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Confapi Aniem News N. 32, 22 Ottobre 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 

LE NOSTRE ATTIVITA’

GLI APPUNTAMENTI DI CONFAPI ANIEM: COMITATO DIRETTIVO E AVVIO
TRATTATIVE CCNL EDILI
Il prossimo 29 Ottobre è stato convocato il Comitato Direttivo di Confapi Aniem per discutere
e deliberare sulla possibile sottoscrizione dell’intesa con Ance in materia di bilateralità edile.
Il giorno seguente, 30 Ottobre, è stato fissato l’incontro con le Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni Sindacali per la presentazione della piattaforma di rinnovo contrattuale del
CCNL Edilizia.
DALL’ITALIA
PRIMA APPROVAZIONE DEL C.D.M. AL CORRETTIVO CODICE APPALTI
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi ieri 21 Ottobre, ha approvato in via preliminare lo schema di
decreto correttivo al Codice Appalti. Il provvedimento (89 articoli e 171 pagine) modifica aspetti
sostanziali della normativa, intervenendo anche su diversi allegati. Il testo sarà ora sottoposto
ad ulteriori passaggi istituzionali (parere Conferenza regioni, commissioni parlamentari,
Consiglio di Stato e successivo passaggio in Consiglio dei Ministri).
Di seguito si evidenziano alcuni contenuti del testo:
Artt. 1 – 65 (Contratti Collettivi applicabili): si prevede un allegato (All. I.01 Contratti collettivi)
che introduce criteri identificativi e parametri valutativi che, invece di semplificare richiamando
la possibilità di applicare i contratti comparativamente più rappresentativi, esaspera dinamiche
discrezionali, appesantisce l’attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che
intendono dichiarare contratti diversi da quelli previsti nel bando, rischia di generare incertezze
e contenziosi.
Art. 18 (Revisione prezzi): si limita l’applicazione del meccanismo revisionale alla sola misura
eccedente l’80 per cento, non ricomprendendo la variazione dell’alea del 5 per cento.
Art. 22 (Consorzi stabili): si stravolge la qualificazione dei consorzi eliminando la possibilità del
cumulo delle qualificazioni possedute dalle consorziate e prevedendo i seguenti criteri:
“per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di
affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità:
1) sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio;
2) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni;
3) sulla base dei requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del
contratto, mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.”
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Art. 35 (Subappalto): i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per
cento, con piccole e medie imprese (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o)
dell’allegato I.1); si prevede inoltre l'inserimento obbligatorio delle clausole di revisione prezzi.
Non sono previste limitazioni di soglie all’utilizzo delle procedure negoziate.
Sull’equo compenso si introducono specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai
servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo
pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi sono utilizzati
dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre
a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e
variabili. Inoltre, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
PATENTE A CREDITI: LE NUOVE FAQ DELL’ISPETTORATO
Nei giorni scorsi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato ulteriori faq sull’applicazione
della patente a crediti. Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti.
Obbligo richiesta patente: dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la
richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità
sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in
un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale
INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se
una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la
patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato
la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro
il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni
caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.
Società consortili: le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti
dotati di autonoma personalità giuridica distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi
della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA
di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come
consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di
autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36
del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a
crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in
possesso delle imprese consorziate. L’elemento dirimente, che riguarda tutti i soggetti aggregati,
è quindi quello della personalità giuridica.
Obblighi del committente nei confronti dei soggetti esecutori: il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente, anche nei casi di subappalto, o,
dell’attestazione di qualificazione SOA. Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia
effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92
ad euro 2.562,91.
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Operazioni di carico scarico materiali con attrezzature: le operazioni di carico/scarico di
materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in
quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti
e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette
operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
Autocertificazione obblighi formativi: la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto
della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo
accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere
obbligatori.
Soggetti delegati: contrariamente a quanto indicato precedentemente, l’Ispettorato precisa che
la domanda per il rilascio della patente può essere effettuata tramite qualsiasi soggetto munito
di apposita delega scritta (non c’è alcune modello predefinito); nella circolare 4/2024
l’Ispettorato aveva precisato che risultano abilitati alla presentazione i professionisti intermediari
della legge 12/1979 (consulenti, avvocati, commercialisti), ma nella nuova faq l’Ispettorato
ricomprende “qualsiasi soggetto munito di apposita delega in forma scritta” aggiungendo che “è
possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato”. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma,
dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del
responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per
il rilascio della patente.
Patente e manutenzione verde: sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del
D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89, in particolare, definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”.
Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere
che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente.
Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di
un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la
patente a crediti.
Impiantistica telefonica: L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede
l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui
all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale, i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione,
manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati
dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o
di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori
autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Obbligo della patente per archeologi: l’archeologo va considerato a tutti gli effetti un operatore
del cantiere e non un professionista che svolge una prestazione di natura intellettuale ed è quindi
tenuto al possesso della patente, non assumendo rilievo il fatto che i codici Ateco configurano il
lavoro di archeologo come intellettuale.
Le faq complete sono disponibili sul sito dell’Ispettorato.
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MANOVRA 2025: BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% PER LE PRIME CASE
Nella manovra economica approvata dal Consiglio dei Ministri, il Governo dispone la proroga
al 2025 del bonus ristrutturazione 50% sulla prima casa, con tetto di spesa a 96.000 euro, da
spalmarsi in dieci anni.
Si tratta della detrazione Irpef del 50% dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale che viene limitato alle abitazioni principali (per le seconde case
scende al 36%).
La misura interessa, infatti, le manutenzioni sull’abitazione principale, definita come quella
nella quale il soggetto ha la residenza e la dimora abituale (il concetto dovrebbe essere analogo
a quello sulla tassazione Imu).
In sintesi, si avranno due aliquote:
1. 50% per gli interventi edilizi sulle abitazioni principali del contribuente con limite di
spesa ammessa di 96.000 euro;
2. 36% per gli interventi su tutte le altre abitazioni del contribuente con limite di spesa
ammessa di 48.000 euro.
Il Governo ha quindi confermato l’eliminazione dei meccanismi della cessione del credito e
dello sconto in fattura.
REPORT ANAC: GLI APPALTI NEI COMUNI CON OLTRE 15.000 ABITANTI
L’Anac ha comunicato i dati, relativi al 2023, sulla spesa per appalti nei comuni con più di
15.000 abitanti: le procedure espletate dai 745 Comuni sono più di 34.600 per un valore
complessivo di 26 miliardi. In testa a tutte le regioni, come valore degli appalti, si pone il Lazio.
Il 37% del totale complessivo è rappresentato da appalti avviati dai comuni laziali, fra cui spicca
l’appalto appalto assai significativo di Roma Capitale per la ‘Progettazione, costruzione e gestione
dell’impianto di termovalorizzazione con relativa concessione (stimata in circa 33,5 anni)’.
Sempre in termini di importo, i comuni del Lazio sono seguiti da quelli della Lombardia, con
l’11,3% del valore, e dai comuni della Puglia e della Campania con, rispettivamente, il 6,2% e il
6,1%.
Per quanto riguarda il numero di appalti, i comuni della Lombardia risultano essere quelli che
hanno espletato più appalti, con il 13,3% del totale. A seguire, quelli del Lazio con il 9,3% e
subito dopo quelli della Sicilia e della Campania, con una quota del numero degli appalti pari al
9,2% per la prima e l’8,6% per la seconda.
A livello nazionale, gli appalti di lavori rappresentano il 63,8% del valore complessivo degli
appalti. Se in termini di numero di procedure, l’affidamento diretto e la procedura negoziata
senza bando sono state quelle principalmente utilizzate (rispettivamente per il 60,1% e per il
25,3% del totale degli appalti relativi ai 745 Comuni esaminati), in termini di importo, la
procedura aperta, utilizzata per gli appalti di maggiore importo, rappresenta il 69,7% del valore
complessivamente affidato, seguita dalla procedura negoziata senza bando, con il 18,9% del
valore complessivo degli appalti esaminati.
MIT SU SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA
Il Supporto Giuridico del MIT, con il Parere n.2780 del 26 Settembre u.s., ha fornito un parere
relativo allo svincolo della garanzia definitiva all’ultimazione dei lavori
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In particolare, il Ministero ha precisato che, in base all’art. 117, co. 3, secondo cpv, d.lgs.
36/2023, la garanzia definitiva “cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8”. Il
successivo comma 8 stabilisce, poi, che “la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata
a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo
garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”.
Inoltre, aggiunge il MIT, l’art. 27 dell’All. II.14 al Codice recita che “alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento
della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della
cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo
articolo”. L’art. 38, co. 3, dell’All. II.14 al Codice, inoltre, prevede che “a seguito dell’emissione del
certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27…”.
Non occorre, pertanto, attendere il decorso dei 12 mesi per svincolare l’ammontare residuo della
garanzia definitiva.
Secondo il MIT è altresì possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un’unica
soluzione successivamente all’ultimazione delle prestazioni nei casi di appalti nei quali risulta
previsto il pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione.
Così come è possibile lo svincolo in unica soluzione qualora l’emissione del certificato di
ultimazione dei lavori o di analogo documento non risulti preceduta dall’emissione degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento.
CONSIGLIO DI STATO: VALORIZZARE PRINCIPI DI RISULTATO E FIDUCIA
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.7875 del 1° Ottobre u.s.) non può essere escluso un
concorrente che in sede di gara non abbia ancora acquisito certificazioni richieste nel bando,
dichiarando di essere “in attesa” del loro rilascio; ciò anche in coerenza con i principi di risultato
e di fiducia introdotti nel nuovo Codice Appalti.
Nella procedura oggetto del contenzioso, un’impresa aveva denunciato la mancata esclusione
della società aggiudicataria, in quanto la stessa aveva prodotto una certificazione (UNI EN ISO
14001: 2015) rilasciata soltanto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione.
Il modello di autocertificazione predisposto dall’Amministrazione appaltante imponeva, a pena
di esclusione, di dichiarare che l’impresa era in possesso delle certificazioni del sistema di
garanzia della qualità e di gestione ambientale con la dicitura “in corso di validità” o “in attesa
di rilascio”. Per il Consiglio di Stato “la legge di gara ha previsto espressamente che le predette
certificazioni UNI EN ISO potevano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla
gara, essere ‘in attesa di rilascio’, senza, altresì, prevedere che le stesse dovessero essere in corso di rilascio,
ossia che al momento della presentazione della domanda di partecipazione fosse stato avviato l’iter di
conseguimento della certificazione. Come precisato dal Collegio di prima istanza, il possesso delle suddette
certificazioni va qualificato come requisito di ‘esecuzione’, ossia una condizione che doveva essere presente al
momento dell’esecuzione del servizio”.
In sostanza trattandosi di un requisito di ‘esecuzione’ ben poteva la società aggiudicataria
“conseguire i requisiti nella fase della concreta esecuzione delle prestazioni”.
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Non solo. La questione deve essere disciplinata anche sulla base dei principi espressamente
indicati nel nuovo Codice Appalti. Secondo i Giudici, infatti, “un altro argomento appare decisivo.
L’esame delle criticità sollevate con il ricorso non può non tenere conto dei principi declinati dal codice dei
contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e tra questi va considerato il ‘principio della fiducia’ e ‘il principio
del risultato’. Il ‘principio del risultato’ ‘costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale
e per l’individuazione della regola del caso concreto’ (art. 1, comma 4), traducendosi nel dovere degli enti
committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una
lettura meramente formale della norma da applicare. Il ‘principio della fiducia’, introdotto dall’art. 2 d.lgs.
n. 36 del 2023, porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri
valutativi e la discrezionalità dell’amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato
possibile.”
CONSORZI STABILI E AGGIORNAMENTO VERIFICA TRIENNALE
ATTESTAZIONE SOA
Secondo il Tar Sicilia (Sent. n.3343 del 10 Ottobre u.s.), ai fini di una valida partecipazione
alla gara, è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato l’istanza di aggiornamento
della propria attestazione entro il termine di presentazione delle offerte.
La giurisprudenza, con riferimento alla scadenza intermedia dell’attestato rilasciato al
Consorzio stabile – nel sottolineare la differenza tra scadenza intermedia della SOA dei
Consorzi e scadenza triennale relativa alla verifica della permanenza della validità
dell’attestazione SOA delle singole imprese consorziate – ha osservato che “il Consorzio stabile
si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate: quindi, se è vero che il
Consorzio stabile è tenuto ad adeguare la sua attestazione, per far sì che la sua qualificazione corrisponda
alle qualificazioni delle consorziate, è altrettanto vero che, in caso di scadenza intermedia, l’adeguamento
dell’attestazione può essere chiesto dal Consorzio solo dopo che l’impresa consorziata, interessata dalla
scadenza, abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della qualificazione stessa e, perciò,
senza l’osservanza di un termine determinato (salvo, come detto, il termine di presentazione delle offerte),
essendo incerto il giorno dell’ottenimento della suddetta verifica positiva o rinnovo da parte dell’impresa
consorziata”
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GARA SUDDIVISA IN LOTTI: ANNULLAMENTO DEL BANDO COINVOLGE
TUTTI I LOTTI
Il Consiglio di Stato (Sent. n.8171 dell’11 ottobre u.s.) ha precisato che l’annullamento del bando
di gara in relazione a uno dei lotti produce effetti per tutti i lotti presenti nella procedura.
Il bando oggetto della sentenza era stato annullato per la mancanza dei CAM, da cui scaturisce,
secondo i Giudici, un effetto automaticamente caducante con riguardo a tutti i lotti in gara,
perché tutti dipendenti dal bando “unico” nel senso precisato.
La circostanza che la legge di gara “imponesse la compilazione dei documenti dell’offerta secondo la
specificità di ogni singolo lotto non esclude infatti che proprio l’offerta fosse comunque condizionata, a monte,
e per ciascun lotto in pari misura e con medesimi effetti, dal recepimento o meno dei criteri ambientali in
sede di lex specialis”.
La suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della procedura di gara, avendo tale
suddivisione solo una funzione pro concorrenziale, estranea con l’interesse al risultato,
fondamentale interesse che la stazione appaltante deve perseguire.
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CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO
IL 30° ANNIVERSARIO DI EDILCASSA PUGLIA
Il prossimo 25 ottobre, presso la “Nuova Fiera del Levante” – Sala 8 Centro Congressi
(Lungomare Starita, 4 – Bari), sarà festeggiato il 30° Anniversario Edilcassa di Puglia, con una
giornata articolata in due momenti: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 si terrà l’evento “Il Mondo delle
Costruzioni tra passato e futuro. La sfida di Edilcassa di Puglia”
, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 si
proseguirà con il “Festival Edilcassa di Puglia” – prima edizione, dedicato alla premiazione di
consulenti del lavoro, imprese e operai. All’evento parteciperà il Presidente di Confapi Aniem,
Giorgio Delpiano.

 

In allegato il numero di Confapi Aniem News n. 32/2024, all’interno del quale sarà possibile scaricare il testo dello schema di decreto correttivo al Codice Appalti, approvato ieri in Consiglio dei Ministri.

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