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Confapi Aniem News N. 36, 4 dicembre 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 

AUDIZIONE DI CONFAPI ANIEM: LE PROPOSTE SUL CORRETTIVO AL CODICE
APPALTI
Lo scorso 3 dicembre Confapi Aniem ha partecipato all’audizione presso l’VIII Commissione
della Camera sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti, sul quale le Commissioni
parlamentari dovranno esprimere un parere presumibilmente entro il 7 dicembre p.v.
L’Associazione ha rilevato come lo schema di decreto, approvato lo scorso mese dal Consiglio
dei Ministri, introduca modifiche che lasciano inalterate alcune criticità e, anzi, aggiungono
ulteriori anomalie nel sistema.
Tra le proposte ritenute prioritarie, Confapi Aniem ha sottolineato l’esigenza di ripristinare
condizioni di trasparenza e di concorrenza nelle procedure di affidamento. In particolare, è stato
richiesto di vincolare le stazioni appaltanti a richiedere la dimostrazione dei requisiti speciali
attraverso l’attestazione Soa che deve costituire condizione necessaria e sufficiente per la verifica
dei requisiti economici, tecnici e professionali.
Contestualmente è stato sollecitata la necessità di una modifica normativa finalizzata ad aprire
il mercato degli appalti, oggi caratterizzato da una prevalenza di procedure ristrette. Appare
inaccettabile sottrarre al mercato oltre l’80% degli appalti, come rilevato dall’Anac: è stato
proposto, pertanto, di limitare la soglia per le procedure negoziate senza bando, fino ai 2 milioni
e utilizzare, sopra tale importo, le procedure aperte. Da evidenziare che la stessa Anac ha
criticato lo schema di decreto correttivo rilevando “l’assenza di interventi a favore dell’aumento della
concorrenza”.
Confapi Aniem ha inoltre criticato la previsione contenuta nello schema di decreto correttivo in
tema di revisione prezzi.
Pur apprezzando il lavoro sulle modalità di applicazione dell’istituto, attraverso l’introduzione
dell’allegato II.2-bis scaturito dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture,
non è accettabile la misura dell’importo revisionale determinata sull’80 per cento del solo valore
eccedente la variazione del 5 per cento. Ciò depotenzia notevolmente l’istituto, ponendosi,
peraltro, in contrasto con quanto avviene in altri Paesi. I lavori hanno spesso una durata
pluriennale e sono inevitabilmente soggetti a profonde variazioni del costo dei materiali dal
momento dell’offerta a quello di conclusione dei lavori. La norma individua nel momento
dell’aggiudicazione il riferimento per il calcolo delle variazioni, ma tale fase può collocarsi anche
a notevole distanza dal termine per la presentazione delle offerte. Risulta quindi fondamentale
ricomprendere l’alea del 5% all’interno della revisione.
Confapi Aniem, inoltre, ha espresso la propria contrarietà sulla modifica normativa in tema di
consorzi stabili, chiedendo, in particolare, di ripristinare la possibilità di cumulo dei requisiti
delle imprese consorziate.
Rinnovata infine la richiesta di una disciplina più adeguata sull’applicazione del principio di
equivalenza dei Contratti Collettivi di lavoro, evitando contenziosi a seguito dell’indicazione del
CCNL da applicare negli appalti. Occorre precisare che i Contratti sottoscritti dalle

Organizzazioni comparativamente più rappresentative garantiscono tutele equivalenti avendo,
al loro interno, oneri e misure a tutela della legalità, regolarità, formazione e sicurezza.
Ulteriori proposte sono state presentate sulla necessità di prevedere una disciplina più esaustiva
in tema di subappalto e sull’esigenza di qualificare le stazioni appaltanti anche nella fase
esecutiva dei lavori.
DALL’ITALIA
CONSIGLIO DI STATO E ANAC: PARERI CRITICI SUL CORRETTIVO AL CODICE
Mentre si stanno svolgendo le audizioni parlamentari, il Consiglio di Stato ha formulato il
proprio parere (146 pagine) sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti.
Dai Giudici vengono sollevate diverse perplessità anzitutto sull’iter procedurale che non avrebbe
rispettato quanto previsto dalla legge delega con la quale il Parlamento ha dato facoltà al
Governo di avvalersi del Consiglio di Stato stesso per la stesura dell’articolato normativo. In
base a tale legge “entro due anni dalla data di entrata in vigore” del Codice Appalti “il Governo può
apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa
procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi”.
Il Consiglio di Stato lamenta, in sostanza, di non essere stato preventivamente coinvolto
nell’elaborazione del decreto correttivo come invece era successo nella formulazione del Decreto
Legislativo n.36/2023. “La scansione formale dell’intervento correttivo ed integrativo avrebbe
verosimilmente dovuto mimare, di fatto, la stessa seguita nella predisposizione del Codice, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato”. Ciò pone problemi di legittimità formale con eventuale
rischio di impugnativa. Rilevata anche una carenza di concertazione con gli altri Ministeri.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che “a dispetto dell’impegno testuale-illustrativo profuso,
l’analisi di impatto risulta, per profili significativi e qualificanti, inadeguata: essa si risolve di fatto in
un’articolata e perifrastica enunciazione in termini formali e giuridici dell’oggetto e delle modalità di
intervento, correttivo ed integrativo, sulle disposizioni del Codice; e ciò, anche laddove sarebbe stato
necessario e chiarificatore – purché nei termini di una esplicitata metodologia predittiva – stimare in modo
specifico, e per ogni “tematica” di nuova disciplina introdotta, i dati macroeconomici, economico-settoriali
nonché comunque di rilievo sulle rispettive condizioni della domanda (pubblica) e dell’offerta”.
Diverse le osservazioni sui contenuti con critiche sui singoli articoli che coinvolgono, fra l’altro,
le nuove discipline su revisione prezzi e consorzi stabili oggetto delle osservazioni formulate da
Confapi Aniem in sede di audizione.
Critica anche la posizione dell’Anac che ha sottolineato l’assenza di interventi a favore di
una maggiore concorrenza, rilevando la permanenza di soglie troppo alte per affidamenti diretti
e procedure negoziate senza bando.
Sollecitata altresì una maggiore pubblicità delle procedure di affidamento facilmente realizzabile
grazie allo sviluppo della digitalizzazione.
Grave, infine, la soppressione del rating reputazionale: secondo il Presidente Giuseppe Busia,
“se ritenuto di difficile applicazione, lo si può semplificare, però l’istituto va preservato”, in quanto
presupposto indispensabile per premiare le imprese migliori ed il loro investimento nella
qualificazione.
ANAC: MASSIMO RIBASSO POSSIBILE ANCHE SOPRA SOGLIA U.E.
Con un Comunicato del 20 novembre u.s. l’Anac ha precisato che anche per gli appalti di
importo superiore alla soglia europea (5,538 milioni) è possibile ricorrere al criterio del massimo
ribasso.
In particolare, l’Autorità ha chiarito che il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si pone come
obbligatorio per le stazioni appaltanti nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o con carattere innovativo, nonché per gli affidamenti in caso di dialogo
competitivo e di partenariato per l’innovazione, e per gli affidamenti di appalto integrato; negli
altri casi è possibile ricorrere al massimo ribasso.
Nel Comunicato, firmato dal Presidente Giuseppe Busia, si evidenzia che le stazioni appaltanti
non hanno “un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione, in quanto come espressamente
chiarito anche nella Relazione illustrativa al Codice “i criteri di aggiudicazione non conferiscono alla
stazione appaltante un potere di scelta illimitata, essendo, comunque quest’ultima tenuta a motivare
l’esercizio del potere discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione”.
Secondo Anac “una lettura complessiva e sistematica dell’articolo 108 suggerisce:
- di accordare preferenza all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in
cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti
qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche
tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate
nei documenti progettuali a base di gara;
- di poter ricorrere - fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l’utilizzo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa - al criterio del minor prezzo ove gli aspetti qualitativi della
commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti
progettuali posti a base di gara”

ANAC: RIAFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOLO IN CASI
ECCEZIONALI
L’Anac, con il parere del 23 ottobre u.s. n. 56, ha precisato le condizioni per riaffidare un appalto
con la procedura negoziata senza bando a seguito di risoluzione contrattuale per grave
inadempimento dell’appaltatore.
Nel caso esaminato dall’Anac, alla gara aveva partecipato solo l’aggiudicatario, per cui non era
possibile scorrere la graduatoria e una nuova gara avrebbe comportato dei tempi tecnici che
avrebbero messo a rischio i finanziamenti PNRR.
L’Autorità, ripercorrendo la normativa vigente e la giurisprudenza in materia, ha ribadito che la
procedura negoziata senza bando costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può
“essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili
d’interpretazione estensiva. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria
rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto
concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da
interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza. La procedura
negoziata senza bando può dunque essere utilizzata, motivando, solo restrittivamente nei ridotti limiti dei suoi presupposti. Va ricordato infatti che le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in
quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate
condizioni da individuare in modo rigoroso”.
In merito all’affidamento oggetto del parere, l’Anac ha rilevato “tenuto conto dei tempi entro i quali
il contratto deve essere portato a termine ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR e considerato altresì il
rilievo che il legislatore ha riconosciuto all’attuazione dello stesso PNRR (tanto che sono state dettate in
materia specifiche ed eccezionali disposizioni normative), le circostanze indicate, possono formare oggetto di
valutazione da parte della stazione appaltante, ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. c) del
Codice, ove i tempi occorrenti per l’espletamento delle ordinarie procedure di gara siano ritenuti dalla stessa
incompatibili con il tempestivo completamento delle opere entro i ristretti termini previsti ai fini
dell’attuazione degli obiettivi PNRR. Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della
procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’affidamento dell’appalto”

ANAC: POSSIBILE ATTIVARE VERIFICA DI ANOMALIA ANCHE CON
PUNTEGGIO SUPERIORE AI 4/5
Con un recente parere di precontenzioso (delibera n.450 del 9 ottobre u.s.) reso in risposta a una
procedura di Consip, concernente l’affidamento di Servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, l’Anac ha precisato che “la previsione nel bando di gara
dell’attivazione della verifica dell’anomalia in relazione alle offerte che ottengano un punteggio superiore ai
4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica deve ritenersi
ammissibile e compatibile con le nuove disposizioni codicistiche in materia di verifica di anomalia”.
Secondo l’Autorità, la stazione appaltante mantiene un’ampia discrezionalità sulla scelta di
procedere o meno, alla verifica facoltativa di anomalia delle offerte.
Nella delibera si prevede che “l’adozione del criterio del superamento dei 4/5 del punteggio massimo
attribuibile per l’offerta tecnica ed economica ai fini dell’individuazione delle offerte da sottoporre a verifica
di anomalia non appare affetta da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità; la mancata attivazione
della verifica facoltativa di anomalia delle offerte non risulta viziata da profili di manifesta irragionevolezza;
la qualificazione dei servizi oggetto di gara come servizi di natura intellettuale determina, l’insussistenza
dell’obbligo per l’operatore economico di indicare, nell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri della
sicurezza”.
Conseguentemente, la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere spiegazioni su tali voci di
costo nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta.
MIT: RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO FONDAMENTALE PER QUALIFICA
DELLE STAZIONI APPALTANTI
Con la Circolare n. 279 del 18 novembre u.s. il Ministero Infrastrutture, nel fornire indicazioni
sulla qualificazione delle stazioni appaltanti alla luce del nuovo Codice Appalti, ha sollecitato le
stesse al rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori.
Tale requisito, si legge nella circolare ministeriale, verrà valutato non solo con riferimento al
doveroso rispetto dell’obbligo normativo, ma anche tenendo in considerazione il fattivo percorso
di allineamento con i termini di legge intrapreso dalla stazione appaltante per rientrare da
pregresse situazioni di ritardo dei pagamenti, secondo il Piano degli interventi previsto dall’art.
40 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024,
n. 56.

Il rispetto dei tempi di pagamento delle imprese è pertanto considerato di primaria importanza
tra i requisiti previsti dal Codice per accreditare le stazioni appaltanti alla gestione della fase
esecutiva dei contratti, oltre che alla possibilità di provvedere in proprio alle gare.
In particolare, ricorda il Ministero, “nell’ottica di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di
acquisire la professionalità richiesta anche nella fase di effettuazione dei lavori o di concreta acquisizione dei
servizi e delle forniture, individuano alcuni parametri da soddisfare”, tra i quali figura il rispetto dei tempi
previsti per i pagamenti di imprese e fornitori”.
APPALTI A CORPO: NULLA LA CLASUSOLA CHE IMPONE COMPUTO E ANALISI
PREZZI
Il Tar Campania (Sent. n. 6402/2024) ha ritenuto nulla la clausola degli atti di gara che preveda
l’esclusione del concorrente nel caso di omessa presentazione del computo metrico estimativo e
dell’analisi prezzi.
Negli appalti a corpo, infatti, il prezzo contrattuale è determinato unicamente dall’offerta
economica complessiva e il computo metrico estimativo e le analisi dei prezzi non sono elementi
essenziali dell’offerta economica, come più volte affermato da Consiglio di Stato e ANAC.
Né si può ritenere mutato il contesto normativo in base alla previsione dell’art. 31 dell’allegato
I.7 del nuovo Codice Appalti, norma relativa alla progettazione e non alla presentazione delle
offerte.
Infatti tale norma, inserito nello specifico allegato al Codice che individua i contenuti minimi
dei vari livelli di progettazione, fa riferimento ai “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del
documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del
progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”.
Secondo i Giudici, risulta quindi priva di fondamento normativo la previsione della lex specialis
che, pur nell’appalto con prezzo a corpo, onera i concorrenti di produrre le analisi dei prezzi per
le migliorie.
LEGITTIMA AGGIUDICAZIONE SENZA DURF PER INERZIA AGENZIA ENTRATE
Il Tar Campania, con sentenza n. 6332 del 18 novembre 2024, si è pronunciato in merito alla
legittimità dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in assenza del Durf, qualora
esso non sia stato emesso per inerzia dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione, nonostante non
avesse ancora acquisito il documento di regolarità fiscale della mandante del raggruppamento
primo classificato, scegliendo di non subordinare le tempistiche della procedura ai ritardi degli
enti certificatori.
Secondo i giudici la scelta della stazione appaltante “di addivenire comunque all’aggiudicazione,
seppur in difetto della previa acquisizione del Durf della mandante deve ritenersi legittima”
.
L’Amministrazione, infatti, ha agito in coerenza con “il principio del risultato, che in effetti consente
di orientare l’operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il “criterio temporale” della
tempestività dell’affidamento ed esecuzione del contratto. In sostanza imponendo il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse, nella specie verificatesi”
.
Da segnalare che la pronuncia del Tribunale si pone in contrasto con il parere Anac (delibera n.
57 del 15 novembre 2023) secondo cui in tali casi “la procedura rimane ferma e l’eventuale
aggiudicazione non acquista efficacia”.

ESCLUSIONE CONSORZIO STABILE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIA
DELL’IMPRESA ESECUTRICE
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 9596 del 29 novembre u.s.) si è pronunciato sull’esclusione di un
Consorzio Stabile per violazioni tributarie della consorziata esecutrice.
Il Consorzio ha ritenuto che non può essere imputato allo stesso di non avere comunicato, ai
fini dell’attivazione dell’istituto rimediale di cui all’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023, le violazioni
tributarie di una consorziata esecutrice di cui non era a conoscenza al tempo della presentazione
dell’offerta.
I Giudici hanno tuttavia rilevato che se la causa escludente si è verificata “prima della presentazione
dell’offerta”, l’offerente, per beneficiare dell’istituto rimediale, è onerato di comunicare l’esistenza
della causa escludente “in sede di presentazione dell’offerta” e tale adempimento non può essere
superato dall’asserita mancata conoscenza da parte del Consorzio appellante della situazione
della propria consorziata esecutrice.
Il consorzio stabile presenta un’offerta unitaria, della quale si assume la responsabilità, senza
potersi fare scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso. Il consorzio stabile ha
infatti “una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività
giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli
imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l’ausilio
necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto”.
La stazione appaltante si interfaccia quindi con una soggettività giuridica unica e le
problematiche interne e la trasparenza dei relativi rapporti non si riverberano sulla stazione
appaltante, la cui posizione è presidiata dall’unicità dell’offerta e dalla responsabilità solidale, in
linea con le sopra richiamate caratteristiche dell’istituto.
CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO
CONFAPI ROMA E LAZIO: EVENTO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Il 29 novembre u.s. si è svolta la cena di gala organizzata da Confapi Roma e Lazio presso
Palazzo Brancaccio.
L’evento ha riunito rappresentanti di spicco del mondo politico, economico e istituzionale tra i quali
il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme a rappresentanti del Comune di Roma e
delle principali realtà locali.
Il Presidente Massimo Tabacchiera ha sottolineato come l’evento costituisca "un momento per riflettere
sulle sfide che attendono la città di Roma e l’intero territorio laziale. La nostra Capitale merita una visione di
sviluppo che sappia valorizzare il suo enorme potenziale, affrontando con determinazione temi cruciali come la
rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile e il sostegno alle piccole e medie imprese. Confapi Lazio si impegna
a essere un interlocutore strategico per promuovere soluzioni concrete, favorendo il dialogo tra imprese e istituzioni
e tracciando un percorso di crescita che sia all’altezza delle aspettative dei cittadini e degli imprenditori."

CONFAPI EMILIA E COLLEGIO EDILE: CONFRONTO CON GLI ENTI LOCALI SUL
FUTURO ECONOMICO DEL TERRITORIO
Il 2 dicembre si è svolto a Modena un evento che ha coinvolto rappresentanti del sistema
associativo e delle istituzioni locali su “Il futuro dell’economia nel territorio emiliano”.
Dopo l’introduzione di Alberto Meschieri (Presidente di Confapi Emilia), sono intervenuti
Massimo Mezzetti (Sindaco di Modena), Giorgio Zanni (Presidente Provincia di Reggio
Emilia), Fabio Braglia (Presidente Provincia di Modena), il Presidente di Confapi Aniem
Giorgio Delpiano e il Presidente di Confapi Emilia Romagna, Giovanni Rabaiotti.

 

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