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Confapi Aniem News N. 19 21 Maggio 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 

LE NOSTRE ATTIVITA’
SI RIUNISCE LA COMMISSIONE BILATERALITA’
Il prossimo 23 maggio è fissata la riunione della Commissione Bilateralità costituita
recentemente nell’ambito del CCNL Confapi Aniem del settore edile.
Il confronto verterà sulla gestione delle situazioni territoriali sprovviste dell’ente bilaterale
promanante dal nostro sistema contrattuale e sull’esame di alcune criticità territoriali.
D.L. SUPERBONUS: LA GIUNTA DI CONFAPI ANIEM SOLLECITA LA RICHIESTA
DI UN “TAVOLO DI CRISI”
Una riunione di Giunta, convocata urgentemente per valutare effetti e possibili ulteriori
iniziative a seguito dell’approvazione del Senato della legge di conversione del d.l. n.39/2024 (a
seguire si propone una sintesi delle misure), si è svolta lunedì 20 maggio.
Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità e l’urgenza di rappresentare lo sconcerto
del nostro sistema imprenditoriale per l’ennesimo intervento legislativo che mette in discussione
programmazioni, piani finanziari e investimenti già attivati sulla base di norme e condizioni
previsti da precedenti normative. Non è tollerabile la continua e retroattiva modifica di regole
che sta determinando la crisi dell’intero settore dell’edilizia privata.
Confapi Aniem intende quindi farsi promotrice dell’immediata richiesta di apertura di un
“tavolo di crisi”, che possa valutare tempestivamente gli effetti delle recenti misure introdotte,
proporre interventi correttivi, avviare una politica economico/fiscale in grado di superare la
logica degli interventi spot e condividere misure strutturali anche per far fronte agli impegni
previsti dalla direttiva europea sulle case green.
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE POST SISMA CONVOCA CONFAPI ANIEM
Il Commissario per la ricostruzione post sisma Sen. Guido Castelli incontrerà Confapi Aniem
mercoledì 29 maggio ore 17.00 presso la sede di Palazzo Wedekind a Roma.
Nelle scorse settimane, la nostra Organizzazione, a seguito di una riunione tra le Associazioni
territoriali dell’Italia centrale, aveva invitato il Commissario ad un confronto per valutare
l’impatto dei più recenti provvedimenti legislativi e, più in generale, le persistenti criticità
operative ed economiche che ostacolano l’attività di ricostruzione pubblica e privata.
DALL’ITALIA
SENATO APPROVA CONVERSIONE D.L. SUPERBONUS
Come anticipato, il Senato (101 voti favorevoli e 64 contrari) ha approvato la conversione in
legge del d.l. n.39/2024 che ha nuovamente modificato la disciplina su superbonus, cessione
crediti e sconto in fattura.
Confermate le anticipazioni sui contenuti dell’emendamento del Governo, illustrate nel
precedente numero di Confapi Aniem News. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera
dei Deputati per l’ultima votazione prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Stop a sconto e cessione credito: al previsto blocco generalizzato si prevedono eccezioni per
l’utilizzo delle opzioni da parte degli enti del terzo settore e per gli interventi effettuati nel cratere
sismico (presentazione Cilas, adozione delibere assembleari, avvio lavori o accordi vincolanti).
Viene altresì previsto che per l’utilizzo delle stesse opzioni è necessario che al 30 marzo 2024
siano state “sostenute spese”, “documentate da fattura” per “lavori già effettuati”. Con
l’emendamento del Governo
Spalma crediti: vengono ripartite in dieci anni le detrazioni relative alle spese sostenute dal 2024
rientranti nel superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, ma solo per l’utilizzo
diretto in dichiarazione, non per i crediti relativi a cessione o sconto in fattura. Le imprese che
hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno a utilizzarli in
quattro rate.
Blocco delle compensazioni: dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le
imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti con i contributi previdenziali e
contributivi. In particolare il blocco riguarda i contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai
committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di
assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi ricompresi nei bonus edilizi,
sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per
tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli
anni successivi, non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla
nuova ripartizione, inoltre, non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente
ripartite. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti
a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni (dovranno
dichiarare tale condizione mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da
inviarsi in via telematica, entro il 31 dicembre 2024).
Non si consente più l’utilizzo in compensazione dei bonus edilizi anche in presenza di iscrizioni
a ruolo per imposte erariali o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti
comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti per importi
complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla
scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia
intervenuta decadenza dalla rateazione.
Rate residue detrazioni: per i contribuenti che abbiano utilizzato le detrazioni in dichiarazione
dei redditi (per agevolazioni rientranti nei bonus edilizi), viene eliminata la possibilità di
esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora
fruite.
Riduzione bonus ristrutturazioni: il bonus ristrutturazioni, attualmente al 50% per tutto il 2024,
scende al 36% dal 2025, con tetto di spesa che passa da 96.000 a 48.000 euro, e al 30% dal 2028.
Ricostruzione post sisma: il fondo da 400 milioni di euro, dedicato alla cessione dei crediti nelle
quattro regioni colpite dal terremoto (Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche), riguarderà i nuovi
lavori, successivi all’entrata in vigore del decreto. Si prevede, inoltre, la costituzione di un fondo,
con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione
energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
No alla remissione in bonis: la comunicazione per l’esercizio delle opzioni relative alle spese
sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese
sostenute negli anni dal 2020 al 2022, resta consentita fino allo scorso 4 aprile 2024.
AGENZIA ENTRATE: PER LO SCONTO IN FATTURA INTEGRALE SI FA
RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA FATTURA
Con la Risposta n.103/2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i lavori superbonus che
hanno fatto ricorso integralmente allo sconto in fattura, si deve far riferimento alla data indicata
nella fattura per definire il momento di sostenimento delle spese.
Tale principio vale anche in caso di trasmissione successiva, purché vengano rispettati i 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione richiesti a norma di legge.
La fattura con sconto datata 31 dicembre 2023, scartata dal Sistema di interscambio e
nuovamente inviata nei primi giorni del 2024, si considera emessa nel 2023 con possibilità di
applicazione dell’aliquota vigente al 2023, nel caso di specie pari al 110%.
LA RELAZIONE ANNUALE ANAC: 90% APPALTI SENZA GARA
Lo scorso 14 maggio si è svolta, presso la Camera dei deputati, l’illustrazione della Relazione
annuale ANAC. Il Presidente Giuseppe Busìa ha anzitutto espresso la necessità di una
regolamentazione in materia di lobbying e di esercizio della rappresentanza di interessi al fine
di garantire una maggior trasparenza.
Sul fronte del mercato, il Presidente dell’Anac ha evidenziato come il PNRR rappresenti
un’opportunità irripetibile per colmare le lacune e i ritardi storici del Paese. Alla sua attuazione
il Governo attribuisce ben il 90% (+0,9%) della pur modesta crescita attesa per il 2024 (+1%) e
certamente positiva è la funzione di impulso data dallo stesso PNRR alla contrattualistica
pubblica, confermata dall’andamento del 2023. In questo contesto, il nuovo Codice dei contratti
pubblici costituisce un passaggio fondamentale, richiesto anche dalla Commissione europea;
tuttavia, si è assistito al ripetuto ricorso a deroghe e discipline parallele, spesso legate alla nomina
di Commissari.
Il rilevo principale riguarda lo scarso ricorso alle procedure concorrenziali: il 90% degli appalti
indetti lo scorso anno risulta assegnato senza gara, con la formula dell’affidamento diretto a
imprese di fiducia dell’amministrazione, dunque in totale assenza di concorrenza.
L’Autorità precisa, in particolare che “nel 2023, gli affidamenti diretti hanno rappresentato, per
numero, oltre il 90% del totale (78% se si escludono dall’insieme i contratti sotto i 40.000 euro, registrandosi
naturalmente la massima concentrazione nei rapporti di piccole dimensioni ed essendo naturalmente diverse
le percentuali per valore). La percentuale sale oltre il 95% se si considerano anche le procedure negoziate”.
In tale contesto, il Presidente dell’Anac ha ricordato come il nuovo Codice appalti non imponga
l’obbligo di avvisi o bandi per i lavori fino a 5 milioni di euro. “In sede di discussione della normativa
avevamo evidenziato il conseguente rischio di affidamenti agli operatori più vicini e collegati, invece che a
quelli più meritevoli, con un prevedibile aumento dei costi. Auspichiamo che tale orientamento trovi adesso
riconoscimento normativo, nel presupposto che, se non vi sono particolari profili di urgenza, sia opportuno
verificare cosa propone il mercato, così da offrire ai cittadini le soluzioni migliori e più convenienti”.
Subappalto e sicurezza sono stati oggetto di ulteriori passaggi della Relazione annuale. Sul primo
aspetto è stato sottolineato che “quando non vi è una giustificazione legata a lavorazioni o funzioni
particolari, nei subappalti a cascata a perdere qualcosa sono spesso sia i lavoratori, sia le imprese
subappaltatrici, sia la stessa stazione appaltante”.
La sicurezza sul lavoro, inoltre, dovrà figurare fra i primi requisiti reputazionali da valutare nel
“sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni degli operatori economici (Reputazione dell’impresa), che
ci vedrà impegnati nei prossimi mesi”.
Particolare attenzione è stata altresì riservata al tema della digitalizzazione dell’intero ciclo di
vita dei contratti, processo avviato dallo scorso 1° gennaio e che dal 1° gennaio 2025 prevede
che tutti i lavori sopra il milione di euro saranno obbligatoriamente soggetti alla progettazione
digitale basata sulla modellistica BIM (Building Information Modeling).
L’Autorità ha infine rilevato alcune preoccupanti criticità; sono state introdotte disposizioni che,
oltre a limitare il grado di controllabilità delle procedure, rischiano di provocare significativi
aumenti dei costi dei contratti. Si pensi ai mancati risparmi derivanti dalla compressione della
concorrenza e alle disposizioni sull’ annullamento degli affidamenti finanziati dal PNRR.
CONSIGLIO DI STATO: LIMITAZIONI AL SUBAPPALTO PER MOTIVI TECNICI
SONO LEGITTIME
In merito alla possibilità di prevedere un tetto massimo al subappalto, il Consiglio di Stato (Sent.
n.4161 del 9 maggio u.s.) ha ritenuto legittima tale possibilità se motivata da ragioni tecniche.
I Giudici hanno osservato che, secondo la Corte di Giustizia UE, non è coerente con il diritto
europeo una normativa che vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto per una
quota parte che superi una percentuale fissa dell’importo dell’appalto pubblico. A contrario, da
ciò si desume che deve ritenersi consentita una limitazione specifica del subappalto
adeguatamente motivazione.
Nel caso specifico esaminato dal Collegio giudicante la procedura di appalto limitava il
subappalto al 30% per la categoria OS28 (impianti termici e condizionamento) e OS 30 (impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, reti di trasmissione dati) il Consiglio ha ritenuto
legittima la scelta dell’amministrazione che, nei documenti di gara, aveva espresso le ragioni di
tale vincolo che risiedevano «nella complessità tecnica delle lavorazioni, che richiede la prestazione
prevalente e diretta dell’appaltatore, ai fini della corretta esecuzione del complesso impiantistico».
SORTEGGIO NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AMMESSO SOLO IN CASO DI
URGENZA
Il Tar Palermo (Sent. n.1634/2024) interviene sulle modalità di scelta dei soggetti da invitare
alle procedure negoziate.
I Giudici evidenziano anzitutto quanto previsto dall’articolo 50 comma 2 del codice appalti
(Decreto Legislativo n.36/2023) nel quale si dispone che “per la selezione degli operatori da invitare
alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione
casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui
non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”
.
Dopo aver pertanto rilevato che il sorteggio costituisce un metodo utilizzabile solo in via
residuale, la sentenza ne giustifica l’utilizzo nelle ipotesi “in cui il ricorso ai criteri è impossibile o
comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della
procedura”.
Nel caso specifico, il ricorso al sorteggio è motivato dall’assenza di criteri specifici, “né, risulta
che la stazione appaltante si sia dotata di un apposito regolamento”, come peraltro previsto dal comma
3 dell’art. 1 dell’allegato II.1 dal Codice Appalti (art.1, comma 3, allegato II.1).
Il criterio dell’estrazione risulta quindi ammissibile anche in relazione alla dichiarata necessità
“di realizzare l’intervento di carattere emergenziale”
.

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