALTRI PAESI
EUROPEI
L’Anac ha presentato un report compartivo tra i tempi di aggiudicazione in Italia e quelli degli
altri Paesi europei.
Dai dati emerge che l’Italia presenta tempi di aggiudicazione delle procedure di appalto di
rilevanza comunitaria mediamente più alti rispetto agli altri Paesi europei: circa 279 giorni per
le procedure di appalto di rilevanza comunitaria espletate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. La differenza risulta particolarmente marcata nei confronti di
Francia e Germania, che riportano tempi medi pari a rispettivamente 102 e 84 giorni; mentre
più ridotte, ma pur sempre sostanziali, sono le discrepanze con la Spagna (180 giorni).
La maggiore efficienza nei tempi di aggiudicazione di Francia e Germania rispetto all’Italia si
vede anche con le aggiudicazioni effettuate con il criterio del prezzo più basso. In Italia, il tempo
medio di aggiudicazione di queste aggiudicazioni è di 195 giorni, in Francia e Germania è
rispettivamente di 95 e 54 giorni, in Spagna di 145.
Emerge comunque un calo significativo negli ultimi anni, che ha ridotto, ma non eliminato, la
differenza con gli altri Paesi: nonostante nel 2018, 2019 e 2020, l’Italia impiegasse in media circa il triplo di Francia e Germania nell’espletare le procedure di aggiudicazione dei bandi pubblici,
nel 2021 il valore raggiunto dall’Italia era pari a 243 giorni.
Nel 2022 tale valore era di 201 giorni. Tra i fattori positivamente correlati con una riduzione nei
tempi di aggiudicazione figurano l’utilizzo di aste elettroniche (che comporta un decremento di
30-56 giorni), di procedure accelerate (associate ad aggiudicazioni più veloci di circa 17-25
giorni) e del joint procurement (bandi emanati da più pubbliche amministrazioni che operano
congiuntamente impiegano mediamente 4-5 giorni di meno). Tra le ragioni del miglioramento
viene indicato altresì il decreto semplificazioni che ha imposto il tetto massimo di 6 mesi e
sanzioni in capo al responsabile del procedimento.
Anac sottolinea comunque come “anche a parità di caratteristiche contrattuali, permane una differenza
positiva nella durata del procedimento in Italia rispetto agli altri Paesi in ragione anche della non piena
accessibilità ai documenti di gara …. fatta salva l’osservazione che mediamente in Francia si pone un peso
maggiore al criterio del minor prezzo, anche laddove l’aggiudicazione è valutata sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.


ANAC: REPORT SU PROCEDURE PNRR AVVIATE MA NON ANCORA AFFIDATE
L’Anac ha reso noto un report sulle procedure Pnrr avviate e non ancora affidate.
Dalle informazioni della Banca Dati dell’Autorità emerge che per gli appalti avviati nel 2023 è
arrivato all’affidamento il 74% del valore appaltato.
Per quelli avviati nel 2024, invece, solo il 5%. Ovviamente il dato 2024 risente delle gare più
recenti, tuttora in corso.
Nel report sono evidenziati il totale delle procedure (Cig) Pnrr/Pnc avviate nel biennio
2023/2024 (numero e valore) raggruppate per anno e oggetto principale (lavori, servizi e
forniture). In una tabella sono evidenziate le procedure che non risultano tuttora affidate.
Sono stati esclusi dal perimetro: gli affidamenti diretti, i contratti di adesione ad accordo
quadro/convenzione e le procedure deserte o che comunque non hanno avuto esito.
MASE FINANZIA 56 PROGETTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN 4
REGIONI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stanziato 210 milioni per 56
interventi prioritari contro il dissesto idrogeologico in quattro regioni, così ripartiti: 75 milioni
all’Emilia-Romagna (15 interventi), 69,9 milioni al Lazio (20 interventi), 36,1 milioni
all’Abruzzo (20 interventi) e 30,2 milioni all’Umbria (4 interventi).
I quattro decreti firmati dal Ministro Pichetto Fratin sono stati trasmessi agli Organi di
Controllo.


CESSIONE DI IMMOBILI SOGGETTI A SUPERBONUS: IL MINISTRO GIORGETTI
RISPONDE A INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
Lo scorso 13 Novembre, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha
risposto ad un’interrogazione parlamentare sui presunti effetti retroattivi delle disposizioni fiscali
relative alle cessioni di immobili oggetto di interventi per i quali è stato utilizzato il superbonus.
Nella sua risposta, il Ministro ha precisato che:
• le nuove si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, ovvero
alle cessioni poste in essere dal momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio e
non in momenti antecedenti;
• la nuova plusvalenza immobiliare non è direttamente collegata agli interventi agevolati
realizzati sull’immobile, ma colpisce un presupposto impositivo diverso e successivo ad
essi, ossia la cessione del bene effettuata entro limiti temporali ben delineati;
• con riferimento alla potenziale diversa tassazione per immobili simili per tipologia e
ubicazione, si evidenzia che la plusvalenza in esame va a colpire, in linea di principio, i
beni che, a parità di condizioni iniziali, hanno visto incrementare il proprio valore di
mercato proprio grazie al superbonus o i beni che, a parità di condizioni finali, hanno
fruito di un importante beneficio fiscale rappresentato dal mancato sostenimento delle
spese per la realizzazione degli interventi, in quanto hanno optato per le opzioni dello
sconto in fattura o della cessione del credito;
• al fine di non realizzare indebite penalizzazioni per chi ha usufruito del bonus ma aveva
acquistato l’immobile in periodi antecedenti anche di molti anni, è stato espressamente
previsto che il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sia rivalutato in base alle
variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
• la disciplina introdotta, lungi dal generare una disparità di trattamento fiscale, è piuttosto
diretta a evitare ingiustificati vantaggi per chi ha potuto usufruire di un aumento di valore
dell’immobile per effetto di quello che è stato un generosissimo contributo da parte dello
Stato.
MEF E SCONTO IN FATTURA: INDICAZIONI SUI SAL
L'opzione relativa allo sconto in fattura o cessione del credito, in applicazione dei bonus fiscali
previsti per gli interventi di riqualificazione edilizia, può essere esercitata in relazione a ciascun
Sal; gli stati di avanzamento non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo
e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% per cento del medesimo
intervento (articolo 121, comma l-bis del decreto-legge n. 34/2020).
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03091 del 12 novembre 2024, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il valore dei
materiali presenti “a piè d’opera” nel calcolo del limite del 30%
Secondo il Ministero, ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento richiesto, nella
nozione di Sal è possibile includere solo le prestazioni effettivamente eseguite in cantiere. Tale
tesi troverebbe conferma nel decreto ministeriale 6 agosto 2020 e nell’Allegato 2, il quale, nel
disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori “realizzati”.
CONSIGLIO DI STATO: BASTA INDICAZIONE NEL DGUE PER IL SUBAPPALTO
NECESARIO
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 9051/2024), in mancanza di specifiche indicazioni nei
documenti di gara, il subappalto necessario può essere dichiarato nel documento di gara unico
europeo (Dgue) con l’indicazione delle categorie.
Ciò, secondo i Giudici, risulta coerente ai principi di favor partecipationis e di tassatività delle
cause di esclusione.
Nel giudizio di primo grado era stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in quanto le
opere scorporabili risultavano essere oggetto di subappalto necessario e la dichiarazione di
subappalto resa nel Dgue non presentava quel grado di specificità richiesta per un subappalto
qualificante. In particolare veniva rilevato “di non avere sufficientemente specificato di ricorrere al subappalto come modalità di sua qualificazione e non come mero modulo operativo attinente alla semplice
esecuzione del contratto”.
Di parere diverso il Consiglio di Stato che ha richiamato l’art. 12, comma 2, del Dl. n. 47/2014
evidenziando come tale norma non prescriva di esplicitare la volontà di ricorrere al subappalto
necessario e il disciplinare di gara, peraltro, non indicava alcuna disposizione specifica sulle
modalità formali di dichiarazione di subappalto.
Nella sentenza si precisa altresì che “il subappalto “necessario” tale è in quanto l’affidamento (ad un
soggetto dotato delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie
scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire quel
tipo di prestazioni, si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella
natura giuridica”.
AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE SEMPLIFICATE: APPROVATO
EMENDAMENTO “SALVA MILANO”
E’ stata approvata dalla Commissione Ambiente e dall’Aula della Camera (il testo passa ora al
Senato) la proposta di legge "Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia
cosiddetto", il cosiddetto 'Salva Milano'.
Il testo, che sostanzialmente conferma la validità della procedura semplificata adottata dal
Comune di Milano, prevede che “l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di
lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti
situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti
edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati” …. rientrano tra
gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che “presentino sagoma, prospetti, sedime
e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenzi da
quelli originari”.
In merito alle ipotesi di deroga allo stop a cessione del credito e sconto in fattura, tra le quali
rientravano gli interventi relativi a piani di recupero con contenuti di dettaglio già approvati dai
Comuni al 17 febbraio 2023, si prevede un limite ai soli casi di demolizione e ricostruzione di
edifici per i quali risultino approvati i piani attuativi e risulti comprovata l’avvenuta
presentazione entro la data del 30 dicembre 2023 della richiesta del titolo abilitativo legittimante
all’esecuzione dei lavori.
IL MINISTRO URSO PREANNUNCIA LEGGE ANNUALE PMI
Nel corso di un question time alla Camera del 20 novembre scorso, il Ministro delle Imprese e
del made in Italy Urso ha dato indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge annuale
per le piccole e medie imprese.
Il provvedimento dovrebbe essere approvato in Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane
e conterrà misure per introdurre incentivi per favorire i processi di aggregazione, iniziative per
valorizzare le competenze delle piccole e medie imprese, la semplificazione burocratica e
l’accesso al credito.
Il Ministro ha ricordato come già in questa legge di bilancio il Governo è intervenuto
rifinanziando in maniera significativa la legge Sabatini (1,7 miliardi di euro fino al 2029) e, in
fase di conversione, si cercherà di prevedere un intervento importante sul Fondo di garanzia, misura che ha già permesso, fino a settembre di quest’anno, l’attivazione di quasi 30
miliardi di finanziamenti bancari, accogliendo circa 173.000 domande.
Infine, è stato evidenziato il bando, varato la scorsa settimana, per il supporto agli investimenti
delle piccole e medie imprese in impianti fotovoltaici ed eolici, ai fini dell’autoconsumo
industriale 320 milioni a fondo perduto. Questi 320 milioni a fondo perduto si aggiungono ai
12,7 miliardi del Piano Transizione 5.0.
CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO
LAZIO: SOTTOSCRITTO RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
Lo scorso 21 Novembre Confapi Aniem Lazio e le Organizzazioni sindacali regionali di Feneal
Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto integrativo dell’edilizia.
L’accordo prevede, tra l’altro, significative premialità decontributive per le imprese in regola con
i versamenti, fino al 60% della contribuzione Edilcassa (con esclusione di quanto versato a titolo
GNF e di APE).
La regolarità contributiva, ai fini della premialità, sarà verificata nel triennio edile precedente,
prevedendo una tolleranza di una mensilità di ritardo per ogni annualità contributiva.
TERAMO: ENZO MARCOZZI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DEL COLLEGIO
Lo scorso 8 Novembre, l’Assemblea dei soci del Collegio Edile di Teramo ha eletto il nuovo
Consiglio Direttivo che ha confermato Enzo Marcozzi Presidente dell’Associazione per il
secondo mandato della durata di tre anni.
Marcozzi in questo secondo triennio sarà affiancato dai Vice Presidenti nominati, Andrea
Fracassa, Domenico Di Gennaro, Ernest Di Carlantonio e Gaetano Di Michele e dagli altri
membri del nuovo Consiglio Direttivo così composto: Bollettini Simone, Cesarini Lorenzo, Di
Antonio Filippo, Di Giammarco Tonino, Di Giuseppe Federico, Di Paolo Emore, Evangelista
Giancarlo, Polisini Fiorenzo, Sforza Franco e Tanzi Lino.
“Voglio ringraziare tutti i consiglieri che hanno condiviso con me questi primi tre anni, quelli che sono
entrati a far parte del nuovo Direttivo ma soprattutto tutti gli associati per il sostegno e la fiducia ricevuta -
queste le parole del Presidente Marcozzi -. Vista la stima e la fiducia, il mio impegno per i prossimi tre
anni sarà ancora maggiore, dando continuità al lavoro fatto per affrontare le sfide nuove e vecchie a cui il
settore è chiamato continuamente a rispondere. Avrò come sempre dei compagni di viaggio validi ed
operativi, saranno diverse infatti le deleghe a seconda delle problematiche e delle rispettive competenze, tutti
devono dare il proprio contributo per il bene delle imprese associate e per il territorio che rappresentiamo, se
sapremo lavorare uniti raggiungeremo gli obiettivi prefissati. L’edilizia è da sempre il motore trainante della
nostra economia, con il superbonus ormai ai titoli di coda, gli appalti pubblici e la ricostruzione post sisma
saranno le priorità, solo il PNRR in Abruzzo vale più di 2 miliardi, affronteremo le novità poste dalle
normative in continua evoluzione, come quelle riguardanti la sostenibilità ambientale e la sicurezza,
cambiamenti che richiedono un'attenzione costante, ma che rappresentano anche una straordinaria
opportunità per rendere il settore più innovativo e competitivo. In questi tre anni dobbiamo impegnarci ancor
di più per far conoscere la bellezza di questo settore, recuperare appeal e superare pregiudizi che ne
scoraggiano l’ingresso, soprattutto da parte dei giovani, abbiamo bisogno di manodopera e tecnici qualificati.

Ovviamente la nostra voglia di fare impresa – ha concluso Marcozzi - ci auguriamo venga supportata da
corrette scelte politiche e da risorse adeguate, penso ad esempio alla prossima legge di bilancio e agli effetti
che rischia di avere sul settore delle costruzioni, al momento infatti tutte le misure sono discutibili, il taglio
dei bonus casa, ad esempio, siamo sicuri che salverà davvero i conti pubblici?”.
MATERA: CONVEGNO SU PATENTE A CREDITI E SICUREZZA
Lo scorso 19 Novembre, Confapi Matera, in collaborazione con Cna, Confartigianato e ordini
professionali, e con l’intervento di Inail di Basilicata, Ispettorato Territoriale del lavoro di
Potenza-Matera e ASM (Azienda Sanitaria Matera), ha organizzato un convegno dal titolo “La
patente a crediti e la sicurezza nei cantieri”.
Nel corso dei lavori sono intervenuti Il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, per il
saluto istituzionale, e Mario Bitonto, Presidente della Sezione Edili ANIEM, con un intervento
sul tema.
Nel suo intervento il dott. Bitonto ha espresso il rischio che la patente diventi un ennesimo
adempimento burocratico per le aziende.
“La sicurezza sui luoghi di lavoro è una questione molto seria, che non si può risolvere con l’ennesima legge,
con l’ennesimo adempimento burocratico, con l’ennesimo costo per le imprese. Di norme ce ne sono fin
troppe, non ne servono di nuove, basterebbe applicare quelle vigenti, senza gravare inutilmente sulle imprese.
Il problema è l’applicazione delle norme che già esistono, perché spesso i costi dell’adempimento vengono
ribaltati a scapito della sicurezza; quindi, bisogna ridurre i costi per le aziende. Questo vale per i datori di
lavoro ma anche per i lavoratori che, seppur dotati di tutti i dispositivi di sicurezza, a volte vedono gli stessi
come un impedimento e un intralcio. Gli incidenti si prevengono elevando la cultura della sicurezza,
attraverso una sinergia tutti gli attori, compresi gli enti preposti. Tutti dobbiamo esser maggiormente
sensibilizzati sul tema, perché la sicurezza sia messa in atto nei cantieri e non sulla carta. Del tavolo
dovrebbero far parte anche gli enti bilaterali, cioè Edilcassa e Cassa Edile perché il sistema della bilateralità
diventi un interlocutore privilegiato degli enti preposti al controllo della sicurezza”.

 

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