Confapibaribat
NEWS

Confapi Aniem News N. 34, 12 novembre 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 
LE NOSTRE ATTIVITA’
GLI APPUNTAMENTI DI CONFAPI ANIEM: INCONTRI SINDACALI E RINVIO
COMITATO DIRETTIVO
Come preannunciato, sono programmati per i prossimi 19 e 20 novembre gli incontri con le
Organizzazioni Sindacali per iniziare ad entrare nel merito delle proposte contenute nella
piattaforma di rinnovo del CCNL edili; dopo l’incontro della nostra delegazione sindacale,
fissato per la mattina del 19 novembre, è prevista nel pomeriggio la riunione con i Sindacati per
affrontare i possibili interventi in tema di semplificazione/digitalizzazione, mente il giorno
seguente sarà dedicato alla richiesta di aumento salariale.
E’ stato invece rinviato il Comitato Direttivo, fissato per il 15 novembre, che sarà aggiornato
dopo aver svolto ulteriori verifiche a approfondimenti in merito all’ipotesi di verbale di intesa
con Ance.
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ CONFAPI: L’ALLEGATO TECNICO PER
L’ACCESSO ALLA BANCA ANTIMAFIA
Il Ministero dell’Interno ha inviato a tutte le Prefetture e Uffici territoriali l’Allegato tecnico al
Protocollo di legalità Confapi sulle modalità per l’abilitazione e l’accesso alla Banca Dati
Nazionale Antimafia.
Le Prefetture sono pertanto informate e potranno mettere a disposizione delle associazioni del
sistema Confapi gli strumenti necessari alla piena attuazione del Protocollo.
Si ricorda che il Protocollo prevede che le associazioni territoriali richiedano le comunicazioni
antimafia, attraverso la consultazione dell’apposita banca dati nazionale unica, sia per le imprese
associate sia per i loro fornitori per tutti i contratti che superino la soglia di 50.000 euro, IVA
inclusa, nonché per i contratti di valore inferiore qualora la somma degli importi dei contratti
stipulati con la medesima impresa, nell’anno solare, superi la predetta soglia. Qualora dalla
consultazione della Banca dati nazionale unica emerga a carico delle imprese o dei fornitori
un’informazione interdittiva antimafia precedentemente rilasciata, il prefetto competente deve
effettuare le necessarie verifiche entro trenta giorni dalla data di consultazione, prorogabili a
quarantacinque quando le verifiche siano di particolare complessità. Decorso il suddetto
termine, ovvero immediatamente nei casi di urgenza, l’associazione territoriale può valutare,
anche in assenza dell’esito delle verifiche antimafia sotto condizione risolutiva, di rescindere il
vincolo associativo.
AUDIZIONE SUL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE
In settimana Confapi parteciperà al ciclo di audizioni promosse dalla Commissione Politiche
dell’UE del Senato nell’ambito dell’esame del Disegno di legge recante “Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea 2024”.
Tra queste si segnalano la Direttiva 2023/1791 sull’efficienza energetica che fissa obiettivi di
miglioramento del 40% entro il 2030 coinvolgendo vari settori, tra i quali l’edilizia, il
Regolamento 2023/988 relativo alla sicurezza generale prodotti, che riguarda sia i prodotti finiti
che la catena di fornitura, il Regolamento 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul
mercato dell’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla
deforestazione.
Tra le direttive da recepire, senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi,
figura anche la Direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il
lavoro.
Confapi Aniem ha segnalato come tale provvedimento presenti potenziali criticità per le imprese
nel processo di adeguamento alle nuove norme; ci si riferisce soprattutto all’introduzione di
valori limiti più restrittivi all’esposizione di amianto entro il 21 dicembre 2029. Si tratta di misure
finalizzate a garantire condizioni di lavoro più sicure e, quindi, assolutamente condivisibili ma
che, unite alla previsione di metodologie di misurazione dell’amianto (microspia elettronica in
sostituzione di quella ottica prevalentemente diffusa in Italia) comportano tempi e oneri
economici per il necessario adeguamento.
In questo contesto si ritiene necessario prevedere misure di sostegno economico alle imprese, in
linea, peraltro, con quanto stabilito dall’art. 22-bis della direttiva ove si prevede un supporto
informativo agli operatori economici anche con riferimento ai Fondi dell’Unione con l’intento
di facilitarne l’accesso alle pmi.
Ulteriore criticità altresì è stata segnalata in merito a quanto disposto dall’art. 11 nell’ambito dei
lavori di demolizione, manutenzione e ristrutturazione di locali costruiti precedentemente
all’entrata in vigore del divieto di utilizzo dell’amianto: i datori di lavoro devono indicare i
materiali a potenziale contenuto di amianto, anche garantendo l’esame da parte di operatori
qualificati. Viene evidenziato, al riguardo, che nel Titolo IV del Decreto Legislativo n.81/2008
(Testo Unico sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) è il committente dei lavori che
redige il piano di sicurezza individuando i rischi concreti connessi all’intervento.
DALL’ITALIA
PATENTE A CREDITI: MODULO PER RETTIFICARE ISTANZA E PRECISAZIONE
SU ARCHEOLOGI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha predisposto un modulo che consente di rettificare le
informazioni inserite nel portale per richiedere la patente a crediti.
Tale modulo viene inviato esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui
quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato.
Il modulo, che deve essere trasmesso dalla Pec aziendale a una apposita casella di posta
certificata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), consente di modificare le
informazioni generali relative al codice fiscale del soggetto richiedente, dell’impresa/lavoratore
autonomo, i dati concernenti la ragione sociale, la Pec e il codice fiscale del legale
rappresentante, i requisiti base per il rilascio della patente.
L’Ispettorato, che ha comunicato al 4 novembre u.s. di aver rilasciato 352.409, ha anche
provveduto a rettificare la faq relativa all’obbligo di patente per gli archeologi.

Nella precedente versione, veniva fatto presente che gli scavi rientrano tra i lavori soggetti alla
patente ma anche che gli archeologi come liberi professionisti forniscono opera intellettuale che
sarebbe esente. Discoro valido anche per l'iscrizione a CCIAA. Nella risposta pertanto si
conferma che gli archeologi devono essere in possesso della patente a crediti, in quanto
“operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, e si precisa che per quanto riguarda la
procedura di rilascio, gli archeologi lavoratori autonomi nel campo “iscrizione alla CCIAA”
indicheranno il possesso dei necessari requisiti professionali, come partita IVA e l'iscrizione alla
Gestione separata.
CODICE APPALTI: LO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO “BOLLINATO”
Lo schema del decreto correttivo del Codice Appalti, approvato in via preliminare dal Consiglio
dei Ministri dello scorso 21 Ottobre, è stato “bollinato” dalla Ragioneria generale ed è stato
trasmesso alla Camera e al Senato (Commissioni Ambiente, Bilancio e Politiche U.E.). A
seguito del parere parlamentare non vincolante e dei passaggi alla Conferenza Stato regioni e al
Consiglio di Stato, il provvedimento tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione
definitiva, a cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il testo aggiornato scenda da 89 a 87 articoli e prevede l’inserimento dell’art. 30 che abroga l’art.
109 con il quale si prevedeva l’istituzione del sistema reputazionale dell’impresa.
L’aggiornamento delle norme penalizza, inoltre, il sistema di incentivi del 2% a tutto il personale
pubblico e elimina la disposizione che favoriva la partecipazione delle pmi agli appalti attraverso
la suddivisione in lotti prevedendo, in particolare, che “le stazioni appaltanti effettuano adeguate
verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione
a contrarre”.
ANAC: NO AL MINOR PREZZO NELLE GARE SOPRA SOGLIA
L’Anac (Delibera n. 454 del 9 ottobre u.s.) ha dichiarato non legittima l’aggiudicazione dl minor
prezzo in un appalto sopra soglia indetta dall’Università di Catania, richiamando la corretta
applicazione dell’art. 108 del Codice Appalti in tema di criteri di aggiudicazione e, più in
generale, dei principi di risultato, buon andamento efficienza, efficacia ed economicità di cui
allo stesso Codice.
L’Autorità ha affermato che, per i lavori, il minor prezzo è un’opzione esercitabile unicamente
negli appalti di importo inferiore alla soglia UE. L’art. 108 comma 3 del codice, per gli appalti
sopra soglia, consente il ricorso al minor prezzo solo per servizi e forniture standardizzate o con
condizioni definite dal mercato, con eccezione dei servizi ad alta intensità di manodopera.
L’appalto indetto dall’Università (Centro ospedaliero a polo didattico universitario per un valore
di circa 19 milioni) avrebbe dovuto essere aggiudicato con l’OEPV, individuata in base al miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice. Tale criterio, secondo Anac,
avrebbe consentito di valorizzare, oltre agli aspetti qualitativi, anche quelli ambientali e sociali
connessi all’oggetto dell’appalto, in linea con le previsioni e le finalità del Codice.
ANAC: APERTA CONSULTAZIONE SU LINEE GUIDA WHISTLEBLOWING
L’ANAC ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di nuove Linee Guida in materia
di whistleblowing, la modalità di segnalazione di reati e irregolarità negli appalti pubblici.

L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa e supportare i
soggetti tenuti a darne attuazione, integrando le Linee Guida approvate il 12 luglio 2023 sulla
protezione dei whistleblower.
Le nuove Linee guida sono volte in particolare a fornire indicazioni sulle modalità di gestione
dei canali interni, che debbono essere approntati all’interno degli enti del settore pubblico e
privato cui si applica la normativa whistleblowing per ricevere e gestire le segnalazioni,
garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona
menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa
documentazione.
Gli ambiti affrontati dal documento sono:
• canale interno di segnalazione;
• modalità di effettuazione della segnalazione e ipotesi sanzionatorie;
• gestore e sua attività;
• doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico sia del settore
privato;
• formazione del personale;
• ruolo di sostegno svolto dagli enti del Terzo settore.
La consultazione è aperta fino al 9 dicembre 2024 e gli stakeholder interessati possono fornire i
propri contributi attraverso un apposito questionario online, accedendo alla pagina dedicata alla
consultazione sul sito istituzionale dell’Anac
LE CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI ELENCHI MEPA NELLE PROCEDURE
NEGOZIATE
Secondo il Mit (Parere n.2952 del 26.09.2024) una stazione appaltante può decidere di utilizzare
gli elenchi degli operatori economici presenti sul MEPA per selezionare gli operatori da invitare
alle procedure negoziate, ma l’intera procedura di affidamento dovrà essere effettuata sulla
stessa piattaforma e a condizione che siano stati specificati con apposito regolamento i criteri di
scelta degli operatori economici secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e le finalità
dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza.
Il Codice Appalti (art. 1, comma 3 dell’Allegato II.1) prevede la possibilità per la stazione
appaltante di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono
disciplinati, tra l’altro, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle seguenti
ipotesi:
• 1) a seguito di indagine di mercato effettuata dalla stessa stazione appaltante;
• 2) attingendo dall’elenco degli operatori economici della stessa stazione appaltante;
• 3) attingendo dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
Precisa in sostanza il Ministero che “la stazione appaltante in un apposito regolamento può definire i
criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attingendo dagli elenchi MEPA, criteri che
saranno utilizzati per svolgere l’intera procedura sul MEPA”.
6
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50%: LA CIRCOLARE INPS
Con la circolare n. 93/2024, l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione della
riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per l’anno 2024, in conformità a
quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 16 maggio 2024.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024
dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” -
disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto
www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova
comunicazione”. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della
riduzione contributiva 2024 fino al 15 febbraio 2025.
MIT: VERIFICA DURC IN CASO DI SUBAPPALTO E RTI
Con il Parere n. 3021 del 29.10.2024, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT è intervenuto
sulla verifica del durc in caso di contratti stipulati con pluralità di soggetti (rti, subappaltatori).
Il Ministero ha chiarito che, ove l’atto del RTI stabilisca la fatturazione da parte del soggetto
esecutore delle prestazioni con liquidazione su conto corrente dello stesso, è necessario verificare
il DURC del solo soggetto esecutore e non di tutti i componenti del RTI che non hanno eseguito
le prestazioni; ed ancora, in caso di pagamento diretto ad un subappaltatore esecutore con
fatturazione della mandataria o del mandante subappaltante, è necessario verificare il DURC
del solo subappaltatore e del componente il RTI subappaltante e non anche di tutti i componenti
il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione.
Pertanto, atteso il principio di continuità nel possesso dei requisiti, la verifica della regolarità
contributiva deve essere effettuata nei confronti del beneficiario esecutore del pagamento dei
corrispettivi.
CONSIGLIO DI STATO SU VERIFICA CONTINUITA’ ATTESTAZIONE SOA
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.8534 del 25 ottobre u.s.), ai fini della verifica della
continuità del possesso dei requisiti relativi all’attestazione Soa, risulta sufficiente che l’impresa
abbia stipulato con il relativo contratto con l’Organismo di Attestazione o abbia presentato
un’istanza di rinnovo.
Il Tar Calabria aveva rilevato che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in
quanto l'attestazione sarebbe scaduta in pendenza della procedura di gara con rinnovo richiesto
successivamente e soltanto 50 giorni prima della scadenza del titolo e non già entro il termine di
90 giorni, come prescritto dall’art. 16, comma 5, All.II.12 D.lgs. n. 36/2023.
I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso proposto dall’aggiudicataria, rilevando che,
per costante giurisprudenza, l’attestazione di qualificazione, requisito di ammissione alle gare
pubbliche, si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per
tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla
stipula del contratto, non essendo possibile configurare alcuna soluzione di continuità nel
possesso dei requisiti di partecipazione. Detto principio, peraltro, risulta confermato anche
dall’art. 96 per i requisiti generali e dall’art. 100 per i requisiti di ordine speciale del d.lgs. 31
marzo 2023, n. 36.
Ne consegue che, in caso di rinnovo dell’attestazione SOA, va valorizzata l’affermazione
giurisprudenziale che collega l’effetto di continuità del possesso del requisito non solo al dato
formale della stipulazione del nuovo contratto con il medesimo organismo di attestazione, bensì
anche all’iniziativa dell’operatore economico concretamente finalizzata alla richiesta ed
all’avvio del procedimento di rinnovo da parte di quest’ultimo organismo, in quanto la ratio
dell’art. 16, comma 5, dell’allegato II.12 va rinvenuta nell’esigenza di evitare che vada a
discapito dell’impresa concorrente il corrispondente termine di novanta giorni assegnato
all’organismo di attestazione per eseguire l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica
(della permanenza) dei requisiti di qualificazione.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, facendo applicazione dei principi sopra esposti, ha
ritenuto legittimo l’operato dell’aggiudicataria che, pur avendo stipulato il contratto con
l’organismo di attestazione oltre i novanta giorni prima della scadenza della SOA, si è
inequivocabilmente attivato allo scopo ben prima della scadenza di tale termine.
RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE DOPO AGGIUDICAZIONE
ILLEGITTIMA
Il Tar Basilicata (Sent. n.562/2024) ha affermato il diritto dell’operatore economico al
risarcimento del danno in caso di aggiudicazione illegittima ad altro soggetto non avente titolo.
Secondo i Giudici emerge “l’ingiustizia del danno” e “sussiste il nesso di causalità materiale tra
l’illegittimo agere pubblicistico” e il pregiudizio cagionato dalla illegittima privazione alla parte
ricorrente di poter conseguire l’affidamento.
Il Tar rileva la perdita di chance “a causa di un comportamento illegittimo della stazione appaltante»
dovuto all’esercizio scorretto la propria funzione. La partecipazione ad una gara consente al concorrente di
acquisire una posizione di vantaggio, fondato sulla possibilità di di ottenere l’aggiudicazione, la cui lesione
«si atteggia ...quale autonomo danno potenzialmente risarcibile”.
La sentenza indica anche i criteri per la quantificazione del risarcimento: “la stazione appaltante
dovrà:
a) attenersi all'offerta economica presentata dalle deducenti in gara;
b) individuare il relativo margine di utile che residui dall'applicazione del ribasso ivi indicato, tenendo
conto del corrispettivo che sarebbe stato pagato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso offerto,
con decurtazione di tutte le spese necessarie per l’esecuzione del servizio; nel caso in cui l’ammontare
delle spese non sia ricavabile dall’offerta presentata in gara, l’amministrazione potrà valutare
l’opportunità di acquisire da parte ricorrente i necessari dati, informazioni e chiarimenti, con
conseguente sospensione del termine che sarà assegnato dal momento della richiesta fino a quello in
cui tali elementi saranno resi disponibili;
c) la somma così definita deve essere decurtata dell’eventuale aliunde perceptum conseguito per lo
svolgimento di altri servizi durante il tempo di svolgimento del contratto di cui è causa; a tal fine parte
ricorrente è tenuta a fornire alla stazione appaltante i dati relativi ai servizi assunti nel periodo di
durata del contratto non eseguito;
d) la somma così individuata dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo l’indice
medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat”.

CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO
CONFAPI PADOVA: WEBINAR AGGIORNAMENTO SU PATENTE A CREDITI
Per il prossimo 14 novembre Confapi Padova ha organizzato un webinar di approfondimento
tecnico e di aggiornamento sulla patente a crediti.
L’iniziativa rivolta alle imprese associate vedrà la partecipazione di Confapi Aniem Nazionale
e di un rappresentante territoriale (responsabile ispezione tecnica) dell’Ispettorato del Lavoro.
9

Dove siamo

Via Napoli, 329/L - 70123 BARI
C.F. n° 80019250721
Tel. 080 209 2338
Fax 080 572 28 36
E-mail: info@confapibaribat.it

Social

 

 
Il nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Se acconsenti all’uso dei cookie, clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa"