Confapi Aniem News N. 33, 31 Ottobre 2024
La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini
LE NOSTRE ATTIVITA’
AVVIATE LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CCNL EDILI
Lo scorso 30 Ottobre si è svolto l’incontro con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali per la presentazione della piattaforma di rinnovo contrattuale del CCNL Edilizia.
I Sindacati hanno rappresentato la richiesta di rafforzare la voce dei lavoratori, proteggerli dai
cambiamenti climatici, potenziare la formazione sulla sicurezza. Sul fronte salariale, è stato
richiesto un aumento retributivo, a parametro 100, pari a 275 euro. Sollecitata, inoltre, una
maggiore flessibilità nell’orario di lavoro, il potenziamento contrattuale delle visite degli RLST,
smart working per gli impiegati, definizione delle code contrattuali 2022 con particolare
riferimento alla sorveglianza sanitaria e alla Cipe (Carta di identità professionale edile).
I sindacati hanno altresì proposto la costituzione delle seguenti commissioni tematiche:
Classificazione Lavoratori, EVR, Ape, Semplificazione/digitalizzazione e Sicurezza.
Sono stati fisasti nuovi incontri per il 19 e 20 novembre e per il 5 dicembre.
SOLLECITATA PROROGA D.L. AIUTI PER IL 2025
Nel corso di incontri parlamentari e nel documento confederale oggetto di audizione, Confapi
ha sollecitato la conferma della proroga per il 2025 del sistema di revisione prezzi introdotto dal
D.L. Aiuti.
La legge di Bilancio 30/12/2023 n.213, come noto, aveva esteso l’applicazione del sistema di
revisione prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 n.50 convertito con
Legge n.91/2022 e modificato con Legge n.197/2022) fino al 31 dicembre 2024.
E’ evidente che la mancata proroga al 2025 mette a forte rischio la tenuta economica dei cantieri
avviati negli anni scorsi sulla base di gare bandite con prezzi che, successivamente, hanno fatto
registrare aumenti eccezionali, sia per i materiali da costruzione che per i carburanti e i prodotti
energetici.
Confapi, inoltre, intervenendo anche sulle politiche fiscali a sostegno del settore, ha rilevato che
non si possono continuare a introdurre meccanismi retroattivi che tolgono certezze giuridiche
ed economiche agli operatori e ai cittadini, come quello che vincola il ricorso al superbonus 65%
ai soli interventi per i quali sia stata presentata la Cila alla data del 15 Ottobre 2024.
PATENTE A CREDITI: NUOVO INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO
Lo scorso 28 ottobre si è svolto un nuovo incontro al Ministero del lavoro con le parti sociali per
verificare l’andamento delle domande per l’accesso alla patente a crediti e verificare le criticità
presenti.
L’Ispettorato ha comunicato che sono pervenute finora circa 332.000 autocertificazioni
(possibili fino al 31 ottobre e propedeutiche all’istanza al portale), 218.000 patenti rilasciate e
circa 12.000 procedure attivate in bozza ma non ancora inviate.
L’Ispettorato ha altresì preannunciato che sta valutando alcuni correttivi tecnici sui passaggi
procedurali del portale, tenuto conto degli errori e delle difficoltà riscontrate finora dagli
operatori.
Diverse le richieste di chiarimento emerse nel corso dell’incontro, a cominciare dal requisito del
Durf per il quale si sollecitano precisazioni su obbligo, esenzione, tempi di rilascio, possibile
presentazione di requisiti alternativi che attestino la regolarità delle imprese.
Oltre a questo tema, sostanzialmente sollevato da tutte le Organizzazioni Imprenditoriali, altri
quesiti evidenziati da Confapi Aniem, hanno riguardato l’obbligo della patente per attività che
esulano dal ciclo produttivo dei lavori e che riguardano indagini preliminari e strumentali, come
ad esempio il prelievo di campioni dal terreno con appositi macchinari, le modalità di verifica
della responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei subappaltatori e, in generale, di coloro che
operano nel cantiere.
Ulteriori quesiti hanno riguardato le figure di restauratori, archeologi e impiantisti e saranno
oggetto di prossime faq preannunciate dall’Ispettorato.
Si informa, infine, che risulta possibile richiedere all’INL il modulo per presentare l’istanza di
rettifica dei requisiti dichiarati per il rilascio della patente a crediti, in caso di errori nel corso
della compilazione della domanda: l’impresa dovrà contattare l’Ispettorato, inviando una e- mail
a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., segnalando la specifica problematica e
ricevere le opportune indicazioni operative con un modulo ad hoc.
CORRETTIVO CODICE APPALTI: LE PRIME INDICAZIONI DI CONFAPI ANIEM
Con un comunicato diffuso all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri dello
schema di decreto correttivo al Codice Appalti e con una successiva nota trasmessa ai
parlamentari, Confapi Aniem ha formulato le proprie osservazioni prioritarie sul provvedimento
in attesa che lo stesso venga “bollinato” e inizi il suo iter formale.
In particolare, l’Associazione ha richiesto di modificare l’impostazione della norma sulla
revisione prezzi sottolineando come l’alea del 5% non ricompresa nel meccanismo revisionale
depotenzi fortemente il sistema ponendosi, peraltro, in contrasto con analoghe discipline
normative previsti in altri Paesi europei.
Criticato fortemente anche l’intervento del decreto correttivo sui consorzi stabili: l’eliminazione
della possibilità di qualificare il consorzio attraverso i requisiti posseduti dalle singole imprese
consorziate comporta la sostanziale soppressione del ruolo dei consorzi stabili. E’ stata pertanto
sollecitata la reintroduzione della norma sulla possibilità di cumulo dei requisiti.
Richiesto, infine, un intervento sull’art. 11 del Codice Appalti al fine di prevedere esplicitamente
che i Contratti Collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative
devono intendersi garantire tutele equivalenti ai lavoratori e non necessitano pertanto di
dichiarazioni suppletivi da parte degli operatori economici.
Naturalmente ulteriori proposte saranno avanzate nel corso dell’iter che prevede diversi passaggi
istituzionali: Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato, Commissioni parlamentari e nuovo
passaggio in Consiglio dei Ministri.
CONFAPI ANIEM AGLI STATI GENERALI SICUREZZA SUL LAVORO
Nell’ambito degli Stati Generali della salute e sicurezza sul lavoro, organizzati dal 29 al 31
Ottobre presso la Camera dei Deputati, il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano è
intervenuto al tavolo tematico dedicato all’edilizia.
Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e delle parti
sociali fornendo contributi per migliorare le condizioni di sicurezza nei cantieri, il Presidente ha
sottolineato come sia alquanto difficoltoso in edilizia definire modelli rigidi, considerata la
specificità di ogni cantiere.
Un aspetto certamente determinante è quello di garantire tempi congrui per la realizzazione
delle opere, sia in edilizia privata che nel settore dei lavori pubblici: l’accelerazione nella
consegna dei lavori non si concilia con una sicurezza effettiva. Pur mantenendo critiche
sull’effettiva incisività del provvedimento, Delpiano ha infine evidenziato il miglioramento
dell’impianto normativo sulla patente a crediti, passata da un approccio meramente repressivo
a uno più di tipo premiale orientato a prevenire gli infortuni.
DALL’ITALIA
LEGGE DI BILANCIO 2025: SUPERBONUS 65% SOLO PER CHI HA AVVIATO I
LAVORI
Il disegno di legge Bilancio 2025, che ha iniziato il suo iter parlamentare, prevede dal 2025 che
l’applicazione residuale del superbonus al 65% sarà possibile soltanto per i lavori che siano stati
avviati alla data del 15 ottobre scorso.
La nuova norma dispone che la detrazione del 65% spetterà “esclusivamente per gli interventi per i
quali, alla data del 15 ottobre” abbiano già presentato la Cila, abbiano adottato la delibera
assembleare e la Cila per i lavori condominiali o l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo, in
caso di demolizione con ricostruzione.
Come già anticipato, la manovra prevede per le ristrutturazioni l’aliquota al 50% per le prime
case e al 36% per le seconde case per le quali il massimale di spesa viene però confermato a
96.000 euro (nel 2026 e 2027 è previsto un ulteriore decalage sia per le prime che per le seconde
case). Dal 2028 al 2033, salvo ulteriori interventi legislativi, l’aliquota sarà del 30% e il tetto di
spesa scenderà a 48.000 euro per tutti i tipi di abitazioni.
REPORT ANAC SU GARE, RIBASSI E STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE
Un nuovo report di Anac ha fornito un’analisi descrittiva dei contratti aggiudicati nel periodo
2017-2023, considerando le procedure di gara utilizzate.
A partire dal 2020 in Italia si sono succeduti interventi normativi che hanno modificato le soglie
di valore contrattuale sotto le quali è possibile per la stazione appaltante procedere con
l’affidamento diretto per contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare, il primo intervento
sull’innalzamento di tali soglie si è avuto con la legge 120/2020. Le soglie per l’affidamento
diretto, fissate a 40.000 prima di tale legge, sono state innalzate a 75.000 euro per gli appalti
aventi ad oggetto servizi e forniture e a 150.000 euro per gli appalti di lavori. Il decreto legge n.
77/2021 ha poi ulteriormente innalzato le soglie per gli appalti di servizi e forniture a 139.000
euro. Questo ha comportato più affidamenti diretti e meno gare con ribassi.
Nel periodo considerato è stato osservato un calo del valore medio dei ribassi da circa il 9% a
poco più del 7%, guidato prevalentemente da una forte riduzione dei ribassi nei contratti ad
oggetto lavori. Parallelamente, è stato rilevato un cambiamento nelle modalità di scelta del
contraente adottate dalle stazioni appaltanti, al quale corrisponde un sempre maggiore utilizzo
dell’affidamento diretto. Sulla base di tali osservazioni, sono state fornite delle stime preliminari
e approssimative del mancato risparmio che si assesta su cifre superiori ai 300 milioni.
“Si può ritenere che l’affidamento diretto sia per sua stessa natura caratterizzato da un livello di concorrenza
tra operatori economici più basso rispetto a quanto si potrebbe osservare in altre modalità di scelta del
contraente, per esempio le procedure aperte”, scrive Anac nel report.
“Pertanto, è ragionevole ipotizzare che un più diffuso utilizzo dell’affidamento diretto abbia un impatto sui
costi di approvvigionamento.
Ad esempio. Si consideri una stazione appaltante A, che ha necessità di acquistare beni per importo pari ad
100.000 euro. In assenza delle disposizioni di cui sopra, la stazione appaltante avrebbe l’obbligo di espletare
una procedura più competitiva dell’affidamento diretto. Si ipotizzi, che in tale scenario a seguito della
presentazione di molteplici offerte, il contratto sia stato aggiudicato con un ribasso del 20%. A seguito,
dell’innalzamento delle soglie, è invece possibile far ricorso all’affidamento diretto. Si ipotizzi che in questo
secondo caso, per via del minore vincolo concorrenziale a cui è soggetto l’operatore economico, il contratto è
aggiudicato con valore pari al valore inizialmente prestabilito di 100.000 euro, che si può considerare
corrispondente ad un ribasso dello 0% (ossia). Questi due scenari alternativi comportano una differenza nel
costo sostenuto dalla stazione appaltante pari ad 20.000 euro, dato dalla differenza tra i ribassi (20% - 0%)
moltiplicata per l’importo a base d’asta (100.000 euro). Tale differenza va considerata come un “mancato
risparmio”, da ricondursi all’innalzamento delle soglie per l’utilizzo dell’affidamento diretto”.
In base alla ricerca effettuata da Anac, emerge che, per quanto riguarda i lavori, il maggior
utilizzo dell’affidamento diretto a scapito delle altre procedure ha comportato una riduzione
nella misura di risparmi da ribassi pari a circa 219,07 milioni di euro se si considera il valore
medio dei ribassi ottenuto tramite media ponderata, o pari a circa 223,93 milioni di euro, se si
utilizza la media aritmetica.
In un altro report, aggiornato al 30 Settembre u.s., Anac ha comunicato che le stazioni appaltanti
qualificate in Italia sono 4.554, 3235 per il settore lavori.
Le centrali di committenza sono 518. Le amministrazioni convenzionate alle centrali di
committenza sono 8.056. In termini assoluti, le Regioni con il maggior numero di
amministrazioni qualificate sono la Lombardia, il Lazio e la Campania ma, considerando
l’incidenza delle qualificate sul totale regionale delle amministrazioni iscritte in Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA), le regioni con la maggior percentuale di qualificate risultano
essere la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia e, limitatamente al settore Lavori, l’Abruzzo.
IN VIGORE IL D.L. AMBIENTE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 17 Ottobre u.s. è sato pubblicato il decreto-legge 17 ottobre
2024, n.153, c.d. Decreto Ambiente, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese,
la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione
dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto
idrogeologico”.
Le nuove misure prevedono:
• misure finalizzate al rispetto delle scadenze per il conseguimento degli obiettivi di
decarbonizzazione, promozione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica stabiliti
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Energia e Clima
(PNIEC);
• una semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale, con l’introduzione di
una “corsia veloce” per i progetti di interesse strategico nazionale. Sono introdotte anche
norme per rafforzare il riuso delle acque, con la definizione di “acque affinate”, che
possono contribuire al ripristino o accrescimento delle risorse idriche sotterranee;
• il potenziamento dell’Albo dei Gestori Ambientali;
• una semplificazione per l’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per
le piccole imprese, agevolando la ricerca di questa figura senza oneri economici
aggiuntivi per le aziende.
MIT: ILLEGITTIMO IL RIESAME DELL’OFFERTA TECNICA DOPO APERTURA
BUSTA ECONOMICA
Il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture (Parere n. 2951 del 26 Settembre u.s.) è
intervenuto sulla possibilità, a seguito della conclusione delle attività demandate alla
Commissione di gara, di procedere a una nuova valutazione delle offerte tecniche allorquando
sia già stata effettuata l'apertura delle offerte economiche.
Dopo aver precisato che la commissione di gara è titolare di un potere di correzione di errori
materiali o calcolo, da esercitarsi entro determinati limiti e fino a che non sia intervenuta
l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, il Ministero
rileva che “tale operazione è da ritenersi non consentita. Ciò in quanto il divieto di rivalutare le offerte
tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica è inviolabile, trattandosi dell’immediato corollario dei
principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio. L’unica eccezione, invero, deve ritenersi
essere il solo caso della correzione di errore materiale o di calcolo di cui supra detto, o di annullamento della
prima aggiudicazione ex art 93, co. 6, d.lgs. 36/2023”.
Il Ministero si è anche espresso sull’ipotesi, nella fase antecedente l'apertura delle offerte
economiche, di riesame dei giudizi resi in ordine alle offerte tecniche. Su tale questione “la
risposta è positiva, purchè non si proceda alla apertura delle buste economiche fino a che non sia esaurita la
fase di esame delle offerte tecniche, e purchè la commissione fornisca adeguata motivazione circa le ragioni
che l’abbiano indotta a tale riesame e/o rivalutazione, anche al fine di garantire la trasparenza”.
COMUNICAZIONI SUPERSISMABONUS: PROROGA AL 30 NOVEMBRE
Con il Dpcm del 29 ottobre u.s. è stato prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine
per l’invio al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche delle informazioni antifrode sul
supersismabonus relative ai Sal approvati entro il 1° ottobre 2024, connessi agli interventi
antisismici non conclusi entro il 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024.
Sono interessati tutti coloro “che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023” o che hanno
avviato lavori nel corso del 2024.
Le informazioni (dati catastali, ammontare delle spese, detrazioni applicabili) riguardano il
monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di sismabonus agevolati
dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), cd. “supersismabonus” e non
dalle ordinarie formule previste all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013.
TAR LAZIO: QUANDO VERIFICARE I REQUISITI DI ESECUZIONE
Secondo il Tar Lazio (Sent. n. 18398 del 23 Ottobre u.s.) i requisiti di esecuzione sono, di regola,
condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex
specialis come elementi dell’offerta idonei all’attribuzione di un punteggio premiale.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha precisato che la regolazione dei requisiti di
esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi
essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al
momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o
la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del
contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla
legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per
l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.
In linea generale, la giurisprudenza, consapevole che la questione in esame si presti a
interpretazioni oscillanti, in quanto non ancorate a parametri oggettivi, si è dimostrata,
nondimeno, propensa a valorizzarla in una più comprensiva prospettiva proconcorrenziale.
In questo contesto, nell’esaminare il caso specifico, il Tar ha ritenuto che i requisiti di esecuzione
posti in discussione dalla ricorrente rilevino esclusivamente nella fase della stipulazione del
contratto, con conseguente loro estraneità alla fase di valutazione delle offerte.
TAR PUGLIA: L’IPOTESI DI UNICITA’ DI CENTRO DECISIONALE TRA IMPRESE
Il Tar Puglia (Sent. n. 1140 del 29 Ottobre u.s.) è intervenuto sulle modalità di accertamento
dell’unità del centro decisionale tra imprese. Nel caso in esame, l’esclusione della ricorrente
dalla procedura di gara è stata disposta in applicazione dell’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs.
36/2023, secondo cui: “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un
operatore economico qualora accerti: […] sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli
operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con
altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”.
In ordine all’interpretazione del concetto di “unico centro decisionale” può richiamarsi il
consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “non ogni rapporto
economico o di fatto esistente tra due imprese può assurgere ad elemento sintomatico dell'”unicità del
centro decisionale”, bensì soltanto quel rapporto che raggiunge una soglia di criticità significativa
supportata da indizi gravi, precisi e concordanti, che lascia ragionevolmente presumere il pericolo di
un’orchestrazione o contaminazione delle offerte” (Cons. Stato – Sez. V, 29.5.2023, n. 54247).
“La prova del collegamento tra imprese (il cui onere ricade sulla stazione appaltante o, comunque, sulla
parte che ne affermi l'esistenza, al fine della loro esclusione dalla gara) deve allora necessariamente fondarsi
su elementi di fatto univoci, desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti (dal loro
assetto interno, personale o societario - c.d. aspetto formale), sia dal contenuto delle offerte dalle stesse
presentate (c.d. aspetto sostanziale); […] il cui accertamento passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio,
che presuppone:
a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che
possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte;
c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell'esistenza di un "unico centro decisionale" da effettuare ab
externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle
8
società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del
contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale (Cons. Stato,
sez. V, 10 gennaio 2017, n. 39; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69)”.