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DM POLIZZE CATASTROFALI

 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025 il DM 30 gennaio 2025 n. 18 – Regolamento recante modalità attuative ed operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della Legge di Bilancio per il 2024 (L. 213 del 2023) che ha previsto l’obbligo, per le imprese con stabile organizzazione in Italia di stipulare polizze assicurative per coprire i danni a specifici beni aziendali causati da calamità naturali, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il decreto è stato adottato dal MEF con il concerto del MIMIT. Il Decreto entrerà in vigore il 14 marzo 2025 e l'obbligo dovrà essere adempiuto entro il 31 marzo 2025 (come previsto dal DL Proroghe Termini 2024 convertito nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025). Di seguito una sintesi delle misure più rilevanti con evidenziate le modifiche apportate al testo del decreto che recepiscono, in parte, le osservazioni di Confapi nel corso del confronto con i Ministeri competenti. Art. 1 – Definizioni ed ambito di applicazione Le imprese soggette all’obbligo assicurativo sono: • Imprese italiane con sede legale in Italia; • Imprese estere con una stabile organizzazione in Italia; • Sono escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), che seguono regimi specifici. I beni assicurabili sono quelli iscritti a bilancio come immobilizzazioni materiali: • Terreni; • Fabbricati (inclusi impianti, strutture fisse e opere murarie); • Impianti e macchinari (inclusi sistemi a controllo numerico); • Attrezzature industriali e commerciali (macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonchè di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.) Il testo finale del decreto ha previsto la possibilità per il contraente di aderire a polizze collettive laddove alla lett. e) dell’art. 1 il “premio assicurativo” viene definito come 2 “l’importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione”. Rispetto ai beni esclusi dalla copertura, il comma 2 del decreto ha, in parte, recepito le osservazioni di Confapi tese a definire in maniera più specifica il generico riferimento alla non conformità “alla normativa urbanistica ed edilizia” prevista nelle bozze di decreto, specificando che: “Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.” Rimarrebbe in realtà da specificare in maniera inequivocabile la tipologia di abuso edilizio che esclude l’impresa assicurata dalla copertura assicurativa e quindi dal possibile diritto all’indennizzo al fine di evitare riferimenti troppo generici che possano porre le imprese, in caso di evento catastrofale, a non avere diritto al risarcimento pur essendo sottoposte all’obbligo di sottoscrivere le polizze. Il comma 3 dell’art. 1 specifica poi quali sono i danni non coperti dalla polizza: danni causati da guerre, terrorismo, esplosioni nucleari, sostanze tossiche. Art. 3 – Eventi calamitosi e catastrofali Sono definiti gli eventi coperti dalle polizze quali: • Alluvione, inondazione ed esondazione: Fuoriuscita di acqua da fiumi, bacini o laghi con mobilitazione di sedimenti. • Sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro. • Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di terra e rocce lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità. Art. 4 - Determinazione e adeguamento periodico dei premi I premi assicurativi devono essere proporzionali al rischio, tenendo conto di: • ubicazione del rischio sul territorio; • vulnerabilità dei beni assicurati; • sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati Risponde, in parte, a quanto rappresentato da Confapi la previsione, contenuta nel comma 2 ed introdotta nella versione finale del decreto, tesa a tenere conto, in modo 3 proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure di prevenzione adottate dall'impresa, anche attraverso le organizzazioni collettive di cui fa parte, per proteggere i beni soggetti all’obbligo di assicurazione dagli effetti di calamità naturali ed eventi catastrofali. In direzione maggiormente favorevole rispetto al testo originario di colloca l’inserimento del criterio di proporzionalità del rischio relativo all’adeguamento infrastrutturale delle imprese stesse senza quindi penalizzare eccessivamente le imprese di minor dimensione che hanno mezzi inferiori per effettuare quei miglioramenti infrastrutturali e di protezione che le consentirebbero di ottenere delle condizioni assicurative più favorevoli. Il comma 3 prevede infine che i premi siano soggetti ad aggiornamenti periodici, anche in considerazione del principio di mutualità, per garantire l’adeguatezza rispetto ai rischi emergenti e alle nuove tecnologie di prevenzione. Art. 6 - Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato Prevede, per la fascia fino a 30 mln. di euro di somma assicurata, la possibilità che le polizze assicurative prevedano una franchigia non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per la fascia sopra i 30 mln. di euro la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera determinazione delle parti. Art. 7 - Massimali o limiti di indennizzo Rispetto a questo articolo sono state recepite, in parte, le osservazioni di Confapi. In particolare si prevedono limiti all’indennizzo della somma assicurata: • fino a 1 milione di euro: l'indennizzo copre l'intera somma assicurata (come previsto dalla bozza); • da 1 a 30 milioni di euro: il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata (nella bozza si prevedeva fino al 70% della somma assicurata); • Sopra i 30 milioni di euro: le condizioni vengono negoziate tra le parti. Il comma 4 precisa che, per le polizze fino a 1 mln. di euro di somma assicurata, è possibile stipulare i contratti di assicurazione, sia pure in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni che prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura. Art. 8 - Trasparenza dell'offerta assicurativa Garantisce la trasparenza dell’offerta assicurativa, dettando regole più stringenti per garantire che le offerte assicurative siano trasparenti e competitive, permettendo alle imprese di avere accesso a tutte le informazioni necessarie prima di stipulare una polizza. In particolare, le compagnie assicurative devono pubblicare sui loro siti web ufficiali i documenti previsti dal Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005, art. 185), che includono dettagli sui contratti, le condizioni di copertura e le modalità di applicazione delle polizze, in modo da consentire alle imprese di confrontare facilmente le diverse offerte, conoscere in anticipo i costi, le clausole e le limitazioni delle polizze obbligatorie e scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze.

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