Confapi Aniem News 15 Gennaio 2024
La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini
N. 2 - 15 Gennaio 2024
LE NOSTRE ATTIVITA’
LE TRATTATIVE SUL CCNL EDILI
Lo scorso 9 gennaio si è svolto l’incontro con le Organizzazioni Sindacali sugli accordi della parte normativa del CCNL edili relativi al Fnape, al fondo per la formazione professionale dei lavoratori e al fondo prepensionamento, intese già sottoscritte dai Sindacati nei Contratti Collettivi delle altre Organizzazioni Imprenditoriali.
Confapi Aniem ha rilevato l’esigenza di introdurre misure che siano più adeguate al nostro sistema imprenditoriale e ha altresì sollecitato l’inserimento di ulteriori elementi migliorativi della disciplina contrattuale, con particolare riferimento a Evr e apprendistato.
E’ stata inoltre riproposta l’esigenza di condividere un percorso sulla bilateralità che possa consentire anche ai territori sprovvisti di Edilcasse di applicare correttamente il CCNL Confapi Aniem.
Sulla base delle sollecitazioni emerse nel corso della riunione, le Organizzazioni Sindacali si sono impegnate a inviare le proprie proposte che saranno oggetto di un nuovo incontro fissato per il prossimo 18 gennaio.
IL TAVOLO TECNICO REVISIONE PREZZI
Proseguono al Ministero Infrastrutture, con cadenza settimanale, le riunioni del tavolo tecnico per la definizione dei nuovi indici Istat sui quali sarà basato il nuovo meccanismo revisionale previsto dall’art. 60 del nuovo Codice Appalti, con efficacia dal 1° luglio 2023.
Il tavolo, al quale come noto partecipa anche Confapi Aniem, dovrebbe concludere i lavori entro la fine del mese di febbraio.
La norma del Codice richiama, ai fini della determinazione del meccanismo revisionale, indici sintetici del costo di costruzione che attualmente ricoprono solo alcune tipologie di lavori (fabbricato residenziale, capannone industriale e tronco stradale con tratto in galleria) non esaustive dell’intero settore delle costruzioni. L’Istat ha già avviato un lavoro per ampliare tali indici, anche su sollecitazione delle rappresentanze degli operatori economici; in particolare, sono in via di definizione gli indici per le strade, per le opere ferroviarie e per le opere idriche, marittime e fluviali.
Nella riunione dello scorso 11 gennaio è stato tuttavia rilevato come tale approccio sia ancora inadeguato a garantire la revisione in tutte le categorie Soa; è stata pertanto condivisa l’esigenza di attivare un gruppo tecnico ristretto per individuare tutte le tipologie di lavorazioni ricomprese nelle diverse categorie e definire conseguentemente indici compattati rappresentativi dell’insieme delle lavorazioni che compongono un’opera pubblica.
DALL’ITALIA
DISCIPLINA ADEGUAMENTO PREZZI PROROGATA AL 2024
Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2024 (Legge n.213/2023) è stato prorogato al 2024 il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti.
Il comma 304 dell’art. 1 della Legge di Bilancio ha infatti confermato le disposizioni destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (il termine precedente alla Legge di bilancio 2024 era fissato al 31 dicembre 2023) per lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili.
Nel caso in cui tali risorse non fossero sufficienti, anche per il 2024 la Legge di Bilancio conferma la possibilità per le stazioni appaltanti, che non ne abbiano già usufruito, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, incrementato di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse saranno assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a concorrenza del limite di spesa.
L’utilizzo dei prezzari aggiornati riguarda anche gli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021: le stazioni appaltanti utilizzano il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro.
Coinvolti, infine, anche gli appalti del gruppo FS, Anas e settori speciali; si segnalano, in particolare, i contratti affidati a contraente generale delle società FS e Anas in essere al 18 maggio 2022, per i quali è prevista la maggiorazione del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024.
Si ricorda, come già anticipato, che con il nuovo Codice Appalti si attiva un meccanismo revisionale, per bandi e inviti pubblicati dopo il 30 giugno 2023, sulla base di indici Istat, con obbligo di inserire nei documenti di gara una clausola di revisione prezzi che scatta al verificarsi di condizioni oggettive quando le variazioni dei costi superano il 5% dell’importo complessivo dell’opera.
PUBBLICATO IL DECRETO SULLE ISTANZE COMPENSAZIONI OTTOBRE 2023
Il decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture (n.288 del 13 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio u.s. il comunicato che rinvia al sito del Ministero Infrastrutture) riporta l’elenco delle istanze ammesse per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” inoltrate dalle stazioni appaltanti dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 (terza finestra temporale).
Il provvedimento riequilibra i conti economici delle opere pubbliche riferite alle domande presentate nell’ambito di tale arco temporale e assegna circa 458 milioni per l’avanzamento di 3.264 cantieri. Oltre alle istanze ammesse, il decreto riporta anche l’elenco delle domande respinte.
La prossima finestra temporale offerta agli Enti è quella che si è aperta il 1° gennaio 2024 e che terminerà alla fine dello stesso mese.
E IL MINISTERO ANNUNCIA ISTRUTTORIA SUI CONTRIBUTI 2022
Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi per il rincaro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato.
L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti: ciò riguarda soprattutto l’inclusione dell’IVA dovuta dagli enti appaltanti, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.
La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.
Per rendere il processo il più agevole possibile, il Ministero ha delineato due scenari specifici:
1. Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica. 2. Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme.
Le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione. Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto.
Il Ministero sottolinea che restano inalterate le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati.
CONFERMATA RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DELL’11,50%
Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto ministeriale del 13 dicembre 2023 che autorizza la riduzione contributiva dell’11,50% a carico delle imprese edili relativamente all’anno 2023.
La riduzione (prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341) si applica agli operai occupati per 40 ore a settimana sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
SCATTA L’OBBLIGO DI POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI
La Legge di Bilancio 2024 ha reso obbligatoria la stipula, entro il 31/12/2024, di una polizza per rischi catastrofali per tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio.
L’obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia, quelle aventi sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia che sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e
commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per calamità naturali ed eventi catastrofali si intendono sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni.
L’adempimento di tale obbligo condizionerà l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il contratto di assicurazione potrà prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS.
ANAC: LE NUOVE MISURE PER SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
L’Anac è nuovamente intervenuta per chiarire alcuni aspetti gestionali delle procedure di gara a seguito delle misure introdotte con il nuovo Codice Appalti e relative soprattutto alle comunicazioni delle stazioni appaltanti.
La Banca Dati dell’Anac dovrà interagire con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti e con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie agli enti appaltanti per gestire le varie fasi gestionali dei contratti pubblici.
Sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico, in particolare per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, ecc). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.
Da quest’anno, le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Per i contratti conclusi entro il 2023, gli obblighi di pubblicazione dei dati risulteranno adempiuti pubblicando le informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati sarà assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla Banca Dati Nazionale tramite SIMOG. Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della Banca Dati dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024: la trasparenza dei dati viene garantita mediante la trasmissione alla Banca Dati attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto.
APPALTI FINO A 5.000 EURO: POSSIBILE UTILIZZO PIATTAFORMA ANAC FINO AL 30 SETTEMBRE
L’Anac, in deroga all’obbligo di utilizzo delle piattaforme certificate, ha deciso di estendere l’utilizzo del proprio interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla propria piattaforma anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
Tale possibilità resterà aperta fino al 30 settembre 2024 al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale.
In particolare, “l’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ndr), per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”.
La stazione appaltante dovrà comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac “attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5), al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza”.
SUPERBONUS, NELLE AREE SISMA NESSUNA MODIFICA
Il Commissario straordinario, Guido Castelli, al fine di evitare equivoci o fraintendimenti, ha precisato che il recente Decreto sul superbonus (d.l. n. 212/2023) non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma.
Pertanto, potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato
d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater (sisma bonus) ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.
SUPERBONUS: ALLA FINE DEL 2023 INVESTIMENTI ARRIVATI A 100 MILIARDI, 10 MILIARDI DI LAVORI CONDOMINIALI ANCORA DA COMPLETARE
Dall’ultimo report di Enea emerge che gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus al 110%, alla fine del 2023, ammontano a 102,68 miliardi dei quali 91 miliardi relativi a lavori già conclusi (oltre 48 miliardi nel solo anno 2023).
Gli edifici interessati sono stati 461.433, di cui 104.856 condomini, 240.441 edifici unifamiliari, 116.128 unità indipendenti e 8 castelli. Per i condomini, l’investimento medio è stato di 614.832 di euro, 117.472 euro per gli edifici unifamiliari, 98.506 euro per le unità funzionalmente indipendenti.
La Lombardia, con oltre 19 miliardi, resta la prima regione per investimenti, seguita da Veneto, Emilia Romagna e Lazio.
Restano preoccupanti, soprattutto alla luce della mancata proroga, i dati che emergono sull’ammontare dei lavori condominiali ancora da ultimare, circa 10 miliardi che rappresentano il 15% dei lavori. Particolarmente critiche le situazioni in Campania (22,7% degli interventi da completare), Liguria (22,4%) e Lazio (20,1%).
NO A CLAUSOLA CHE IMPONE IL SOPRALLUOGO A PENA DI ESCLUSIONE
Secondo il Tar Lazio (Sent. n.140/2023) non può essere ammissibile nessuna clausola dei documenti di gara che imponga il sopralluogo a pena di esclusione.
Nel caso specifico l’impresa aveva contestato la clausola “perché violativa del principio di tassatività, dei principi di massima partecipazione e di divieto di aggravamento del procedimento”.
Il sopralluogo, peraltro, non sarebbe stato neppur essenziale ai fini della formulazione dell’offerta visto che “i relativi elementi di fatto sarebbero presenti nel progetto definitivo posto dalla stazione appaltante a base di gara”.
Il Tar ha condiviso le motivazioni del ricorso precisando che il nuovo codice non prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta.
In particolare, i Giudici hanno evidenziato che “l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23 presenta una disciplina simile a quella del previgente art. 79 d. lgs. n. 50/16 il quale … non era idoneo a costituire il supporto normativo legittimante l’esclusione per mancato espletamento del sopralluogo e ciò “per la formulazione dell'art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati "possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte", senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento.”
CONSORZIO STABILE: POSSIBILE ESCLUSIONE PER ILLECITI PROFESSIONALI PREGRESSI DI CONSORZIATA NON ESECUTRICE
Il Tar Lazio (Sentenza n.560 pubblicata l’11 gennaio 2024) ha affrontato la questione inerente alla legittimità dell’esclusione di un consorzio stabile per illeciti professionali pregressi di una consorziata non indicata come esecutrice.
Secondo il Tar, i requisiti generali devono essere accertati in capo alle consorziate esecutrici, ma anche nei confronti del consorzio in sé
In particolare, i Giudici evidenziano che “la struttura giuridica del Consorzio stabile comporta, quale corollario, che il pregiudizio a carico dello stesso vada valutato e apprezzato dalla S.A. a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice coinvolta nella pregressa commessa sia diversa da quella designata nella nuova procedura…il concorrente in gara è il consorzio stabile, così come lo stesso consorzio è il titolare del contratto con l’amministrazione. Alla luce di ciò, se personalmente a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell’amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara.”
DAL SISTEMA CONFAPI
WEBINAR UNIONMECCANICA SU PRODOTTI AD ALTA INTENSITA’ DI CARBONIO
Il Regolamento UE 2023/956 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, Meccanismo di Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere) fa parte del pacchetto Fit For 55, un insieme di iniziative dell’Unione Europea volte a ridurre del 55% le emissioni dei gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e istituisce un nuovo meccanismo di compensazione finanziaria su alcune categorie di prodotti di importazione ad alta intensità di carbonio.
Per conoscere meglio le novità introdotte dal Regolamento CBAM e gli adempimenti di conformità necessari (sia in riferimento al periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sia a partire dal 1° gennaio 2026 quando il meccanismo sarà completamente in vigore e tutti gli obblighi previsti saranno definitivi) Unionmeccanica Confapi, ICIM Group ed Easy Frontier hanno organizzato un incontro di approfondimento per venerdì 19 gennaio, ore 15:00. L’evento si terrà esclusivamente da remoto.
Rivolto a tutte le aziende importatrici di beni da settori produttivi ad alta intensità di carbonio – ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e produzione di idrogeno – l’incontro toccherà diverse tematiche legate al Regolamento UE 2023/956 quali: classifica doganale, origine delle merci, compilazione relazione CBAM, supporto ad hoc per le imprese associate.
Di seguito il link per il collegamento:
https://us02web.zoom.us/j/81153694618?pwd=RndGWVFxSnV2ZndOenV2VU9hM0hkUT09
ID riunione: 811 5369 4618
Codice d’accesso: 735462