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Transizione 5.0: pubblicato il decreto attuativo

Il Ministro
delle Imprese e del Made in Italy
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi
COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088, e, in particolare, l’articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e
l’articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi,
nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTA la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante “Orientamenti
tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra
il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro
obiettivo ambientale;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea – ECOFIN del 13 luglio 2021,
relativa all’approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, notificata all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021
che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa
sociale;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021
che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del
quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023,
che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al
piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1303/2013, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;
VISTA la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023,
attraverso l’adozione della proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 final
2023/0442 (NLE);
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea – ECOFIN dell’8 dicembre
2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, introducendo, inter alia, la Missione 7
– REPowerEU;
VISTO, in particolare, nell’ambito della Missione 7, l’Investimento 15 “Transizione 5.0” finalizzato,
tramite un regime di credito d’imposta, a sostenere la transizione del sistema produttivo verso un
modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili;
VISTI, altresì, il target e le milestone e le ulteriori disposizioni definite per l’Investimento 15
dall’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea – ECOFIN dell’8
dicembre 2023, il quale stabilisce, in particolare, che:
a) il target M7-40, da raggiungere entro il primo trimestre 2024, prevede l’entrata in vigore dell’atto
giuridico che stabilisce i criteri per gli interventi ammissibili. L’atto giuridico mette a disposizione
dei potenziali destinatari i crediti d’imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di
ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la
misura;
b) la milestone M7-41, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede la notifica della
concessione di tutte le risorse PNRR destinate all’intervento, pari a 6.300.000.000 di euro. Il
conseguimento soddisfacente della milestone dipende anche dalla pubblicazione della relazione di
valutazione degli investimenti PNRR di responsabilità del Ministero delle imprese e del made in
Italy;
c) la milestone M7-42, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il risparmio di 0,4
Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)”, e in particolare l’articolo 38, in attuazione dell’Investimento 15 – “Transizione
5.0”, della Missione 7 – REPowerEU, ha istituito il Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito
d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi
energetici e determinando;
VISTO, inoltre, il comma 17, del sopracitato articolo 38, che ha previsto la definizione delle modalità
attuative del Piano Transizione 5.0 con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dell’Ambiente e della
sicurezza energetica;
VISTO, altresì, il comma 21 del sopracitato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a norma
del quale agli oneri derivanti dal Piano Transizione 5.0, pari a complessivi 6.300.000.000 di euro, si
provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal
Fondo Next Generation EU-Italia;
VISTO l’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale per
l’attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione
europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia;
VISTO l’articolo 1, comma 1040, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, le risorse
iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di
ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778,
intestata «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile
mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell’entrata;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno
o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativocontabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che
prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, come
modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 convertito con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione
delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8, comma 1,
del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite
le Unità di missione nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in
formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai target perseguiti, alla spesa
sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile
per l’analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante “Procedure
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1,
comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del citato
decreto-legge n. 77/2021, dell’Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per
l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;
VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 febbraio 2024 recante
modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell’Unità di missione per l’attuazione degli
interventi del PNRR;
VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse
previste nell’ambito del PNRR, di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.
178”;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale dell’11
novembre 2022, n. 264;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e s.m.i.;
VISTO il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà e l’articolo 76 in materia di false attestazioni e mendaci
dichiarazioni;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 –
Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relative a milestone e target”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –
Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare
e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del
PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli
interventi PNRR e PNC”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
– Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile
dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni
operative”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e
rendicontazione delle misure PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa
e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al
controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
VISTA la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni
operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR
aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
VISTA la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR
– Sezione controlli milestone e target”;
VISTA la circolare del 23 marzo 2023, recante “Strategia del MIMIT per il contrasto alle frodi
nell’attuazione del PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento
delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni
centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle
Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS
nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti
PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria
NGEU”;
VISTA la circolare del 11 maggio 2023, n. 21, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Previsioni di bilancio per l’anno 2024
e per il triennio 2024 – 2026 e Budget per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024”;
VISTA la circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Bilancio di genere. Linee guida e avvio
delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022”;
VISTA la circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Linee guida operative relative alle
modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
VISTA la circolare dell’8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento”
alla C.E.”;
VISTA la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle
Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione
delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di
operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
VISTA la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento”
alla C.E.”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 22 dicembre 2023, n. 35, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – versione 2.0”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-
2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 28 marzo 2024, n.13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento
delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni
centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo
del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22
par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 3, recante “Linee guida per i Soggetti Attuatori
sugli indicatori comuni”;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 4, recante “Linee guida per i Soggetti Attuatori
sugli indicatori target”;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 25 maggio 2023, n. 5, recante “Linee guida per i provvedimenti
attuativi”;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 30 maggio 2023, n. 7, recante “Obblighi di monitoraggio, controllo
con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 reg. Ue 2021/241). Istruzioni
operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in Regis
circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova”;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 5 giugno 2023, n. 10, recante “Linee guida delle procedure atte a
verificare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nelle fasi di
programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR”;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 2bis, recante “Aggiornamento della procedura
di creazione e monitoraggio dei progetti”;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 11, recante “Procedura di creazione,
monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura”;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 6 novembre 2023, n. 12, recante “Istruzioni operative in materia di
obblighi di comunicazione dell’amministrazione titolare, dei soggetti attuatori e gestori, dei
destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 reg. Ue 2021/241. Modalità di divulgazione delle
informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei
pagamenti. Open data;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 7 novembre 2023, n.6bis, recante “Circuiti finanziari PNRR e
modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e
precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati;
VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) MIMIT del 14 novembre 2023, n. 13 recate “Prime informazioni in materia di
procedure di recupero di somme indebitamente percepite”;
CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento degli ulteriori target e milestone
dell’Investimento 15 – “Transizione 5.0”, della Missione 7 – REPowerEU e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR;
RITENUTA la necessità di emanare le disposizioni necessarie a dare attuazione al Piano Transizione
5.0 di cui all’articolo 38, commi da 1 a 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;
SENTITO il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica;
DECRETA
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) “GSE”: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
c) “consumi energetici”: energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati,
comprensiva di quella autoprodotta da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di
petrolio tramite i coefficienti di conversione definiti dalla Circolare del Ministero dello sviluppo
economico del 18 dicembre 2014;
d) “credito d’imposta prenotato”: importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nei limiti
delle risorse previste dal comma 21, dell’articolo 38, del decreto-legge n. 19/2024;
e) “data di fine lavori”: l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e
ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 7 in
conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla
configurazione complessiva dell’impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla
rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli artt. 10.6 e 10.6 bis, della Deliberazione
dell’ARERA ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive);
f) “dimensionamento degli impianti”: potenza massima installabile in base alle caratteristiche di
producibilità dell’impianto stesso (ore equivalenti);
g) “DNSH”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no
significant harm”) definito all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
h) “energia da fonti rinnovabili”: energia rinnovabile, ad eccezione delle biomasse, proveniente da
fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare, e geotermica, energia idraulica
rinnovabile, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di
energia marina;
l) “flussi di fonte”: tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o
produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione
ovvero tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene
conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante la metodologia di bilancio di
massa, secondo le definizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione
(UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018;
m) “imprese di nuova costituzione”: le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i
prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;
n) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica
amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
o) “piattaforma informatica Transizione 5.0” ovvero “piattaforma informatica”: il sistema
telematico per la gestione della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell’apposita
sezione “Transizione industria 5.0” del sito internet del GSE (www.gse.it);
p) “punto di prelievo (POD)”: codice alfanumerico che identifica in modo certo il punto fisico in
cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale;
q) “risparmio energetico” ovvero “riduzione dei consumi energetici”: la differenza, in termini di
energia primaria (espressa in TEP), dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli
investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 del presente
decreto rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del
progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato
dall’investimento;
r) “struttura produttiva”: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla
medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di
esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi,
purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro
autonomo di imputazione di costi;
s) “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20
maggio 2003, e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12
ottobre 2005;
t) “processo produttivo”: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore
– che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione
di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato
prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);
u) “processo interessato dall’investimento”: processo produttivo interessato dalla riduzione dei
consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui
all’articolo 6 del presente decreto;
v) “scenario controfattuale”: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso
settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati,
in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative
disponibili sul mercato.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Il presente decreto reca le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 38, del decretolegge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 59, che
istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano
nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di
innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
2. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Articolo 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito dell’impresa.
2. Sono escluse dal beneficio le imprese:
a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.
Articolo 4
(Progetti di innovazione)
1. Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati
entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle
condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei
consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il
progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
2. Nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati
all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle
biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui
all’articolo 7;
b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi
produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.
3. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda
irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento
che lo compone, e in particolare:
a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2
dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione
digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato
conseguito.
5. Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più
strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono
ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati
ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui
all’articolo 12, comma 10, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in
relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma
7. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo
complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in
riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
6. I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in
cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in
misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma
1 sia per gli investimenti di cui al comma 2 lettera a).
Articolo 5
(Progetti di innovazione non ammissibili)
1. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai
sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per gli investimenti di cui agli articoli
6 e 7 secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate all’Allegato 3, non si considerano
ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ad eccezione:
1) di progetti per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale,
nonché per le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi
alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del
principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);
2) di attività e attivi di cui alla lettera b) del comma 1 per i quali l’uso di combustibili fossili
è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il
funzionamento senza combustibili fossili.
b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano
nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;
2) sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2
dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste
al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate
nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto, al netto delle variazioni dei
volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni. Non sono in
ogni caso ammissibili gli investimenti in impianti o sotto-impianti con intensità emissiva
più alta dell’ottantesimo percentile con riferimento ai parametri di riferimento di prodotto
ai sensi del regolamento (UE) 2021/447 e ss.mm.ii.;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento
meccanico biologico, ad eccezione:
1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti
esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se
il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad
aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo,
o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non
determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o
un’estensione della sua durata di vita;
2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli
investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di
innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza
energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di
convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i
medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti
dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti
classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un
danno all’ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:
1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento,
rispettivamente, da R1 a R 12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C alla parte
IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali
pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento come
definita alla voce D10 dell’allegato B alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii.;
4) sono inerenti a siti industriali che ricadono nel campo di applicazione dell’AIA, che negli
ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti
previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della
Comunicazione PRTR.
2. Non si considerano, altresì, progetti di innovazione ammissibili al beneficio, i progetti di
investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:
a) l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei
confronti dell’ente pubblico concedente;
b) sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito,
comunque denominato, e/o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio
economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
Articolo 6
(Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Nell’ambito degli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, sono agevolabili gli investimenti in:
a) beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete
di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
b) beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito
del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o
applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la
visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o
introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati
anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
2. Ai fini dell’individuazione degli investimenti agevolabili si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alla
non ammissibilità degli investimenti:
a) nei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) nei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei
coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
c) nei fabbricati e nelle costruzioni;
d) nei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Articolo 7
(Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo)
1. Nell’ambito degli investimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime
particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali
differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD)
esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i servizi ausiliari di impianto;
c) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori
dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
d) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
2. Il dimensionamento degli impianti di cui al presente articolo è determinato considerando una
producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del
fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui,
registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica
e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili
utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le
formule e i fattori di conversione di cui all’Allegato 1.
3. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle
spese di cui al comma 1 lettera da a) a c) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti
all’Allegato 1 al presente decreto. Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di
energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera d), sono agevolabili fino ad un importo massimo
complessivo pari a 900 €/kWh.
4. Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono
agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di
cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere
territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative ali investimenti in impianti che comprendono
i moduli di cui alle citate lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta
per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della
formazione del registro istituito con l’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli
agevolabili sono individuati sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante
il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del
medesimo articolo 12.
5. I beni di cui al presente articolo sono allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno
dalla data di completamento del progetto di innovazione.
Articolo 8
(Attività di formazione)
1. Nell’ambito delle spese di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), sono agevolabili le spese per
attività di formazione del personale nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche
nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni
all’impresa.
2. Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione di cui al presente decreto:
a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione
o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della
Commissione del 12 gennaio 2001;
d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000
settore EA 37;
e) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge
11 dicembre 2016, n. 232;
f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara
ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art.
16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
g) le ITS Academy negli ambiti green e digitale.
3. Al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione
energetica e digitale dei processi produttivi, i percorsi di formazione di cui al comma 1 prevedono lo
svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell’Allegato 2 a condizione che,
nel medesimo percorso, sia incluso:
a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato
2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica
dei processi produttivi;
b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato
2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale
dei processi produttivi.
4. Alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo, sono agevolabili nel limite
del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7, e in ogni caso nel
massimo di 300.000 euro:
a) le spese relative ai formatori di cui al comma 2;
b) i costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di
impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di
formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto,
l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo
per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio
minime necessarie per personale con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti
alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito
la formazione.
5. Le spese relative al personale dipendente discente nelle attività di formazione sono ammissibili
limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per
costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali,
comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei
permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo
d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di
attività formative svolte fuori sede. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori discenti
nelle attività di formazione sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito
rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come
discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.
Articolo 9
(Riduzione dei consumi energetici)
1. La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la
stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni
materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con i consumi energetici registrati nell’esercizio
precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al
processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con
riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi
produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso
l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero
del processo interessato dall’investimento.
2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi
energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto
investimenti in più di un processo produttivo.
3. Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi
energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono
determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati
tracciabili.
4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno
sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta
ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del
progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata
rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
5. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello
di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento
nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati
membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla
data di avvio del progetto di innovazione;
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi
individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato
dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Articolo 10
(Misura del beneficio)
1. Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli
articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste
dall’articolo 9, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:
a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre
i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel
caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio
nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti
oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio
nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti
oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio
nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto.
2. Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’articolo 4, comma 5,
il beneficio è aumentato di:
a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI
per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 14;
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3
non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione
di cui all’articolo 16.
3. Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all’articolo
4, comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi
ammissibili pari a 50.000.000 euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di
completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla
base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio
nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall’investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui
all’articolo 6, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate. Il credito d’imposta è, in
ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente
dall’ammontare dell’ammontare delle spese agevolate.
4. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
Articolo 11
(Cumulo)
1. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi,
a condizione che tale cumulo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, non
porti al superamento del costo sostenuto.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste
nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra
le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione.
3. Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito
d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES
unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
4. Al verificarsi di una delle cause previste dall’articolo 12, comma 10, resta salva la facoltà di
accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 6 del
decreto legge 29 marzo 2024, n. 39. Gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni
agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 19, comma 3, del presente
decreto.
Articolo 12
(Procedura per la fruizione del credito d’imposta)
1. Per l’accesso al beneficio e al fine di garantire il monitoraggio delle risorse disponibili di cui al
comma 21, dell’articolo 38, del decreto-legge n. 19/2024, l’impresa trasmette una comunicazione
preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni
necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di
avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito
d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti
all’articolo 17. La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera a).
2. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle
informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla
trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta
prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge
n. 19/2024, anche a copertura parziale dell’importo del credito individuato dalla comunicazione
preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell’importo oggetto della
predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non correttamente
caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro 5 giorni
dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all’impresa i dati ovvero la
documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei
predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla
presentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nel limite delle
risorse disponibili di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024.
3. Nel caso di indisponibilità delle risorse di cui al comma 21 dell’articolo 38 del decreto-legge n.
19/2024, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei
documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa.
Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma
entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni
dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
4. A seguito dell’avvenuta prenotazione, l’impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche
volte a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione e in particolare:
a) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta
prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento
del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui
all’articolo 7, contenente gli estremi delle fatture;
b) entro il 31 dicembre 2024 una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati
dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di
acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7,
nel caso in cui il progetto di innovazione è completato entro il 30 aprile 2025, ai sensi dell’articolo
4, comma 6, contenente gli estremi delle fatture.
5. Entro cinque giorni dalla data di presentazione di ciascuna comunicazione periodica, il GSE, in
caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della
documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato
ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli
investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito
d’imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di
documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime
modalità e temini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo.
6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in
ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento
contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi
inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e
l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti
all’articolo 17. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione
prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di
cui all’articolo 15 nonché della certificazione di cui all’articolo 16.
7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il
corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto
del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta
utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta
prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o
informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e temini
previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. Restano in ogni caso ferme le attività di controllo e
le cause di decadenza, nonché i conseguenti atti di recupero previsti dagli articoli 19, 20 e 21.
8. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.
Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando
il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre
2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta oggetto della
comunicazione di cui al comma 7, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
9. Le comunicazioni trasmesse dall’impresa ai sensi del presente articolo, sottoscritte dal legale
rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse dalle imprese esclusivamente in via
telematica, attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile tramite SPID nel sito
istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili entro
cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
10. Ad eccezione della comunicazione di cui al comma 4, lettera b), il mancato invio da parte
delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei
termini e nelle modalità previste dai commi da 2 a 7 del presente articolo comporta il mancato
perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
11. La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una struttura
produttiva per la quale:
a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive
già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 10;
b) siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui al presente
articolo in relazione ai quali il GSE ha comunicato l’importo del credito utilizzabile in
compensazione ai sensi del comma 7.
12. La comunicazione di completamento di cui al comma 6 e le comunicazioni periodiche di cui
al comma 5, non possono, in ogni caso, avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in
beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1.
13. Il credito d’imposta oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il progetto di innovazione è
completato ai sensi dell’articolo 4, comma 4.
Articolo 13
(Ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE)
1. Il GSE trasmette al Ministero, almeno mensilmente e con modalità telematiche, l’elenco delle
imprese che hanno trasmesso le comunicazioni di cui all’articolo 12, assicurando che l’importo
complessivo dei crediti d’imposta non ecceda il limite delle risorse disponibili di cui al comma 21
dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024.
2. Ai soli fini di monitoraggio, il GSE comunica, altresì, al Ministero il concorso della misura al
raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del
regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite il tracciamento delle
risorse destinate dalle imprese agli investimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sulla base delle
comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 12.
3. Il GSE rende pubblico l’importo delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell’articolo 38 del
decreto-legge n. 19/2024, nel limite dei crediti d’imposta prenotati. In tutti i casi di variazione degli
investimenti e di riduzione degli importi dei crediti d’imposta prenotati ovvero al verificarsi delle
cause di decadenza o recupero di cui agli articoli 20 e 21, il GSE provvede a riallocare nella
disponibilità finanziaria della misura agevolativa le risorse corrispondenti ai crediti d’imposta
prenotati in relazione ai quali si verifichino le condizioni previste dall’articolo 12, comma 12, ovvero
le risorse rinvenienti dalle procedure di recupero di cui all’articolo 21.
4. Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco
delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta maturato.
Articolo 14
(Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio)
1. La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 9 è attestata con apposite certificazioni
tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto
all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di
cui all’articolo 6;
b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla
certificazione ex ante.
2. La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione
riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della
riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati,
nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
3. La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione
necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex
ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del
progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente
realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
4. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1 sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a
disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.
5. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma
UNI CEI 11352;
c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti
standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
2) UNI EN ISO 14065;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI
EN ISO 50001:2018;
4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI
11339;
5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI
11352;
d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi
di laurea:
1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
10)LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
11)LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.
6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in
materiae di non aver riportato condanne penali.
7. Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non
veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma
5 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni
rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazioni cui si riferiscono le
certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall’attività prestata.
Articolo 15
(Perizia tecnica asseverata)
1. Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un
ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di
certificazione accreditato. Gli attestati relativi alla perizia oggetto delle comunicazioni di cui
all’articolo 12, sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale
del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto. Relativamente al settore agricolo
la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico
laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a
300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. La perizia prevista al comma 1 può essere rilasciata dai medesimi soggetti di cui all’articolo 14
qualora in possesso dei requisiti ivi previsti.
Articolo 16
(Certificazioni contabili e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio)
1. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione
contabile rilasciata dai soggetti di cui al comma 2.
2. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni contabili i soggetti incaricati della revisione legale dei
conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da
un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale
incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa
della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants
(IFAC).
3. In relazione ai requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 14, commi 6.
Articolo 17
(Obblighi PNRR)
1. In considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione di cui al presente decreto a valere
sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti
dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l’altro:
a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi
dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dall’articolo 5 e sulla base delle
schede di controllo riportate all’Allegato 3 del presente decreto;
c) l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) l’espressa autorizzazione alla Commissione europea, all’OLAF, alla Corte dei conti e, se del
caso, all’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
e) il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione
al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di
valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea.
Articolo 18
(Vigilanza)
1. Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al
rilascio delle certificazioni tecniche di cui all’articolo 14, verificando:
a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
b) procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del contenuto delle stesse alle
disposizioni di cui al presente decreto e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito
istituzionale del GSE entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14,
ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.
2. Le attività di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), sono svolte sulla base di piani di controllo
definiti nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero e il GSE.
Articolo 19
(Controlli)
1. Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco
in relazione a ciascun progetto di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione
preventiva di cui all’articolo 12, comma 1. Tali attività sono svolte sulla base di piani di controllo
definiti nell’ambito delle convenzioni stipulate dal GSE con il Ministero e l’Agenzia delle entrate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE verifica:
a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente decreto per
beneficiare dell’agevolazione, ivi incluso il rispetto del termine massimo del 28 febbraio 2026
per la presentazione della comunicazione di completamento e la conformità degli interventi
realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell’articolo 12 e alle
disposizioni normative di riferimento;
b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex
ante di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti
attraverso l’intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all’articolo
14, comma 1, lettera b).
3. L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta
la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle
informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli
rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le
perizie di cui agli articoli 14, 15 e 16, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni di cui
all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, qualora successivi alla comunicazione di
prenotazione del credito di cui all’articolo 12 del presente decreto.
4. Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti ed acquisiti
atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché essere effettuati
rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del
controllo.
5. Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali,
certificati di destinazione urbanistica.
6. Restano fermi i controlli, le verifiche nonché i conseguenti provvedimenti di competenza
dell’Agenzia delle entrate.
Articolo 20
(Decadenza)
1. L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero
l’importo del credito d’imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle
seguenti circostanze:
a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del
progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato
diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato
esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta
salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi;
b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di
innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal
progetto di innovazione;
c) mancato allaccio alla rete dei produttori di energia dei beni di cui all’articolo 7, entro un anno
dalla data di completamento del progetto di innovazione individuata sulla base di quanto previsto
dall’articolo 4, comma 4;
d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE
della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai
sensi dell’articolo 12, comma 7, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili
all’impresa beneficiaria e non sanabili;
e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al presente decreto;
f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio
finanziamento;
g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e
la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta;
i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
l) altre violazioni, elusioni o inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non
spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.
Articolo 21
(Recupero)
1. A seguito dell’utilizzo del credito d’imposta, nel caso in cui all’esito dei controlli di cui all’articolo
19 nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241
sia rilevata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, ricorrendo una delle cause di
decadenza di cui all’articolo 20, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i
presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero
del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
2. Al verificarsi delle cause di decadenza previste dall’articolo 20, comma 1, lettera a), non si
provvede al recupero di sanzioni e interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi l’impresa ha
provveduto al riversamento diretto del maggior credito d’imposta utilizzato in compensazione.
3. Le modalità delle comunicazioni del GSE all’Agenzia delle entrate di cui al presente articolo sono
disciplinate nella convenzione di cui all’articolo 19.
Articolo 22
(Trattamento dei dati personali)
1. Tutti i dati personali di cui il Ministero e il GSE vengano in possesso in occasione del presente
procedimento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai
sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell’articolo 22
del Regolamento (UE) 2021/241.
2. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta disciplinato dal presente decreto sono tenuti
a prendere visione, in sede di presentazione della comunicazione preventiva, dell’informativa sul
trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del GSE.
Articolo 23
(Disposizioni finali)
1. Con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi
industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nei siti internet istituzionali del Ministero, sono individuati
i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista dal presente decreto.
2. La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del
credito d’imposta è disposta con provvedimento del medesimo Direttore generale per la politica
industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, tenuto conto
delle risorse disponibili e della necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti al
presente intervento previste per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. Dei provvedimenti direttoriali previsti ai commi 1 e 2 è data pubblicità nei siti internet istituzionali
del Ministero e del GSE, nella piattaforma Incentivi.gov.it e nel portale Italia Domani.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero e nel portale Italia Domani. Le informazioni rilevanti in merito al presente
intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell’adozione del presente
decreto è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
SEZIONE I
Determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Calcolo dell’energia
elettrica equivalente
La determinazione dell’energia elettrica equivalente, a partire dai quantitativi di combustibile
utilizzati per soddisfare il fabbisogno termico della struttura produttiva o, ad esempio, dell’energia
termica associata a un fluido termovettore acquistato, è calcolata sulla base della seguente formula,
utilizzando i fattori di conversione riportati nella Tabella A:
Energia Elettrica Equivalente= ∑ (Qi
× ftep,i) i
0,187
103
[kWhe]
dove:
Qi = quantità di combustibile o energia termica
ftep,i = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio
0,187 = fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete ed energia primaria
tep/MWh
La producibilità attesa è determinata secondo il seguente algoritmo:
Producibilità attesa ≤ 105% × fabbisogno energetico della struttura produttiva =
105 % × [Energia elettrica prelevata dalla rete +
min( ; ) [kWhe]
TABELLA A
Fonte o vettore energetico
Unità di misura
(Qi)
Fattore di
conversione
(,
)
Gasolio
t 1,02
litri 0,00086
Olio combustibile t 0,98
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido t 1,10
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido litri 0,000616
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso Sm³ 0,00253
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso Nm³ 0,00267
Oli vegetali
t 0,88
litri 0,00079
Pellet t 0,40
Legna macinata fresca (cippato) t 0,20
Gas naturale
Sm³ 0,000836
Nm³ 0,000882
Gas Naturale Liquefatto (GNL) t 1,08
Biogas
Sm³ 0,00052
Nm³ 0,00055
Calore consumato da fluido termovettore acquistato
MWh 0,103
GJ 0,029
Tabella 1 – Fattori di conversione ai fini del calcolo dell’energia elettrica equivalente.
SEZIONE II
Calcolo del limite di spesa ammissibile per i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio
d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo
Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica.
Fonte
rinnovabile
P ≤20 kWe
[€]
20 kWe <P ≤
200 kWe
[€]
200 kWe <P ≤
600 kWe
[kWe]
[€]
600 kWe <P ≤
1000 kWe
[€]
1000 kWe < P
[€]
Solare
(fotovoltaico)
1.170 940 860 820 780
Eolica 2.640 2.160 1.280 1.080
Geotermica 2.750 1.800
Idraulica * 2.970 2.640 2.380 1.850
Tabella 2 –Limite di costo di investimento massimo previsto per ciascuna fonte
* Per la fonte idraulica il costo specifico di cui alla tabella precedente è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di
impianto.
Allegato 2
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi.
COMPETENZE
A.1 Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
A.2 Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
A.3 Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio
energetico
A.4 Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
A.5 Manutenzione degli impianti
A.6 Identificazione delle esigenze energetiche e gestione energetica delle strutture
A.7 Concetti introduttivi inerenti all’efficienza energetica, al risparmio energetico e alle energie
rinnovabili
A.8 Esecuzione di simulazioni energetiche
A.9 Processi, modelli e sistemi impiantistici innovativi per l’efficientamento energetico degli impianti e
dei siti produttivi
A.10 Progettazione di misure energetiche passive
A.11 Progettazione e installazione di impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
A.12 Stakeholders della gestione dell’energia e relazioni di cooperazione
Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.
COMPETENZE
B.1 Integrazione digitale dei processi aziendali
B.2 Cybersecurity
B.3 Business data analyitcs
B.4 Intelligenza artificiale e Machine learning
B.5 Robotica avanzata e collaborativa
B.6 Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
B.7 Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
B.8 Simulazione e sistemi cyber-fisici
B.9 Internet delle cose e delle macchine
B.10 Cloud e fog computing
B.11 Interfaccia uomo-macchina
B.12 Blockchain
Allegato 3
SCHEDE TECNICHE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH
Scheda A – Acquisto, Leasing e Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Scheda A – Acquisto, Leasing e Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di
svolgimento
delle verifiche
n. Elemento di controllo
Esito
(Sì/No/Non
applicabile)
Commento
(obbligatorio
in caso di N/A)
Ex-post
1
È disponibile l’iscrizione alla piattaforma RAEE del produttore
e/o distributore e/o fornitore?
2
I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un’etichetta
ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio
TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product
Mark o di etichetta equivalente) o è dotata di Etichetta EPA
ENERGY STAR? E’ disponibile una dichiarazione del
produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica
(Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC
massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto
nell’Allegato III dei criteri GPP UE?
Specificare
3
Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile
la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla
seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?
4
È dimostrato che il prodotto acquistato dispone della marcatura
CE ai sensi della seguente normativa REACH (Regolamento
(CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.mm.ii.);
Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e
ss.mm.ii. nonché alle ulteriori norme e direttive di settore
eventualmente applicabili1
?

1 Eventuale applicazione di:
 Direttiva Macchine 2006/42/CE
 Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (PED)
 Direttiva apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive 2014/34/UE (ATEX)
 Direttiva emissione acustica ambientale di macchine destinate ad essere utilizzate all’aperto 2000/14/CE.
Scheda B – Servizi informatici di hosting e cloud
Scheda B – Servizi informatici di hosting e cloud
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento
delle verifiche n.Elemento di controllo
Esito
(Sì/No/Non
applicabile)
Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-post 1
Il fornitore possiede
una Certificazione di
sistema di gestione
ambientale di tipo ISO
14001 o EMAS
rilasciata sotto
accreditamento
Scheda C – Produzione di elettricità da pannelli solari
Scheda C – Produzione elettricità da pannelli solari
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento
delle verifiche n. Elemento di controllo
Esito
(Sì/No/Non
applicabile)
Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex post
1
I pannelli fotovoltaici
hanno la Marcatura CE,
inclusa la certificazione di
conformità alla direttiva
RoHS, o rispondono ai
criteri previsti dal GSE?
2
Sono stati rispettati gli
obblighi pervisti dal D.Lgs.
49/2014 e dal D.Lgs.
118/2020 da parte del
produttore di
Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (nel
seguito, AEE) anche
attraverso l’iscrizione dello
stesso nell’apposito
Registro dei produttori
AEE ?
3
Per gli impianti fino a
20kW è stata verificata la
dichiarazione di conformità
ai sensi del D.M. 37/2008?
4
Per gli impianti oltre i
20kW è stata acquisita la
documentazione prevista
dalla Lettera Circolare M.I.
Prot. n. P515/4101 sotto
72/E.6 del 24 aprile 2008 e
successive modifiche ed
integrazioni relativa
all’Aggiornamento della
modulistica di prevenzione
incendi da allegare alla
domanda di sopralluogo ai
fini del rilascio del CPI?
Scheda D – Produzione di elettricità da energia eolica
Scheda D – Produzione di elettricità da energia eolica
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento
delle verifiche n. Elemento di controllo
Esito
(Sì/No/Non
applicabile)
Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-post
1
Gli aerogeneratori e
i componenti
installati in impianto
sono conformi alla
Regola dell’arte 2o
alla normativa CEI
61400?
2
Tutte le
autorizzazioni,
licenze ambientali,
incluse la
presentazione della
VIA sono regolari ed
eventualmente
monitorate?
3
La fornitura è
corredata da un
piano di gestione dei
rifiuti relativi agli
impianti eolici e
delle
apparecchiature
necessarie alla
produzione di
elettricità che
permetta di garantire
il maggior livello
possibile di riciclo,
riutilizzo e/o
adeguata gestione
dei componenti?

2
ai sensi delle legge 186/1968.
Scheda E – Produzione di energia a partire dall’energia idroelettrica
Scheda E – Produzione di energia a partire dall’energia idroelettrica
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di
svolgimento
delle verifiche
n. Elemento di controllo
Esito
(Sì/No/Non
applicabile)
Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex post
1
Il progetto ha acquisito
le dovute
autorizzazioni e, ove
applicabile, è stato
sottoposto a una
verifica di
assoggettabilità a VIA
e/o a VIA
conformemente alla
direttiva 2011/92/UE?
2
Sono state attuazione
tutte le necessarie
azioni mitigative dei
potenziali impatti
negativi emersi dalla
VIA o verifica di
assoggettabilità a VIA
condotte in fase exante?
3
È stata acquisita la
dichiarazione di
conformità degli
impianti e i dispositivi
installati rispondono
alla Regola dell’arte3
?
4
Sono state definite e
attuate tutte le
necessarie azioni
mitigative dei
potenziali impatti
negativi, anche con
riferimento alle misure
volte a proteggere o
migliorare gli habitat a
garantire un flusso
ecologico e a garantire
la risalita e la discesa a
valle dei pesci?

3
ai sensi della legge 186/1968.

 

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