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Confapi Aniem News N. 29, 20 settembre 2024

 

LE NOSTRE ATTIVITA’
REVISIONE PREZZI: NOTA METODOLOGICA IN VIA DI APPROVAZIONE
Come preannunciato nell’ultimo numero di Confapi Aniem News, il 9 Settembre u.s. si è svolta
un’ulteriore riunione del tavolo ministeriale sulla revisione prezzi.
In merito ai due metodi alternativi per il calcolo del SAL revisionale, metodo sintetico e metodo
analitico, è stato concordato di lasciare la scelta discrezionale alle stazioni appaltanti con
adeguata motivazione nella determina a contrarre.
Sul tema del subappalto è stato deciso, a maggioranza, di inserire nella nota metodologica la
seguente previsione: “Fermo il principio di autonomia e libertà contrattuale che caratterizza i rapporti
tra appaltatori e subappaltatori/subfornitori, è fortemente auspicabile che nei contratti di subappalto siano
definite le modalità con le quali si applica tra le parti la revisione prezzi. Nel caso di pagamento diretto del
subappaltatore, la stazione appaltante procederà al pagamento in favore di quest’ultimo – ovvero alla
deduzione - anche del maggior/minor importo rideterminato in applicazione della revisione dei prezzi stessa,
ove contrattualmente prevista, nei limiti del credito a cui l’appaltatore ha complessivamente diritto.”
Il 23 Settembre è stata convocata una nuova riunione che dovrebbe definitivamente concludere
i lavori del tavolo tecnico approvando la nota metodologica.
PATENTE A CREDITI: COMUNICATO DI CONFAPI ANIEM E IL NUOVO
DECRETO IN FASE DI PUBBLICAZIONE
Dopo i rilievi critici del Consiglio di Stato sullo schema di decreto attuativo della patente a
crediti, Confapi Aniem ha sollecitato chiarimenti per gli operatori del settore. Nel comunicato
stampa diffuso nei giorni scorsi l’Associazione ha espresso preoccupazione “per la mancanza di
certezze sulle regole concernenti la disciplina della patente a crediti che dovrebbe essere operativa dal prossimo
1° ottobre”.
“Abbiamo assiduamente lavorato – ha sottolineato il Presidente Giorgio Delpiano- con il Ministero
del Lavoro e con le parti sociali per pervenire a un testo condiviso del decreto attuativo, risultato che
pensavamo raggiunto a luglio ma che è stato messo in discussione dal recente parere del Consiglio di Stato
che ha sollevato diverse criticità formali e sostanziali. Ora il testo andrà rivisto sulla base di tali indicazioni
e non c’è il tempo per informare adeguatamente le imprese e per rendere operativo il portale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro che dovrà gestire la patente”.
Per Delpiano “si tratta di una disposizione che impatterà fortemente su tutti coloro che operano nei cantieri
temporanei e mobili, introducendo ulteriori adempimenti e oneri per le imprese. Riteniamo quindi necessario
e urgente dare indicazioni certe e tempestive alle aziende. Chiediamo che venga quanto meno stabilito fin da
subito un rinvio che posticipi l’applicazione della normativa”.
In tal senso l’Associazione ha presentato una proposta di emendamento nell’ambito della
conversione del “decreto omnibus” (D.L. n. 113/2024), attualmente in esame presso le
Commissioni Finanze e Bilancio del Senato, per sollecitare un rinvio al 1° aprile 2025. Gli
emendamenti presentati in tal senso, anche dalle forze politiche della maggioranza, sono stati
poi ritirati.
Sembra infatti che il Ministero abbia già riformulato il testo del decreto (attualmente sottoposto
all’esame del Dipartimento Affari Giuridici di Palazzo Chigi e alla registrazione alla Corte dei
Conti) e che intenda rispettare il termine del 1° ottobre. Al fine di scongiurare intasamento delle

domande si sarebbe deciso di rilasciare inizialmente la patente con i soli 30 crediti iniziali e, solo
nei mesi successivi, di verificare le richieste di aggiornamento con l’acquisizione di crediti
ulteriori. Si prevederebbe altresì un periodo sostanzialmente transitorio (si ipotizzano 10 o 15
giorni) entro i quali sarà possibile inviare la domanda senza conseguenze sull’attività delle
imprese.
Sulla disciplina della sospensione, oggetto dell’intervento critico del Consiglio di Stato, il nuovo
testo del decreto dovrebbe consentire agli ispettori di decidere sulla sospensione, sulla sua durata
(entro i 12 mesi) e anche sull’eventualità di sospendere il solo cantiere oggetto dell’infortunio e
non l’intera attività dell’impresa.
Ulteriore modifica riguarderà presumibilmente i soggetti che possono accedere ai contenuti della
patente: a quelli già indicati sarebbe stato aggiunto il committente, sia privato che impresa
affidataria.
Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto, dovrebbe essere diffusa anche la prima
circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulla corretta gestione e applicazione del
meccanismo sul portale.
CODICE APPALTI: LE PROPOSTE DI CONFAPI ANIEM IN PARLAMENTO E AL
MINISTERO INFRASTRUTTURE
Nell’ambito delle consultazioni avviate dalla Commissione VIII della Camera sulle risoluzioni
presentate da diversi gruppi politici, aventi ad oggetto gli interventi correttivi al Codice Appalti,
Confapi Aniem ha trasmesso le proprie osservazioni.
Nel documento dell’Associazione si evidenziano aspetti condivisibili contenuti nelle risoluzioni:
eliminazione delle distorsioni della concorrenza limitando l’utilizzo delle procedure negoziate
senza bando entro un determinato importo, previsione di adeguata pubblicità preventiva e
successiva all’adozione delle procedure di gara, implementazione della trasparenza nelle stesse
procedure; introduzione di una disciplina che disciplini il ricorso al subappalto a cascata.
Contestualmente, Confapi Aniem ha riproposto il documento e le indicazioni già fornite al
tavolo ministeriale.
In particolare, è stata evidenziata l’esigenza di eliminare alcune anomalie nella previsione dei
requisiti di qualificazione. Spesso accade, infatti, che le stazioni appaltanti, oltre ad indicare le
categorie SOA (prevalente e scorporabili) di cui si compone l’opera, chiedano ai partecipanti
anche il possesso di determinati requisiti speciali (di carattere economico-finanziario tipo
fatturato maturato per lavori analoghi, oppure di carattere tecnico-professionale tipo il possesso
di determinati mezzi e/o attrezzature), limitando in tal modo arbitrariamente la partecipazione
delle imprese e quindi la concorrenza. Confapi Aniem ha sottolineato come tali richieste
appaiano ingiustificate alla luce del possesso dell’adeguata adeguata attestazione Soa, che da
sola deve essere sufficiente a dimostrare le capacità esecutive dell’azienda.
Il Ministero Infrastrutture sta predisponendo il testo del decreto correttivo il cui iter di
approvazione dovrebbe comunque essere lungo e articolato: primo passaggio in Consiglio dei
Ministri, esame della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato (30 giorni di tempo per la
formulazione delle osservazioni), valutazione delle commissioni parlamentari e definitiva
approvazione del Consiglio dei Ministri.
Il prossimo 24 Settembre, il Ministro Salvini ha convocato le parti sociali per fornire un
aggiornamento sui contenuti del decreto e sul suo iter.

MONITORAGGIO CANTIERI NELLE AREE SISMA: CONFAPI ANIEM INCONTRA
IL COMMISSARIO
Lo scorso 19 Settembre una delegazione di Confapi Aniem, rappresentata dal Presidente di
Confapi Aniem Teramo, Enzo Marcozzi (delega nazionale alla ricostruzione) e da Antonio
D’Onofrio (Confapi Aniem Lazio), ha incontrato il Commissario Guido Castelli.
L’incontro, svoltosi a Roma presso la sede della Struttura commissariale a Piazza Colonna, fa
seguito a quello del 29 maggio u.s., ed è stato finalizzato a condividere l’avanzamento delle
attività legate al monitoraggio dei cantieri e, in particolare, alla digitalizzazione del settimanale
e badge di cantiere per i lavori connessi alla ricostruzione del Sisma 2016.
Sono stati esaminati, tra l’altro, i tipi di informazioni trattate, i soggetti obbligati alla loro
raccolta e/o alla loro comunicazione e le modalità di funzionamento ed utilizzo del sistema
informatico per la rilevazione delle presenze nei cantieri. Nell’ambito della Piattaforma
GE.DI.SI. verrà istituita la Sezione “Monitoraggio Cantieri” finalizzata a garantire modalità
uniformi di applicazione di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle
presenze autorizzate nei cantieri.
Ciascun operatore economico provvederà a nominare il “Referente di cantiere”, incaricato di
gestire il “Settimanale di cantiere” contenente una serie di dati inerenti alle imprese, al personale
e ai mezzi presenti.
DALL’ITALIA
IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI RIFIUTI DA
COSTRUZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale che
disciplina le nuove regole sulla per i rifiuti derivanti da demolizioni edilizie (“Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti
inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152/2006”).
Il provvedimento, che sostituisce il precedente D.M. n.152/2006, entra in vigore il 26 settembre
p.v. e i produttori avranno 180 giorni di tempo per l’aggiornamento delle autorizzazioni
concesse; in attesa di tale aggiornamento, i produttori di aggregato recuperato operano in
conformità ai titoli precedentemente posseduti. Il produttore del rifiuto destinato alla produzione
di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle
caratteristiche di pericolo, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
(FIR).
Nel decreto si stabiliscono i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle
attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di
essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero: l’aggregato riciclato o artificiale
derivante dal trattamento di recupero dovrà essere conforme ai criteri indicati nell’Allegato 1 del
decreto.

I parametri e i valori limite nell’aggregato recuperato sono differenziati in base alla destinazione
finale.
L’allegato 1 riporta i rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato (cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
miscele bituminose, terre e rocce da scavo, pietrisco per massicciate ferroviarie, rifiuti urbani
non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività
di costruzione e demolizione, ecc.).
L’allegato 2 precisa le possibilità di utilizzo dell’aggregato recuperato: a) realizzazione di
recuperi ambientali, riempimenti e colmate; b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in
terra dell’ingegneria civile; c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali,
ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; d) realizzazione di strati di fondazione
delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; e) realizzazione di strati
accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; f)
confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti
cementati, miscele betonabili); g) confezionamento di calcestruzzi; h) produzione di clinker per
cement; i) produzione di cemento.
COSTO DEL PERSONALE E ONERI SICUREZZA DEVONO ESSERE INDICATI
ANCHE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI
In un recente parere (n. 396 del 30 luglio 2024) l’Anac ha precisato che il costo del personale e
gli oneri della sicurezza devono essere indicati nei preventivi anche nei casi di affidamento
diretto.
La circostanza che si tratti di un procedimento finalizzato alla semplificazione non può esimere
da tali obblighi “attesa la finalità di tutela delle condizioni di lavoro che ne costituisce la relativa ratio,
circostanza che deve in ogni caso ritenersi prevalente ed applicabile a tutte le procedure disciplinate dal Codice
non espressamente escluse”.
L’Anac, pertanto, conclude che “la carenza della indicazione dei costi della manodopera anche in caso
di affidamenti diretti ex art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 determina la applicabilità della sanzione
espulsiva dalla gara da parte della stazione appaltante”.
AL VIA IL BANDO DESTINATO AI COMUNI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI
Dal prossimo 15 settembre e fino al 31 ottobre 2024 sarà attivata la piattaforma del Dipartimento
per lo Sport della Presidenza del Consiglio con la quale verranno messi a disposizione dei
Comuni 65 milioni per il recupero di impianti sportivi con oltre 100.000 abitanti. Le proposte
saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, tenendo conto della multidisciplinarità
sportiva dell’impianto, del livello di redazione documentale della progettazione e del grado di
definizione del piano di attività di gestione.
Particolare attenzione sarà riservata alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere
architettoniche e all’efficientamento energetico.
Le risorse saranno anche destinate alla realizzazione e/o la rigenerazione di impianti sportivi
con destinazione all’attività agonistica e diffusione di attrezzature sportive.
Verranno attivate due linee di finanziamento per i Comuni: 35 milioni di euro per Comuni
fino ai 300.000 abitanti e 30 milioni di euro per Comuni con oltre 300.000 abitanti.

ZES: APPROVATO MODELLO DI COMUNICAZIONE INTEGRATIVA
Lo scorso 9 Settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione
integrativa per la ZES unica in applicazione del d.l. n. 113/2024 (c.d. decreto omnibus): le
imprese che hanno già presentato l’apposita comunicazione per prenotare l’agevolazione
dovranno inviare all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre
2024, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre
2024, degli investimenti indicati nella comunicazione già presentata, pena la decadenza dal
credito d’imposta.
Il modello di comunicazione integrativa è disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate e dovrà
essere inviato telematicamente direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto
incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software denominato “ZES
UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sullo stesso sito internet dell’Agenzia.
CONSIGLIO DI STATO: CAUSE DI ESCLUSIONE TASSATIVE PER I REQUISITI
MORALI
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.7113 del 13 agosto u.s.) le cause di esclusione tassative
riguardano solo i requisiti morali.
Un concorrente aveva impugnato l’esito della procedura di gara e la propria esclusione per aver
inserito elementi relativi all’offerta economica all’interno della busta amministrativa. Secondo il
concorrente, tale irregolarità non rientrava tra le cause di esclusione, stante l’operatività del
principio della “tassatività” delle suddette cause, le quali sarebbero circoscritte nell’ambito dei
casi contemplati dagli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (cause automatiche e non automatiche
di esclusione). Il Tar Lazio aveva accolto il ricorso, ma l’impresa controinteressata impugnava,
a sua volta, l’esito del giudizio di primo grado, contestando i contenuti della sentenza del Tar.
Il Consiglio di Stato ha capovolto il diverso orientamento del Tar Lazio, evidenziando che
l’articolo 10 del Codice Appalti dispone prima (comma 1) che i contratti pubblici non possono
essere affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza
di cause di esclusione espressamente previste dal Codice e poi (comma 2) sancisce in maniera
esplicita il principio di tassatività, stabilendo che quelle previste dagli articoli 94 e 95 – relative
quindi alla carenza dei requisiti generali di idoneità morale – hanno carattere tassativo, e che di
conseguenza clausole che ne prevedano altre di diversa natura devono ritenersi nulle e si
considerano come non apposte.
Tale tassatività, peraltro - rilevano i Giudici -
“non ha impedito al legislatore di prevedere, nell’ultimo
comma dell’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023, la facoltà della stazione appaltante di “introdurre requisiti
speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del
contratto”, sicché la tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni
aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale”.
La stazione appaltante, quindi, può legittimamente disporre l’esclusione dalla gara di un’offerta
tecnica inidonea, priva dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, non ponendosi in
contrasto con il principio di tassatività relativo ai requisiti morali.

CANCELLAZIONE DALL’ALBO DI FIDUCIA SOLO DOPO CONTRADDITTORIO
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7468 del 6 Settembre u.s.) ha affermato che l’esclusione di un
operatore economico dagli Albi di fiducia deve avvenire con provvedimento motivato e dopo
adeguato contraddittorio.
Il caso specifico ha riguardato un’impresa cancellata dall’Albo Anas per grave inadempimento
di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di stabilizzazione di pareti rocciose.
Il Tar Lazio aveva accolto il ricorso dell’impresa rilevando una carenza nella motivazione e
l’assenza di interlocuzione in contraddittorio.
Il Consiglio di Stato ha confermato tali rilievi sottolineando “l’esiguità del supporto motivazionale
al provvedimento, atteso che non è consentito desumere alcuna valutazione sulla gravità e sull’incidenza
della vicenda risolutoria su cui si fonderebbe il giudizio di inaffidabilità della ai fini della partecipazione a
future gare. La carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione dall’Albo implica un difetto di
istruttoria in ordine alla rilevanza delle circostanze che hanno portato l’Amministrazione ad un giudizio di
inaffidabilità dell’operatore economico”.
Aggiungono altresì i Giudici che “il provvedimento di cancellazione dall’Albo, che di fatto comporta
l’esclusione dell’impresa dalle pubbliche gare indette da (…), impone necessariamente una rinnovata
valutazione discrezionale del committente, e quindi la necessità di una adeguata istruttoria in
contraddittorio con l’operatore economico, nell’ambito del quale egli avrebbe potuto fornire chiarimenti e
prove circa la propria idoneità a concorrere in pubbliche procedure di gara”.
VERIFICA ANOMALIA METODO A: DA ESCLUDERE ANCHE OFFERTA PARI
ALLA SOGLIA
Il Tar Sicilia (Sentenza n.3010 del 12 Settembre u.s.) ha sostenuto che, in applicazione corretta
del Metodo A dell’allegato II.2. al Codice Appalti, l’offerta che presenti un ribasso percentuale
“pari” alla soglia di anomalia deve essere automaticamente esclusa insieme alle offerte di ribassi
superiori, come già previsto dalla disciplina previgente.
Il Tar ha evidenziato come questa conclusione sia coerente con il principio di risultato
dell’articolo 1 comma 2 del Codice.
L’estromissione dalla gara di un operatore la cui offerta sia “pari” – e non soltanto superiore –
è, secondo i Giudici, coerente con l’obiettivo dell’Amministrazione di tendere al miglior risultato
possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di
affidamento.
Il miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, viene raggiunto, ad avviso del
Collegio, anche mediante un’applicazione della disciplina che conduca ad escludere dalla
competizione chi abbia offerto un prezzo che – proprio perché pari alla soglia di anomalia
nell’ambito – può essere indice del mancato rispetto di quei presìdi di qualità ed efficienza della
commessa che l’operatore è chiamata a svolgere, finendo per tradire la funzionalizzazione verso
il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere.

CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO
CONFAPI ANIEM MATERA: CONFERMATA LA PRESIDENZA A MARIO BITONTO
L’Assemblea della Sezione ANIEM di Confapi Matera, nella seduta del 19 settembre u.s., ha
eletto all’unanimità i nuovi organi associativi, confermando Presidente per il prossimo triennio
Mario Bitonto.

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