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Confapi Aniem News N. 20, 28 Maggio 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 

LE NOSTRE ATTIVITA’


CODICE APPALTI: RIUNIONE CONFAPI ANIEM PER IL PROSSIMO 5 GIUGNO
Al fine di avviare una consultazione sui possibili correttivi al Codice Appalti è stata convocata
una riunione in presenza, aperta sia ai Presidenti che ai funzionari, per il giorno 5 giugno alle
ore 11 presso la sede di Confapi.
Si segnala, al riguardo che il Ministro Salvini intende promuovere un tavolo di confronto a
partire dalle prossime settimane e che il gruppo di Forza Italia ha già presentato in Commissione
parlamentare una risoluzione con l’indicazione delle norme sulle quali proporre modifiche.
AL TAVOLO DEL MINISTERO DEL LAVORO LE NORME ATTUATIVE DELLA
PATENTE A CREDITI
Lo scorso 27 maggio si è svolto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro sulle disposizioni
attuative che dovranno disciplinare la patente a crediti, come prevista dall’art. 29, comma 19,
del decreto legge 2 marzo 2024 (convertito con L.n.56/2024) per “imprese e lavoratori autonomi
che operano nei cantieri temporanei o mobili”, come definiti all’art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs
81/2008.
Il Ministero ha presentato una prima ipotesi di decreto composto da 7 articoli.
Art. 1 Modalità di presentazione della domanda attraverso l'apposito portale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro all'interno del quale è oggetto di autocertificazione il possesso dei requisiti
indicati dal citato art. 29: iscrizione camera commercio, adempimento obblighi formativi,
possesso Dvr, possesso documento regolarità fiscale, avvenuta designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
Art. 2 Contenuti informativi della patente: dati anagrafici del soggetto richiedente, data del
rilascio e punteggio attribuito, punteggio attuale, provvedimenti di sospensione, provvedimenti
dai quali consegue la decurtazione dei crediti.
Art. 3 Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione. Per
procedere alla sospensione devono essere presenti congiuntamente le seguenti condizioni, in un
arco temporale di 12 mesi dall’ultimo evento infortunistico:
1. infortunio a carico del datore di lavoro, almeno per colpa grave, da cui sia derivata la
morte del lavoratore o due infortuni dai quali sia scaturita inabilità permanente;
2. provvedimenti sanzionatori, anche non definitivi, a carico dell’impresa per violazioni
rientranti tra quelle indicate nell’allegato 1 bis del decreto legislativo n.81/2008.
La durata della sospensione, non superiore a 12 mesi, dipenderà dalla gravità degli infortuni e
violazioni, dal grado di responsabilità del datore di lavoro e da eventuali recidive.
Art. 4 Criteri di attribuzione crediti ulteriori: ai 30 crediti iniziali sono assegnati crediti aggiuntivi
fino a 100, nei casi e nella misura indicati da una tabella che sarà allegata al decreto nel rispetto
dei seguenti criteri:
• storicità dell’azienda;
• possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di sicurezza;
• dimensione dell’organico aziendale;
• adozione del sistema di gestione della sicurezza nei casi non prescritti dalla normativa;
• asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;
• investimenti nella formazione dei lavoratori ulteriori rispetto a quelli obbligatori;
• riconoscimento della riduzione del tasso Inail OT 23;
• possesso Soa di I e II classifica.
Art. 5 Incremento dei crediti: la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio
successivo alla costituzione dell’impresa fino a un massimo di 30 crediti (incremento sospeso in
caso di provvedimenti sanzionatori).
Art. 6 Modalità di recupero dei crediti decurtati: è possibile attraverso la partecipazione a uno o
più corsi di formazione. Ciascun corso consente di riacquistare un massimo di un credito fino a
un massimo di 5 crediti.
Art. 7 Trasformazione o fusione imprese: alla persona giuridica risultante dalla trasformazione
o fusione, anche per incorporazione, è accreditato il punteggio in possesso della società
trasformata. Nel caso di fusione in senso stretto è acquisito il punteggio della società con più
crediti.
Il decreto sarà oggetto di una nuova riunione che dovrebbe tenersi il prossimo lunedì 3 giugno.
Le associazioni territoriali sono invitate a segnalare tempestivamente osservazioni
sull’impostazione sopra sintetizzata.
INCONTRO DELLA COMMISSIONE BILATERALITA’
Lo scorso 23 Maggio si è riunita la Commissione Bilateralità istituita nel mese di febbraio
nell’ambito del rinnovo del CCNL edili.
Nella prima parte dell’incontro è stata esaminata la situazione dell’Edilcassa Calabria, oggetto
da anni di un contenzioso tra le parti sociali per il mancato riconoscimento di Confapi Aniem
che è tra i soggetti costituenti dell’ente.
Nel corso del dibattito, svoltosi alla presenza delle rappresentanze territoriali, i Sindacati hanno
riconosciuto la piena legittimità della nostra Associazione ad avere rappresentanza
nell’Edilcassa; la Commissione ha pertanto condiviso l’esigenza di rimuovere criticità
relazionali e ostacoli strumentali, attivando immediatamente una verifica che coinvolga tutte le
parti datoriali interessate, nazionali e regionali.
In merito all’ipotesi di accordo su un percorso condiviso in materia di bilateralità (testo proposto
da Confapi Aniem) si è registrata l’indisponibilità da parte di alcune Organizzazioni Sindacali;
la nostra delegazione ha ribadito la necessità di formalizzare un accordo sulla base del quale
saranno poi verificati i percorsi sui territori attualmente sprovvisti di enti bilaterali promananti
dal CCNL Confapi Aniem. Le rappresentanze sindacali si sono pertanto impegnate a presentare
un loro testo nel prossimo incontro che dovrebbe tenersi all’inizio del mese di giugno.
CONFAPI ANIEM SOLLECITA TAVOLO DI CRISI SUL SUPERBONUS.
ALLARME ANCHE DALLE BANCHE.
A seguito della riunione di Giunta svoltasi lo scorso 20 maggio, Confapi Aniem ha sollecitato il
Ministro Giorgetti a convocare immediatamente un “tavolo di crisi” per la gestione delle misure
introdotte nel recente decreto legge n.39/2024 e condividere possibili interventi correttivi
finalizzati a rimuovere le criticità esistenti.
Nel comunicato stampa, il Presidente di Confapi Aniem, Gorgio Delpiano ha definito un
“guazzabuglio giuridico” l’insieme dei provvedimenti che hanno prodotto sulla disciplina del
superbonus “effetti retroattivi, modificando condizioni e presupposti sui quali si erano basate scelte,
programmazioni, investimenti. L’intero comparto dell’edilizia privata è stato messo in ginocchio”
.
L’ultimo decreto introduce ulteriori, insostenibili criticità eliminando le residue possibilità di
cessione del credito/sconto in fattura e la possibilità di compensazione con i debiti previdenziali
e assicurativi. In questo contesto le banche stanno mettendo in discussione plafond e impegni
già assunti.
“Tutto ciò avviene -evidenzia Delpiano - con una modalità senza precedenti, intervenendo su processi in
corso, su pianificazioni e investimenti imprenditoriali fondati sull’applicazione di leggi dello Stato.
Chiediamo da tempo di garantire una conclusione ordinata della gestione di questa esperienza sulla quale,
fin da subito, avevamo segnalato anche la presenza di elementi che andavano tempestivamente corretti. Ma
così non sta avvenendo, la colpa delle imprese è stata, evidentemente, quella di fidarsi dello Stato”.
Confapi Aniem ha sollecitato pertanto il Ministro Giorgetti ad aprire un “tavolo di crisi” e ad
avviare un confronto per definire una politica economico/fiscale che superi la logica degli
interventi a spot e preveda misure strutturali anche per far fronte agli impegni previsti dalla
direttiva europea sulle case green.
“Vogliamo mantenere un atteggiamento responsabile, ma dobbiamo dare risposte concrete al comprensibile
e legittimo malessere delle imprese – conclude Delpiano -, in caso contrario valuteremo la possibilità di
avviare azioni anche di carattere giuridico-amministrativo per sostenere le rivendicazioni del sistema
produttivo”.
Si segnala altresì anche la posizione espressa dal sistema bancario che ha condiviso le criticità;
secondo il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli “imprese, condomini e famiglie si possono trovare in
situazioni che li portano al default. Credo che nessuno abbia interesse a che ci siano settore dell’economia
che vadano in default a seguito di questo Superbonus. Poiché dal primo gennaio 2025 è stato ridotto l’ambito
di compensazione è chiaro che le banche, gli assicuratori e gli altri operatori chiaramente dovranno
assolutamente fermarsi nel comprare – ha sottolineato il presidente dell’ABI - Non possono comprare se non
possono compensare, perché altrimenti il credito fiscale diventa una perdita nel bilancio. Quello che auspico
è la creazione di un veicolo che non sia all’interno del consolidamento del bilancio dello Stato, ma che possa
essere in grado di coinvolgere risorse pubbliche e private fuori dal bilancio dello Stato diventando acquirente
a prezzi mercato”.
ZES, CONFAPI: ATTIVAZIONE CREDITO D’IMPOSTA PASSO IMPORTANTE PER
LE PMI
Nei giorni scorsi è stato firmato il decreto attuativo che rende possibile l’attivazione del credito
d’imposta destinato alle imprese che investono nella Zona Economica Speciale unica del
Mezzogiorno. Confapi ha commentato positivamente la formalizzazione del provvedimento.
“I fondi sono stati stanziati lo scorso settembre con il decreto Sud, mentre il decreto attuativo è stato firmato
due giorni fa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ed entra in vigore ora rendendo l’operazione
economica sempre più concreta”. Lo dichiara Raffaele Marrone, responsabile Zes di Confapi.
“Il credito – aggiunge - potrà essere cumulato con altre agevolazioni statali che ricomprendono gli stessi
investimenti, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative europee in materia. Un passo importante che
consentirà alle imprese di ottenere un reale sostegno per l’acquisto di macchinari o terreni con l’obiettivo più
grande di attrarre economie nuove, per lo sviluppo e la crescita delle regioni del Sud. Per fare questo è
necessario ora imprimere un’accelerazione all’adozione del provvedimento dell’agenzia delle entrate con il
modello di comunicazione che le imprese dovranno inviare tra il 12 giugno e il 12 luglio per beneficiare del
credito di imposta. Come Confapi – conclude Marrone - monitoreremo che la misura possa essere fruita
dalle piccole e medie imprese industriali anche al fine di risolvere eventuali criticità”.
DALL’ITALIA
IL D.L. CASA APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 maggio è stato approvato il decreto legge sulla casa
recante “misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
Il provvedimento, ancora suscettibile di modifiche, tende a sanare gli interventi edilizi realizzati
in parziale difformità, rimuovendo la criticità rappresentata dalla doppia conformità edilizia
riferita sia alle norme urbanistiche vigenti al momento delle modifiche non denunciate che a
quelle vigenti al momento della richiesta.
Il decreto consente di richiedere una sanatoria allo sportello unico edilizia prevedendo che,
qualora non sia possibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento, possa esserci
un’attestazione rilasciata da un tecnico professionista che “attesta la data di realizzazione con propria
dichiarazione e sotto la sua responsabilità”. Resta vigente il vincolo alla doppia conformità per gli
interventi realizzati in “assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”.
Le “tolleranze costruttive” sono aumentate dal 2 al 5 per cento della superficie abitativa.
La norma prevede, in particolare che “per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato
rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile
superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile
compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile
compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile
inferiore ai 100 metri quadrati”.
“Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive … il minore
dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le
irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme
esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in
cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere”.
“Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al
pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro”.
L’art. 1, che contiene modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia), interviene anche sui cambi di destinazione disponendo che
“il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità
per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”.
Sono ammessi mutamenti di destinazione senza opere di unità immobiliari nelle categorie
residenziale, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in immobili collocati in
centri storici e nelle zone di trasformazione ed espansione edilizia.
Viene liberalizzata l’installazione di qualsiasi tipo di tenda “addossata o annessa agli immobili o alle
unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera” purché non
venga creato uno “spazio stabilmente chiuso”.
L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA “CASE GREEN” SULL’ITALIA
Secondo i dati elaborati dalla società di consulenza Deloitte, le abitazioni italiane in classe F e G
ammontano al 63%, rispetto al 45% della Germania, al 25% della Spagna e al 21% della Francia.
Tenuto conto che il patrimonio immobiliare nazionale è costituito da oltre 13 milioni di edifici,
di cui circa l’89% ad uso residenziale (l’83% del quale con una vita di 35 anni e oltre la metà
risale agli anni 70), è stato stimato che per raggiungere gli obiettivi della direttiva “case green”
(diminuzione del 16% dei consumi entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035) il costo non potrà
essere inferiore a 800 miliardi.
La direttiva prevede che gli stati membri adottino piani di ristrutturazione in grado di
coinvolgere almeno il 55% degli edifici con i consumi energetici peggiori.
Secondo lo stesso istituto, per rendere il provvedimento un’opportunità è indispensabile “un
piano programmatico che coinvolga developer e costruttori, investitori istituzionali e retail e il sistema
bancario, con il contributo mirato dello Stato”.
CONSIGLIO DI STATO: I CRITERI AMBIENTALI DEVONO ESSERE INDICATI IN
MODO DETTAGLIATO
Il Consiglio di Stato (Sent. n.4701 del 27 maggio 2024) ha dichiarato che i Criteri Ambientali
Minimi richiesti per l’affidamento devono essere indicati in modo dettagliato e coerente con le
indicazioni del bando di gara. Ciò in quanto i Cam attengono al profilo sostanziale e pertanto
devono riferirsi al concreto oggetto dell’appalto.
Tale valutazione vale tanto più per gli affidamenti relativi al verde pubblico; in questo contesto
vengono richiamate precedenti pronunce dalle quali emerge che “la giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato è pacifica nel rinvenire la ratio dell'obbligatorietà dei criteri ambientali minimi
nell'esigenza di garantire "che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo
nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e
consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde" (così, da ultimo, la sentenza n.
6934/2022). La previsione in parola, e l'istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare
l'evoluzione del contratto d'appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento
di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si
connotano per essere un "segmento dell'economia circolare”
.
Per i giudici, infine, si pone in contrasto con il principio del risultato una legge di gara che
genericamente richiami una disciplina non declinata nelle specifiche tecniche, in vista di una
successiva integrazione tale da incrementare il tasso di complicazione e di incertezza del
contenuto degli obblighi negoziali.
PER LA DICHIARAZIONE DI “GARA DESERTA” RESTA VALIDA LA DISCIPLINA
DEL 1924
Una recente sentenza del Tar Campania (Sent. n.3258 del 20 maggio u.s.) chiarisce quando la
stazione appaltante può dichiarare deserta una gara.
Il Tribunale ha confermato l’operatività della norma del 1924 (art. 69 del R.D. 827), contenuta
nel Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
nella quale si prevede che “l’'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è
dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia
stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede
all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta”.
Tale norma, che è stata dettata per consentire alle stazioni appaltanti la selezione del migliore
contraente sul presupposto che un effettivo confronto concorrenziale delle offerte sia possibile
soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti alla gara (cfr. delibera ANAC n. 89/2022,
TAR Campania n. 4371/2019), deve ritenersi tutt’ora in vigore e non abrogata, non mostrando
un’incompatibilità diretta con le norme nemmeno del nuovo codice.
Anzi la disposizione in parola, Secondo il Tribunale, “risulta pienamente in linea con il nuovo
contesto normativo, guardando alla pluralità di offerte come fattore strumentale alla massimizzazione
dell’interesse pubblico mediante la selezione dell’offerta che garantisca il miglior rapporto tra qualità e
prezzo, come prescritto dal nuovo codice con il principio del risultato…”

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