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Confapi Aniem News N. 10, 11 aprile 2025

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 

PATENTE A CREDITI: LE ULTIME INDICAZIONI DELL’ISPETTORATO

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto, attraverso l’aggiornamento delle faq sul proprio sito, a fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative della patente a crediti, rispondendo anche a quesiti che erano stati sollevati da Confapi Aniem. Di seguito le principali indicazioni dell’Ispettorato: 4 Responsabilità dell’appaltatore nei confronti subappaltatori: la verifica relativa al possesso della patente va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori. Montaggio sanitari e infissi: il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti. Organismi che effettuano verifiche periodiche: le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria va intesa quale prestazione di natura intellettuale (e quindi non soggetta a patente) in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Perdita attestazione Soa: nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività …”. Imprese attive da meno di 3 anni e Durf: l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”. Modalità di informazione a RLS e RLST: è possibile dimostrare l’adempimento della richiesta di patente con qualsiasi mezzo. Imprese familiari: alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. In merito ai requisiti richiesti, ne consegue pertanto che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR). Servizi pronto soccorso e antincendio: non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale. MIT: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOLO IN VIA ECCEZIONALE Con il parere n.3366 del 3 aprile u.s., il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture è intervenuto sulle condizioni tassative che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza bando. Il Ministero precisa come il nuovo Codice Appalti (si veda in particolare la Relazione Illustrativa e l’art. 76, comma 2, Decreto Legs.vo n.36/2023) preveda questa procedura solo come “eccezionale”, rispetto alle procedure di affidamento ordinarie. Sulla base della normativa vigente, pertanto, “ciascuna Stazione Appaltante deve accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga rispetto alle regole dell’evidenza pubblica, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li 5 caratterizzano, e deve motivare sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”. Il carattere di eccezionalità della procedura negoziata senza bando è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza prevalente che ha evidenziato come tale strumento possa essere utilizzato “soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva”. La Stazione Appaltante, quindi, deve sempre “verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede”. ANAC SOLLECITA AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA Con un Comunicato del 26 marzo u.s., l’Anac ha sollecitato imprese e stazioni appaltanti al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, considerate le riscontrate irregolarità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza. Per quanto attiene alle imprese, l’Autorità, richiamando i contenuti della legge 136/2010, indica i seguenti obblighi: • inserire all’interno del subappalto/subcontratto, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità; • comunicare alla stazione appaltante i contratti stessi, anche per estratto; • comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; • comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti, comunicando altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi; • utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; • effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo alcune eccezioni; • riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP); • utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni; • comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione 6 concedente, l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. DAL 2022 al 2024 ATTESTAZIONI SOA +30% Dal 2022 al 2024 si è registrato un sensibile aumento delle nuove attestazioni Soa. Dalle 30.718 del 2022 si è passati alle 37.455 del 2024 (+22%), ma le nuove imprese attestate complessive, al netto delle uscite, evidenziano un incremento del 30% dal 2022. Nel primo trimestre del 2025 si sono aggiunte altre 722 prime attestazioni. Da evidenziare, tuttavia, che il numero complessivo delle imprese attestate a oggi è diminuito a 36.301. DISEGNO DI LEGGE SU QUALIFICAZIONE IMPRESE EDILI La Commissione Ambiente della Camera si avvia ad esaminare un disegno di legge, presentato dal PD, avente ad oggetto “Disposizioni per la disciplina dell’accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia”. Il provvedimento prevede che l’imprenditore, oltre a possedere i requisiti di onorabilità e non aver subito condanne per delitti come insolvenza o bancarotta, nomini un responsabile tecnico in possesso di uno dei seguenti requisiti: • iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali o dei geometri; • possesso di una laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico o un diploma tecnico o professionale, seguito da un certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e dalla frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di 80 o 40 ore; • esperienza lavorativa come operaio qualificato per 48 mesi e aver frequentato un corso di 150 ore; • aver superato un corso di formazione professionale della durata minima di 250 ore. I controlli sono affidati alle camere di commercio e al committente: viene infatti previsto che presso le Camere di Commercio siano istituite sezioni speciali dell’edilizia e che, al momento della richiesta di iscrizione, la Camera di Commercio verifichi il possesso dei requisiti. Inoltre, il direttore lavori o il committente devono controllare che i lavori siano affidati ad un’impresa in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di costruttore edile. PUBBLICATA IN GAZZETTA LEGGE QUADRO POST CALAMITA’ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76/2025, è stata pubblicata la legge n. 40/2025, “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”, in vigore dal 2 aprile 2025. Le nuove disposizioni (28 articoli) disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza. La legge dispone la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione e della relativa struttura di supporto e prevede che, entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario, i Comuni approvino o adeguino la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione. Per la concessione dei contributi andranno distinti: 7 • 1) gli interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, che presentano danni lievi; • 2) gli interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni gravi; • 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti. Per accelerare gli interventi sulla ricostruzione pubblica il Commissario straordinario predispone e approva i piani relativi alle specifiche tipologie di interventi (opere pubbliche, beni culturali, ecc.) e si avvale di una Conferenza permanente che approva progetti e esprime pareri vincolanti. CRITERIO DI TERRITORIALITA’: NO COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE, SI’ COME PREMIALITA’ Il Tar Campania (Sent. n. 2957/2025) ha dichiarato la legittimità della clausola di territorialità come elemento di premialità nella valutazione dell’offerta, ribadendo invece l’inammissibilità come requisito di partecipazione. La pronuncia ha origine da un ricorso presentato da un operatore economico, escluso perché non aveva la sede operativa nella provincia dell’ente appaltante, che contestava tale vincolo come requisito di partecipazione evidenziando come fosse in contrasto con i principi europei e, in particolare, con i principi di par condicio e tassatività. La sentenza conferma, anzitutto, che le cause di esclusione sono soggette a “una stretta tassatività”, aggiungendo che “una clausola di territorialità in tanto può legittimamente essere prevista dalla stazione appaltante in quanto si ponga come requisito premiale per la valutazione dell’offerta o rilevante ai fini esecutivi dell’appalto, da valutare nel caso concreto, e non, invece, come requisito di partecipazione alla gara, in quanto, in questo secondo caso, comprimerebbe eccessivamente il principio di favor partecipationis alla procedura nonché quello di par condicio dei concorrenti, con violazione dei principi in materia anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria”. Conclusione condivisa anche dall’Anac che, in una delibera del 2 aprile u.s., ha dichiarato che le c.d. clausole territoriali “sono legittime laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri di valutazione dell’offerta, e del principio per cui la scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di palese illogicità, incongruità o irrazionalità dei criteri adottati”. TAR LAZIO: ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE SOLO SE PREVISTA NEL DISCIPLINARE Con la sentenza n. 6479 del 1° Aprile u.s., il Tar Lazio ha affermato che l’esclusione automatica delle offerte anomale è ammissibile solo se espressamente prevista nel disciplinare di gara. Ciò in coerenza con il nuovo Codice Appalti che deroga esplicitamente all’articolo 110 il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse: l’esclusione automatica può essere legittimamente disposta solo se prevista da apposita clausola nella lex specialis. Nel caso specifico, invece, il Tar, respingendo il ricorso, ha evidenziato che il Disciplinare di gara non ha previsto tale clausola, disponendo anzi che “nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del Seggio di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.” 8 CONSIGLIO DI STATO: COMMISSIONE GIUDICATRICE PUO’ INSERIRE SUB CRITERI Confermando il pronunciamento del Tar Lazio, il Consiglio di Stato (Sent. n.1629/2025) ha ritenuto legittimo l’inserimento da parte della commissione giudicatrice di sub-criteri/punteggi in applicazione dei criteri di valutazione delle offerte stabiliti dal bando. Secondo il Consiglio “la commissione giudicatrice si è limitata ad introdurre scaglioni di valore nei limiti del punteggio massimo previsto dal bando per i singoli criteri di valutazione delle offerte tecniche, e quindi non incidendo sui rapporti fissati nel bando tra detti criteri valutazione e il punteggio massimo riservato alla qualità dell’offerta tecnica”. La commissione giudicatrice, quindi, può specificare le modalità applicative dei criteri previsti nel bando, sempreché non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nello stesso bando. In tale contesto viene altresì ritenuta legittima la fissazione di criteri motivazionali per l’attribuzione, a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, del punteggio tra il minimo ed il massimo indicati nel bando, purché siano rispettati “il limite temporale fondamentale e imprescindibile, costituito dall’apertura delle buste …. e il limite sostanziale rappresentato dal divieto di innovare i parametri valutativi fissati dalla legge di gara”. ESCUSSIONE GARANZIA PROVVISORIA NON AUTOMATICA Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 2260/2025) interviene sulla possibilità di escussione automatica della garanzia provvisoria del primo classificato, successivamente escluso dalla procedura di agra. La sentenza limita l’escussione automatica della cauzione, ritenendola in via generale non compatibile con il diritto UE, e subordinandola a una valutazione individualizzata del caso. I Giudici affermano che l’amministrazione aggiudicatrice deve motivare l’incameramento della cauzione in relazione alle specifiche circostanze del caso. Secondo il Collegio l’escussione della cauzione è un atto non vincolato, ma espressione di un potere discrezionale o, quantomeno, tecnico e tale potere richiede una motivazione specifica, che tenga conto della posizione del concorrente, della collocazione in graduatoria, e della gravità della violazione commessa. ESCLUSIONE IMPRESE EXTRA U.E. NON PUO’ ESSERE DECISA DA NORME NAZIONALI Con una sentenza del 13 marzo u.s. (causa C-266/22), la Corte di Giustizia dell’U.E. ha dichiarato illegittima la normativa nazionale che impone l’esclusione automatica di imprese provenienti da Paesi extra-UE privi di accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l’Unione Europea, ribadendo che la competenza in materia è esclusivamente europea. La Corte, in particolare, ha espresso il principio di diritto secondo cui “l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, che conferisce all’Unione una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in assenza di un atto dell’Unione che imponga o vieti l’accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 25 della direttiva 2014/24, un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro escluda un operatore economico di un siffatto paese terzo sulla base di 9 un atto legislativo che tale Stato membro ha adottato senza esservi stato autorizzato dall’Unione, mentre la circostanza che tale atto legislativo sia entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara resta al riguardo irrilevante”. Per le imprese provenienti da Paesi extra U.E. è quindi illegittima l’esclusione imposta da norme nazionali.

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