Confapi Aniem News 27 novembre
La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini
N. 8 27 Novembre 2023 2
LE NOSTRE ATTIVITA’
APPUNTAMENTI CONFAPI ANIEM: COMITATO DIRETTIVO, GIUNTA DI PRESIDENZA, TAVOLO BILATERALITA’ E COORDINAMENTO EDILCASSE
Il Comitato Direttivo di Confapi Aniem, costituito lo scorso 20 Novembre dal Consiglio Nazionale, è stato convocato per il 5 Dicembre alle ore 14 per la nomina della Giunta di Presidenza con convocazione immediata della stessa.
Il 6 dicembre è prevista una riunione tra tutte le parti datoriali e sindacali sul tema della bilateralità edile.
L’11 dicembre alle ore 10.30 si terrà la prima riunione del tavolo di coordinamento Edilcasse, anche in vista dell’incontro dello stesso giorno con le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo contrattuale del settore edile.
DALL’ITALIA
CIRCOLARE MIT: POSSIBILE APPLICARE PROCEDURE ORDINARIE NEL SOTTOSOGLIA
Con una Circolare del 20 Novembre u.s. firmata dal Ministro Salvini, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle procedure ordinarie negli appalti sottosoglia.
Dopo aver richiamato le disposizioni del Codice sulle modalità di affidamento che consentono di adottare forme semplificate, come la procedura negoziata senza bando, viene precisato che è comunque “fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”.
In tale contesto, la Circolare richiama i principi contenuti nel Codice evidenziando, in particolare, “il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia”.
Pertanto “si ribadisce che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice (procedure per l’affidamento) vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”.
ANAC: APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI PER LAVORI PRIVATI FINANZIATI IN MISURA SUPERIORE AL 50%
L’Anac, con un atto di segnalazione trasmesso a Parlamento e Governo a seguito di un parere richiesto alla stessa Autorità, ha dichiarato che le regole del Codice appalti vanno applicate anche in caso di lavori svolti da privati con finanziamenti pubblici in percentuali superiori al 50% e per importi superiori al milione di euro. Ciò in conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 della Direttiva 24/2014.
In questo contesto l’Autorità ha segnalato “l’opportunità di apportare le necessarie modifiche al codice dei contratti pubblici volte a ripristinare il contenuto dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016”. 3
Nel parere emerge anche la richiesta di prevedere un sistema di qualificazione ad hoc per i soggetti privati tenuti all’applicazione del codice. Nell’immediato, sulla base di quanto previsto anche per le altre stazioni appaltanti pubbliche non qualificate (quando superino la soglia di 500.000 euro), di rivolgersi a stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedure. Per il futuro, Anac suggerisce di conseguire la qualificazione, se già in possesso di specifiche competenze e know how che il privato intende conservare e valorizzare, tramite criteri di qualificazione snelli e definiti appositamente dall’Autorità. Ciò fermo restando che tale scelta dovrebbe rimanere facoltativa potendosi, in termini generali, mantenere la possibilità di rivolgersi sempre ad una stazione appaltante qualificata.
ANAC: CHARIMENTI SU CONFLITTO INTERESSI IN GARA E MODIFICHE SOGGETTIVE AL CONTRATTO
Con il parere n. 52 del 25 Ottobre u.s., l’Anac ha fornito alcuni chiarimenti sulla costituzione della fattispecie del conflitto d’interessi nelle procedure di gara ai fini dell’esclusione dalla procedura.
L’ipotesi, secondo Anac, matura quando un operatore economico viene a conoscenza di informazioni ignote agli altri concorrenti grazie al suo rapporto diretto con la stazione appaltante: in tale circostanza, si è in presenza di un potenziale conflitto di interessi, tanto più se lo stesso si aggiudica l’affidamento.
I rapporti fra il soggetto incaricato dalla stazione appaltante e l’operatore economico, costituiscono quindi indizi presuntivi di un conflitto d’interesse, per cui, conclude ANAC, spetta ai soggetti coinvolti fornire prove concrete che non vi sia stata violazione del principio delle pari opportunità per gli offerenti nella formulazione delle offerte e che non si sia determinato alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza.
Con un comunicato reso lo scorso 8 novembre, Anac è anche intervenuta sui casi di modifiche soggettive al contratto, invitando le stazioni appaltanti ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti.
L’Autorità ha ricordato che il nuovo codice appalti, all’articolo 120, consente la modifica soggettiva del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, quando “all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice”. Allo stesso modo Anac ha evidenziato il dettato dell’articolo 49 che ribadisce il principio di rotazione degli affidamenti, quale necessario contrappeso alla discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nei casi in cui possono mettere limiti al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Entrambi gli articoli devono essere valutati dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e dalla stazione appaltante al momento del giudizio sull’ammissibilità della modifica soggettiva del contratto. 4
FOCUS APPALTI ANAC 1° QUADRIMESTRE 2023: AFFIDAMENTI PER 5,2 MLIARDI
Dal recente focus promosso dall’Anac, emerge che nel quadrimestre gennaio-aprile 2023, i comuni italiani con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno espletato circa 9.100 procedure di affidamento per un valore di circa 5,2 miliardi di euro.
In termini di importo, il 19,0% del valore complessivo è rappresentato da appalti avviati dai Comuni del Lazio, dovuto in particolare da un appalto di importo significativo esperito dal Comune di Roma in Project Financing per la gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture della Capitale, seguito dai Comuni della Lombardia con il 15,2% e dai Comuni della Campania e della Puglia con rispettivamente il 9,1% e il 6,7% del valore degli appalti. Mentre a livello di numerosità i Comuni della Lombardia risultato essere quelli che espletano più appalti fra i Comuni italiani, con il 11,9% del numero complessivo degli appalti esaminati. A seguire i Comuni della Sicilia con il 10,6% e subito dopo quelli della Campania e della Puglia con rispettivamente il 9,6% e l’8,9% del numero degli appalti.
Dalla distribuzione delle procedure per tipologia di contratto, emerge che i 745 Comuni esaminati hanno espletato, a livello di importo, appalti soprattutto nel settore dei lavori (circa 2,6 miliardi di euro, il 49,5% del valore complessivo degli appalti) seguiti dal settore dei servizi (circa 2,4 miliardi di euro, il 46,5% del valore degli appalti).
PARERE MIT: OBBLIGO ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST ANCHE PER I SUBCONTRAENTI
Con un recente parere (n.2273/2023) il Servizio Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha precisato che la verifica dell'iscrizione alla white list per attività a rischio di infiltrazione mafiosa deve essere effettuata dalla stazione appaltante anche nel caso di subcontraenti non appaltatori.
Secondo il Ministero “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici”.
Il quesito posto da una stazione appaltante riguardava i subcontratti diversi dal subappalto che non prevedono alcuna stipula da parte dell’ente appaltante e non sono soggetti né ad approvazione né ad autorizzazione, ma solo a comunicazione da parte dell’operatore economico; l’obbligo di iscrizione alla white list riguarda pertanto anche tali fattispecie qualora rientranti nelle attività a rischio menzionate dall’art.1, comma 53, della legge n.190/2012:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- guardianìa dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
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- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
IN GAZZETTA LA LEGGE SUGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 15 novembre u.s. è stata pubblicata la legge n.160 del 27 ottobre u.s., legge delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche e che entrerà in vigore dal prossimo 30 novembre.
Da questa data, il Governo avrà due anni di tempo per adottare i decreti legislativi al fine di definire “un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese” per fronteggiare gli “specifici fallimenti del mercato”, per “stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee” e per “ottimizzare la spesa pubblica dedicata” (art. 3, comma 1).
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese potranno promuovere la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni.
In via sperimentale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definirà, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio del DURC e della documentazione antimafia, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.
CONTRATTO DI AVVALIMENTO SOA NON DEVE ESSERE GENERICO
La giurisprudenza torna a pronunciarsi contro la genericità dell’avvalimento.
In particolare, il Tar Campania (Sent. n.6417 del 21 Novembre u.s.) è intervenuto sul contratto di avvalimento avente ad oggetto l'attestazione Soa, affermando che deve necessariamente contenere in modo dettagliato le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il trasferimento dell’attestazione non può avere un valore astratto; deve invece valutarsi l’effettivo passaggio dell’intero apparato organizzativo del soggetto avvalso nella misura necessaria all’esecuzione del contratto e ciò deve risultare dal contratto di avvalimento, non essendo sufficiente che risulti dalla dichiarazione resa dall’ausiliaria all’Amministrazione.
Nel caso esaminato dal Tar, il contratto di avvalimento non individuava le risorse oggetto del prestito: il Tribunale, pertanto, non ha ravvisato il possesso dei requisiti tecnico-operativi e ha provveduto all’annullamento dell’aggiudicazione. 6
DALL’EUROPA
AGGIORNATI I VALORI DELLE SOGLIE EUROPEE PER GLI APPALTI
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Europea del 15 novembre u.s., i regolamenti che aggiornano le soglie europee per gli appalti pubblici.
Le nuove soglie, in vigore dal prossimo 1° gennaio e valide per gli anni 2024 e 2025, sono così determinate:
Settori Ordinari:
- euro 5.538.000 (fino al 31.12.2023 € 5.382.000) per gli appalti pubblici di lavori
- euro 143.000 (fino al 31.12.2023 € 140.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;
- euro 221.000 (fino al 31.12.2023 € 215.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa.
Settori Speciali:
- euro 5.538.000 (fino al 31.12.2023 € 5.382.000) per gli appalti di lavori;
- euro 443.000 (fino al 31.12.2021 € 431.000) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.
Concessioni:
- euro 5.538.000 (fino al 31.12.2023 € 5.382.000)
Difesa e sicurezza:
- euro 5.538.000 (fino al 31.12.2023 € 5.382.000) per gli appalti di lavori
- euro 443.000 (fino al 31.12.2023 € 431.000) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
CONFAPI ANIEM SUL TERRITORIO
EDILFORMAS ABRUZZO. CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DRONI IN EDILIZIA
L’Edilformas Abruzzo (ente paritetico partecipato da Confapi/Aniem Abruzzo) ha organizzato uno specifico corso di formazione per l’utilizzo dei droni nel settore edile.
In particolare verranno approfondite le possibili funzioni sull’utilizzo che può avere un drone nell’ambito delle attività che interessano il settore delle costruzioni:
- Ispezioni di cantiere in sicurezza senza mettere a rischio lavoratori contemporaneamente economizzando su noleggio di piattaforme e/o altre attrezzature;
- Assistenza per preventivi e foto/video da allegare agli stessi;
- Pianificazione e organizzazione generale dei cantieri stradali e informazioni Real time sullo stato di avanzamento lavori; 7
- Controllo con camera a infrarossi/termica per individuazione distacchi cortine – presenza d’acqua e umidità, dispersioni termine;
- Controlli per manutenzione e verifiche costanti stato impianti solari e/o coperture;
- Rilievo del sito 2D e modellazione 3D;
- Calcoli volumetrici;
- Monitoraggio delle informazioni sull’edificio (BIM);
- Fotogrammetria