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Confapi Aniem News N. 26, 29 Luglio 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini


LE NOSTRE ATTIVITA’
IL COMUNICATO STAMPA DI CONFAPI ANIEM SUI CORRETTIVI AL CODICE
"Non dobbiamo stravolgere il Codice Appalti: le imprese e le stazioni appaltanti hanno bisogno di stabilità.
Ma bisogna comunque correggere alcune criticità che si sono palesate in questo anno di applicazione del
Decreto n.36. Tra gli interventi strutturali da modificare c’è sicuramente un problema irrisolto che penalizza
l’intero sistema degli appalti e tutto il mondo imprenditoriale: la persistente e costante presenza di carenze
e/o errori progettuali che costringono le imprese a dover formulare proposte integrative e migliorative che si
trasformano in nuovi prezzi, varianti o vere e proprie riserve”. Lo dichiara il Presidente di Confapi
Aniem, Giorgio Delpiano, nell’ambito della consultazione promossa dal Ministro Salvini sui
correttivi da apportare al Codice.
Per Confapi Aniem un aspetto centrale è quello legato alla tutela della concorrenza. “Troppo
spesso – spiega Delpiano - accade che le stazioni appaltanti nei bandi di gara, oltre a prevedere
l’attestazione della qualificazione Soa nelle categorie di cui si compone l’opera, chiedono ai partecipanti
anche il possesso di ulteriori requisiti speciali limitando di fatto la partecipazione delle imprese e restringendo
quindi la concorrenza. In merito alle procedure di gara, Confapi Aniem chiede di ridurre la possibilità di
utilizzo delle procedure negoziate, rendendone allo stesso tempo più agevole il loro utilizzo, e prevedere il
ricorso alle procedure aperte per gli affidamenti di importo superiore ai 2 milioni”.
Confapi Aniem richiama, inoltre, l’attenzione sull’esigenza che la scelta degli operatori
economici da invitare alle procedure negoziate sia effettuata sulla base di criteri oggettivi,
coerenti con l’oggetto e le finalità dell’affidamento, in modo proporzionale e tale da consentire
l’accesso al mercato anche delle piccole e medie imprese.
Oltre a formulare specifiche ulteriori proposte per migliorare, in particolare, l’applicazione di
istituti quali accordi quadro, riserve, subappalto e revisione prezzi, Confapi Aniem sollecita la
riformulazione dell’art. 11. “Si deve assolutamente riconoscere – conclude Delpiano - pari dignità a
tutti i CCNL stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative, salvaguardando libertà
associativa e autonomia contrattuale, senza gravare le imprese di inutili e gravosi adempimenti burocratici”.
GLI AGGIORNAMENTI SUL “TAVOLO REVISIONE PREZZI”
Si avviano alla conclusione i lavori del tavolo ministeriale sulla revisione prezzi.
Nei giorni 15 e 23 luglio si sono svolte due ulteriori riunioni per condividere la nota
metodologica che dovrà orientare l’applicazione del nuovo sistema revisionale.
Nella discussione sono emerse interpretazioni difformi, in particolare sul comma 2. dell’art, 60
del Codice Appalti ove si fa riferimento alle condizioni “(…), che determinano una variazione del
costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.”
Su tale norma sono state rappresentate due interpretazioni diverse. La prima è quella che in
merito alle modalità di riconoscimento la percentuale dell'80% deve essere calcolata solo per la
variazione eccedente il 5% (facendo rientrare nell'alea dell'appaltatore le variazioni dei costi
entro il limite suddetto); l’altra interpretazione ritiene che la percentuale dell'80%, debba essere

calcolata su tutta la variazione e non solo sulla parte che eccede il 5%. Sarà il MIT a valutare la
scelta da assumere.
Ulteriore questione aperta riguarda il riconoscimento o meno della revisione direttamente ai
subappaltatori.
Entrambe le soluzioni prospettate presentano criticità in quanto, da una parte, vanno a incidere
su clausole contrattuali di tipo privatistico che disciplinano i rapporti tra appaltatore e
subappaltatore e, dall’altra, imporrebbe l’introduzione di un obbligo che andrebbe a modificare
la normativa vigente.
Il Tavolo ha comunque deciso che nella nota metodologica siano inserite le indicazioni su come
debba operare la revisione prezzi nei confronti dei subappaltatori.
Su tali criticità Confapi Aniem ha peraltro suggerito di richiedere chiarimenti in sede di edcreto
correttivo al Codice Appalti.
Il Tavolo è stato riconvocato per il prossimo 30 luglio.
IL DECRETO SULLA PATENTE A CREDITI: LE VALUTAZIONI DI CONFAPI
ANIEM
Come anticipato nei giorni scorsi, si è svolta martedì 23 luglio presso il Ministero del Lavoro la
riunione conclusiva con le parti sociali per illustrare le disposizioni del DM sulla patente a crediti
istituita con il D.L. n.19/2024 (convertito con Legge n.56/2024).
Nell’incontro il Ministero ha fornito il testo (che dovrebbe essere sostanzialmente quello
definitivo) nel quale sono state valutate le richieste di integrazioni, modifiche e chiarimenti
interpretativi.
Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta del decreto e la predisposizione della piattaforma
telematica che dovrà gestire rilascio e contenuti della patente.
Sul provvedimento e sull’intero iter di approvazione, Confapi Aniem ha diffuso il seguente
comunicato.
“Non è stato un percorso semplice. È stato svolto un complesso lavoro di sintesi e di mediazione tra posizioni
difficilmente conciliabili, tra coloro che intendevano privilegiare contenuti prevalentemente repressivi e chi
ha cercato, viceversa, di valorizzare gli aspetti qualificatori e di incentivazione agli investimenti in materia
di sicurezza”. Questo il commento del Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano, al termine
del lungo confronto promosso dal Ministero del Lavoro con le parti sociali sul decreto attuativo
finalizzato a disciplinare la patente a crediti nei cantieri.
Dopo avere espresso “apprezzamento per il metodo di confronto che ha certamente consentito di
migliorare il testo del decreto, di renderlo più chiaro nella sua formulazione e più coerente con la norma
primaria”, Delpiano conferma “le perplessità sull’efficacia dello strumento e della sua capacità di incidere
sulla tutela della sicurezza”.
“Continua a mancare – spiega il Presidente di Confapi Aniem - un sistema di qualificazione che
regolamenti l’accesso al settore e la patente a crediti, in questo contesto, viene percepita come un ulteriore
adempimento e appesantimento burocratico. Sul testo permangono alcune criticità, in particolare, sul
provvedimento cautelare di sospensione che appare fortemente penalizzante per le imprese e sull’esclusione
delle rappresentanze imprenditoriali dalla commissione per la valutazione del recupero crediti, nella quale
risultano invitati i soli rappresentanti dei lavoratori. Confapi Aniem ritiene invece positiva l’attribuzione di
un massimo di 100 crediti invece dei 30 proposti inizialmente, la valorizzazione della storicità dell’impresa
e l’ampliamento delle fattispecie che consentono il riconoscimento di crediti ulteriori”.

DALL’ITALIA
CONVERSIONE D.L. SALVA CASA: LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL
PARLAMENTO
Dopo l’approvazione della Camera, il Senato ha definitivamente concluso l’iter di conversione
in legge del d.l. “salva casa” (D.L. n.69/2024): la legge n. 105/2024 è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 27 luglio u.s.
Il passaggio parlamentare ha introdotto ulteriori modifiche al testo che era stato approvato dal
Consiglio dei Ministri.
Tra le novità più significative del provvedimento si segnalano l’estensione della sanatoria agli
aumenti di cubatura, la regolarizzazione delle opere in variante realizzate prima del 1977
(entrata in vigore della “legge Bucalossi”), l’introduzione della tolleranza costruttiva al 6%
per le unità inferiori ai 60 metri quadrati, la possibilità di attestare la conformità di locali che
abbiano superfici e altezze ridotte, la possibilità per le Regioni di prevedere ulteriori livelli di
semplificazione.
La sanatoria si estende alle “variazioni essenziali”, quali gli aumenti di cubatura. Il nuovo
articolo 36 bis, infatti, amplia l’applicazione della sanatoria che, nelle prime stesure del decreto,
era limitata alle piccole difformità. Sarà comunque necessario garantire la doppia conformità
semplificata consistente nel rispetto sia delle norme edilizie vigenti al tempo di realizzazione
dell’opera che delle di quelle urbanistiche al tempo di presentazione della domanda. Le sanzioni
saranno pari al doppio del contributo di costruzione o al doppio dell’incremento di valore
dell’immobile fino a un massimo di 10.000 euro.
Diventa possibile anche regolarizzare le varianti realizzate in cantiere prima del 1977. Si
introduce una disciplina per regolarizzare gli interventi, realizzati come varianti in corso
d’opera, che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato
prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi n. 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi). Tali
difformità, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare
verifiche di conformità edilizia, sono soggette, alle condizioni individuate, alla nuova disciplina
delle tolleranze costruttive.
Rispetto alla prima versione del decreto, si prevede, inoltre, che per le unità immobiliari
inferiori ai 60 metri quadrati la tolleranza sia portata al 6%; le altre tolleranze per gli interventi
realizzati entro il 24 maggio, giorno dell’entrata in vigore del decreto, sono così fisate:
• 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità oltre i 500 metri quadrati;
• 3% per le unità tra i 300 e i 500 metri quadrati;
• 4% per le unità tra i 100 e i 300 metri quadrati;
• 5% per le unità tra i 60 e i 100 metri quadrati
Per i miniappartamenti cambiano i criteri di abitabilità: l’altezza minima dell’immobile
scende da 2,70 a 2,40 metri, la metratura del monolocale da 28 a 20 metri quadrati quella del
bilocale da 38 a 28 metri quadrati.
Tra le tolleranze esecutive rientrano nella sanatoria la diversa ubicazione delle aperture
interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria,

gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale
delle opere.
Si segnala, infine, che nei casi in cui non siano disponibili gli estremi o la copia del titolo
abilitativo, lo stato legittimo può essere ricavato dalle informazioni catastali di primo impianto,
o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, o
altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e titolo abilitativo che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio).
LE RICHIESTE DELL’ANAC SUL CODICE APPALTI
Anche l’Anac ha provveduto a inviare al Ministero delle Infrastrutture le proposte di correttivo
al Codice Appalti.
Tra le richieste di modifica sostanziale si segnalano in particolare:
• l’estensione della rotazione anche ai soggetti già precedentemente invitati seppure non
aggiudicatari per tutte le tipologie di contratti sottosoglia;
• la riduzione delle soglie per l’affidamento diretto per ripristinare concorrenza e garantire
maggiore trasparenza;
• la possibilità di consentire in ogni caso alle stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure
ordinarie anche sottosoglia, in luogo delle procedure negoziate;
• la definizione e la delimitazione all’utilizzo degli accordi quadro, prevedendo che, in via
generale, debbano avere per oggetto prestazioni opere standardizzabili e ripetibili di
durata non superiore a quattro anni. Nel caso di accordo quadro con più operatori
economici, scelti sulla base di un elenco prezzi di singole prestazioni, l’operatore
economico dovrà essere individuato comparando le diverse offerte e scegliendo la più
conveniente dal punto di vista economico;
• consorzi stabili: chiarire l’obbligo di partecipazione a non più di un consorzio e
prevedere, ai fini dell’avvalimento, che l’attestazione SOA del consorzio stabile riporti
l’indicazione della quota parte di requisiti maturati in proprio dal consorzio;
• l’individuazione del FVOE come unico strumento di verifica dei requisiti;
• la precisazione sull’ambito di applicazione della revisione prezzi (art.60) e, in particolare,
se debbano ritenersi applicabili ai soli contratti di durata pluriennale;
• l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori nell’esercizio dell’attività di attestazione
Soa;
• l’applicabilità del soccorso istruttorio al pagamento del contributo in favore dell’Autorità.
PARERE MIT SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA CCNL
Nel parere n.2518/2024 dello scorso 21 giugno, il Supporto Giuridico del Mit si è espresso
sull’art. 11 del Codice Appalti e, in particolare, sull’ipotesi in cui il concorrente, in sede di
dichiarazione di equivalenza, anziché fornire l’equivalenza delle tutele in rapporto al CCNL
precedentemente dichiarato, dichiari di voler applicare il CCNL indicato dall’ente appaltante,
così modificando la propria dichiarazione iniziale.
In questo caso, occorrerebbe valutare tale modifica in rapporto alle dichiarazioni
precedentemente rese sul costo della manodopera.

Il Ministero, richiamando, anzitutto, la Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 dell’Anac, ha
infatti ritenuto che “occorre, in primo luogo, valutare tale modifica in rapporto alle dichiarazioni
precedentemente rese dall’operatore economico sull’offerta tecnica ed economica presentata sul costo della
manodopera e quindi sull’offerta economica”.
Viene altresì evidenziato che il nuovo assetto normativo prevede espressamente all’art. 101
comma 3 che “i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica”.
Potrà essere quindi ammesso l’operatore economico “solo nel caso in cui le dichiarazioni già rese ….
non abbiamo carattere strettamente circostanziato e l’offerta tecnica ed economica non subisca variazioni.
In ogni caso si rileva che occorrerà procedere alle verifiche ai sensi degli artt. 57 (Clausole sociali del bando
di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 102 (Impegni dell’operatore
economico) e 110 (Offerte anormalmente basse) co. 4. Saranno altresì necessarie verifiche in corso di
esecuzione dell’appalto in rapporto al rispetto del CCNL dichiarato”.
MIT: FORMA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DECISA DAL RUP
In un altro parere (n.2666 del 18 luglio u.s.), il Mit si è espresso sulla forma dei contratti d’appalto
così come disciplinata dall’art. 18 del nuovo Codice Appalti (disciplina del contratto e della sua
stipulazione).
La norma prevede che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, in forma scritta (ai sensi
dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice), in modalità elettronica; è stato
chiesto al Ministero “se resta comunque in capo alla stazione appaltante la decisione in ordine alla forma
di stipula o se l'art. 18 impone in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate senza
che residui alcun margine di autonomia di scelta da parte dell'Ente. Nel caso si ritenga che tale autonomia
resta sempre in capo all'Ente, si chiede se occorre adottare un regolamento che prevede le diverse forme
contrattuali con predeterminazione di criteri ……. oppure con scrittura privata autenticata oppure con atto
pubblico a cura del Segretario Comunale, ... oppure se invece tale scelta possa ritenersi rimessa al Dirigente
competente per la procedura di appalto e che avrà cura di valutare il caso concreto e di indicare la modalità
di stipula già all'interno della determina a contrarre”.
Nella sua risposta il Supporto Giuridico del Ministero precisa, anzitutto, che le differenti
caratteristiche di complessità e di valore che possono assumere i contratti sotto soglia, inducono
a propendere per una lettura che tuteli comunque i principi del risultato, l’espressione del
principio del buon andamento dell’attività amministrativa e della fiducia. In questo contesto
permane nella competenza del dirigente/responsabile del servizio interessato dall’appalto
“individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1, del Codice dei
contratti, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto
soglia da affidare”. La possibilità di adottare uno specifico regolamento rientra nella facoltà
discrezionalità della stazione appaltante.
RIFIUTO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRA LE IPOTESI DI
ISCRIZIONE AL CASELLARIO
Il Consiglio di Stato (Sez. I Sent. n. 13882 del 9 luglio u.s.) ha precisato che il rifiuto
dell’operatore economico aggiudicatario di sottoscrivere il contratto rientra tra le ipotesi di
iscrizione al casellario Anac.

Secondo i Giudici “…il rifiuto opposto dall’operatore economico aggiudicatario alla stipula del
contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricada senz’altro nell’alveo applicativo dell’art.
1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle
trattative, che ben può essere annoverata tra le “altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o
l’affidabilità dell’operatore economico” delle quali l’art. 8, co. 2, lett. a), del citato regolamento ammette
l’iscrizione nel casellario. La condotta di un operatore economico nella fase che precede la stipula del
contratto soggiace, infatti, all’obbligo di buona fede, la cui osservanza è chiaramente indicativa della sua
affidabilità professionale…”.
Come noto, la categoria dei gravi illeciti professionali non è configurata in un elenco tassativo
di ipotesi di illecito, ma è una categoria generica e indeterminata nel contenuto, così come
delineata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “la stazione appaltante
può ricavare le singole fattispecie di grave illecito da ogni condotta, anche non tipizzata, dell’attività
professionale espletata dall’operatore economico ritenuto responsabile e accertata quale violazione di un
dovere posto da una norma civile, penale ovvero amministrativa, idonea a porre in dubbio l’integrità
morale e l’affidabilità professionale dello stesso soggetto offerente”.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, le ricorrenti, mandanti del costituendo R.T.I. hanno
manifestato un atteggiamento ostativo alla prosecuzione del rapporto, formulando istanza di
annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
Dalla ricostruzione fattuale come articolata nel provvedimento e dalla descrizione delle
differenti posizioni di tutte le società componenti l’R.T.I. è emersa la concreta valutazione da
parte dell’Anac della utilità dell’annotazione.
PROPOSTE MIGLIORATIVE IN SEDE DI GARA NON NECESSITANO DI
AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Consiglio di Stato (Sez. III Sent. n. 6092 del 9 luglio u.s.) ha evidenziato che le “proposte
innovative e/o migliorative” devono essere tenute distinte dalla nozione di “varianti” e non
necessitano di atti autorizzativi da parte della stazione appaltante.
Le migliorie possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse
soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche
progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le varianti si sostanziano in modifiche del
progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è
necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante.
In tale prospettiva, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere
sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole
lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi
come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle
esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni
richieste.
LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE IMPONE SOPRALLUOGO PER LA PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
Il Tar Campania (Sent. n. 4387 del 25 luglio u.s.) ha valutato la legittimità di una clausola che
impone il sopralluogo a pena di esclusione. Secondo i Giudici “l’amministrazione, nell’esercizio

della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto che il sopralluogo “assistito” fosse indispensabile alla
formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, basata su una completa
ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. In tale prospettiva, quindi, il sopralluogo è strettamente
connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisce un elemento essenziale. Qualora la lex specialis
contempli, come nella specie, l’obbligatorietà del sopralluogo, con le modalità indicate, ai fini della
presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa
di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto. E
ciò trova conferma anche nella disposizione di cui all’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo
cui “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini
per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto
e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei
luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei
documenti di gara e dei relativi allegati…

.
Il Tar ha quindi ritenuto infondata la censura con cui si deduce che tale clausola della lex
specialis sarebbe nulla/illegittima perché contra legem rispetto alla previsione normativa dell’art.
10, comma 2, D.lgs. 36/2023 secondo cui “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono
nulle e si considerano non apposte”
.
CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO
RINNOVATI I VERTICI DI CONFAPI ANIEM SARDEGNA: LUIGI TORO, NUOVO
PRESIDENTE
La Confapi Aniem Sardegna, Associazione Imprese Edili Manifatturiere, che rappresenta oltre
500 aziende che operano in Sardegna nel settore delle costruzioni, con l'assemblea tenutasi il 5
maggio e il direttivo tenutosi lo scorso 25 luglio 2024, ha rinnovato i propri vertici, eleggendo il
nuovo direttivo regionale e il nuovo Presidente, Luigi Toro, 54 anni, titolare della piccola
impresa Sarda Reco di Dolianova, già componente del direttivo regionale di Confapi ANIEM
Sardegna. Fanno parte della squadra che supporterà il nuovo Presidente i signori componenti
del consiglio direttivo regionale: Andrea Virdis, Amedeo Fattucci, Giorgio Delpiano,
Sebastiano Mereu, Alessio Lampis, Vittorio Cauli, Marcello Uselli, Andrea Loi, Franco Cardia,
Luca Veri, Andrea Scioni, Andrea Scudu, Luciano Piras, Antonio Bonogli, Alessandro Iocci,
Graziano Orani, Enzo Serra, Gianpaolo Deliperi, Seu Giuseppe.
"La Confapi Aniem Sardegna" afferma Toro, "prosegue nel progetto iniziato e proseguito egregiamente
dal mio predecessore, l'amico Andrea Virdis e dal direttivo uscente, di rilancio di una rappresentanza che
non può limitarsi ad una conoscenza presso le istituzioni territoriali ma che serve necessariamente a ribadire
un ruolo fondamentale dell’associazione sul territorio stesso. Non a caso nel nuovo direttivo sono
rappresentate imprese di tutte le province sarde e soprattutto sono presenti nuove energie frutto di
rinnovamento e grande partecipazione ".
“In Sardegna l’edilizia pubblica e privata costituisce ancora il settore principale e trainante per lo sviluppo
economico: le costruzioni rappresentano circa il 50% della forza occupata nell'industria.


“Confapi ANIEM Sardegna- continua Toro - può e deve a buon titolo costituire l'asse portante
dell’ammodernamento del sistema associativo, e dovrà ritornare ad essere un’importante protagonista
d’ogni politica di sviluppo del territorio e si dovranno moltiplicare di conseguenza le occasioni di confronto
con le istituzioni e le altre componenti produttive. Tutto ciò nella consapevolezza di rappresentare il settore
sul quale poggiano gran parte delle opportunità di crescita dell’economia.
Concludiamo – termina Toro - con l'auspicio che Confapi ANIEM Sardegna assuma un ruolo politico
sempre più definito, di proposta, di controllo e di sollecitazione e stimolo rivolta soprattutto alle istituzioni,
al sindacato e alle altre organizzazioni di categoria, in cui possa far emergere con chiarezza i propri diritti e
le proprie istanze, soprattutto adesso dopo la legislazione di emergenza dovuta al post Covid che è venuta ad
aggravare burocrazia e una già di non facile lettura della eccessiva produzione normativa.
Solo in questo modo sarà possibile promuovere, sviluppare e rafforzare l’azione di Confapi Aniem Sardegna
nel territorio.

CONFAPI ANIEM LAZIO PRESENTA BANDI PER L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Lo scorso 24 luglio, Confapi ANIEM Lazio (insieme a Confapi Roma, Confapi Frosinone,
Confapi Latina e Impresa) ha organizzato un incontro per la presentazione dei nuovi bandi
regionali, gestiti da Lazio Innova, per la produzione di energia e per l’efficientamento energetico.
Nel corso dell’incontro, in particolare, sono stati illustrati i Bandi Regionali con finanziamenti
a fondo perduto per la realizzazione di impianti di produzione e per l’efficientamento energetico
e le C.E.R. Comunità Energetiche Rinnovabili.
Le misure sono state presentate dall’On Roberta Angelilli (Vice Presidente Regione Lazio e
Assessore allo Sviluppo Economico), dal Dr. Francesco Marcolini (Presidente Lazio Innova) e
da altri Tecnici esperti della materia.

Dove siamo

Via Napoli, 329/L - 70123 BARI
C.F. n° 80019250721
Tel. 080 209 2338
Fax 080 572 28 36
E-mail: info@confapibaribat.it

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