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Confapi Aniem News N. 31, 11 Ottobre 2024

 

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

 

LE NOSTRE ATTIVITA’
CONFAPI ANIEM AL SAIE
Lo scorso 10 Ottobre Confapi Aniem ha partecipato all’evento organizzato dalla Cnce presso il
Saie di Bologna “Vent’anni di durc”.
Dopo gli interventi istituzionali (Inps, Inail e Ispettorato) si è svolta una tavola rotonda con le
parti sociali per analizzare le prospettive della regolarità contributiva quale fattore centrale per
una competizione trasparente tra le imprese e a garanzia di un lavoro sano.
DALL’ITALIA
PATENTE A CREDITI: LE PRIME FAQ DELL’ISPETTORATO E LE RICHIESTE DI
CHIARIMENTO DI CONFAPI ANIEM
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione della patente
a crediti. Di seguito le indicazioni fornite.
Invio Pec: l’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, alternativo all’accesso al
Portale nel periodo transitorio fino al 31 ottobre p.v., è un adempimento che va effettuato dalle
imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano operando in cantieri temporanei
o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non erano operativi presso
alcun cantiere, non risultavano tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre le imprese ed i lavoratori
autonomi operanti in cantiere abbiano fatto richiesta della patente tramite il medesimo Portale.
In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre
preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della
patente tramite Portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere
sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta
della patente tramite portale.
Nei giorni scorsi, peraltro, l’Ispettorato ha trasmesso una nota alle associazioni evidenziando
che la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza al Portale.
Viene ribadito, in particolare, che “la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente
essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio online …. Ne consegue che coloro i
quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non
potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024. È pertanto auspicabile
che gli operatori procedano per tempo a formulare l’istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione
di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare
disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all’operatore”.
Esclusione per attestazione Soa III Classifica: il legislatore esclude dall’ambito applicativo della
patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza che è pertanto irrilevante.

Dvr e nomina RSPP con azienda in più cantieri: qualora un’azienda abbia diverse unità
produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei
requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver
nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
Obblighi formativi e autocertificazione: l’obbligo formativo risente dell’entrata in vigore del
nuovo accordo Stato Regioni. La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della
normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo
accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere
obbligatori.
Confapi Aniem ha provveduto ad inviare all’indirizzo dedicato alle faq ulteriori richieste di
chiarimento riguardanti, tra l’altro, l’applicazione della patente nei casi di nolo a caldo, alle
società consortili, le modalità di valutazione della responsabilità dell’impresa affidataria nei
confronti dei subappaltatori.
In merito alla presentazione del Durf (uno dei requisiti richiesti per la patente) si ricorda quanto
previsto dalla norma vigente (art. 4 del DL del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19
dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’art. 17-bis al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241):
negli appalti e subappalti di opere o servizi con un importo complessivo annuo superiore
a 200.000 euro e caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera, prima di effettuare
i pagamenti:
1. Il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici
copie delle deleghe di pagamento relative alle ritenute versate per i lavoratori direttamente
impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio.
2. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici devono trasmettere al committente (e le
subappaltatrici anche all’appaltatrice) entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del
versamento delle ritenute:
o i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute,
o l’elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente, con dettagli su ore di lavoro,
retribuzioni e ritenute fiscali.
Data la complessità di questo adempimento, è stato previsto il rilascio del DURF (obbligatorio
per la patente), documento attestante che l’impresa:
• è attiva da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
• ha eseguito versamenti fiscali complessivi per un importo non inferiore al 10% dei ricavi
o compensi dichiarati negli ultimi tre anni;
• non ha debiti fiscali o previdenziali superiori a 50.000 euro non pagati, salvo piani di
rateazione in corso senza decadenza.
Il DURF intende semplificare i controlli del committente sui versamenti delle ritenute e viene
richiesto alla sede territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate trasmettendo il modulo di
richiesta via PEC. Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e vale
quattro mesi.
Se un’impresa è attiva da meno di tre anni, non è obbligata al DURF.

PARERI DEL MIT SU ACCESSO AGLI ATTI, INVERSIONE PROCEDIMENTALE E
CARICHI PENDENTI
Il Supporto Giuridico del MIT (Parere n.2978 del 26 settembre u.s.) ha fornito chiarimenti sulle
modalità di accesso agli atti previste dal Codice Appalti.
Il Ministero ricorda, anzitutto, i contenuti del comma 3, art. 36, secondo il quale con la
comunicazione digitale dell’aggiudicazione vengono rese note anche le decisioni assunte dalla
stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti
a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
Il successivo comma 4 dispone che le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle eventuali
richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori, possono essere impugnate
con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della
aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei
propri confronti della notifica del ricorso.
La stazione appaltante – evidenzia il Mit - è tenuta a mettere in accesso l’offerta dell’operatore
economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti
all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di
cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 ovvero oscurando le
parti sensibili ai sensi della suddetta normativa.
Il Supporto Giuridico del MIT (Parere n.2615/2024) è anche intervenuto sulla possibilità di
prevedere l’inversione procedimentale precisando che tale strumento di semplificazione si
applica nelle procedure aperte e sempreché sia stato previsto nei documenti di gara.
Pertanto può sempre essere utilizzato nei contratti sottosoglia, ma nei soli casi in cui la Stazione
Appaltante utilizzi una procedura aperta, come precisato anche nella circolare del MIT n.
298/2023. La scelta sul criterio di aggiudicazione è rimessa alla S.A., che dovrà darne puntuale
indicazione nei documenti di gara.
Per quanto riguarda la “verifica dell’idoneità dei concorrenti”, che consegue l’apertura delle offerte,
in conformità all'art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, essa attiene alla verifica della
documentazione relativa al possesso:
• dei requisiti di carattere generale (94 - 98 del d.lgs. 36/2023);
• dei requisiti di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt.
100 e 103 del d.lgs. 36/2023).
La fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta a quella del miglior
offerente, proprio con l’obiettivo di snellire sensibilmente la durata della procedura di
aggiudicazione.
Con il Parere n. 2722 del 26 Settembre u.s., infine, il Ministero ha fornito chiarimenti sulla
verifica dei carichi pendenti.
In merito “ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, è
rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi
pendenti”. Nel Parere si precisa altresì che “laddove l’operatore economico nei documenti di gara
dichiari la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse, oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati
elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo
dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione”.
ANAC: I LIMITI DELLA COOPTAZIONE NEI BENI CULTURALI
L’Anac (Comunicato del 10 luglio u.s. pubblicato nei giorni scorsi) è intervenuta sull’istituto
della cooptazione nei beni culturali, precisando che qualora la quota di lavori, affidata
all’impresa cooptata, risulti superiore alla soglia dei 150.000 euro, è sempre necessaria
la qualificazione SOA adeguata alla classifica e alla categoria ai lavori da eseguire. Se la quota
è inferiore a tale importo, l’impresa medesima deve necessariamente essere in possesso dei
requisiti stabiliti dal nuovo Codice Appalti.
“La cooptazione è un istituto avente carattere eccezionale e derogatorio - spiega l’Autorità - che consente
al concorrente, singolo o in Raggruppamento temporaneo di imprese, che sia già in possesso dei requisiti
necessari per la partecipazione, di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi
da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento
dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna
sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
“Al fine di assicurare che i lavori sui beni culturali siano svolti da soggetti dotati di specifica e comprovata
competenza, volta a preservare il bene oggetto di intervento, nei termini prescritti dalla disciplina di
riferimento, - conclude Anac - si richiamano le stazioni appaltanti, in sede di gara, ad una attenta verifica
in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme
e dei principi sopra enucleati. La necessaria tutela dei beni culturali impone infatti un accertamento
pregnante sull’effettiva capacità degli esecutori ad intervenire sugli stessi, al fine di garantire sempre la
necessaria e specifica tutela prescritta dall’ordinamento”.
PNRR: APPROVATA LA NORMA PER ACCELERARE I PAGAMENTI
Nella legge n.143/2024 (conversione del d.l. 9 agosto 2024, n. 113- c.d. decreto omnibus),
pubblicata sulla G.U. dello scorso 8 Ottobre, è stata inserita una norma finalizzata a velocizzare
i pagamenti alle imprese negli appalti Pnrr.
La disposizione, introdotta con emendamento del Governo, prevede che le amministrazioni
centrali titolari delle misure PNRR “provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino
al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”.
È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente.
Le amministrazioni, quindi, potranno chiedere ai ministeri anticipazioni fino al 90% del costo
degli interventi che dovranno essere erogate entro 30 giorni dalle richieste di trasferimento.
L’ente attuatore dovrà attestare l’importo delle spese attraverso gli stati di avanzamento,
l’esecuzione dei controlli di propria competenza e il rispetto dei requisiti previsti dal PNRR.
A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure procederanno con le
erogazioni, riservandosi però di effettuare controlli in un secondo momento, prima del saldo
finale dell’intervento.
La norma rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni, per la definizione dei criteri e delle modalità operative per
le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori.

MINISTRO GIORGETTI: RIVEDERE RENDITE CATASTALI PER IMMOBILI CHE
HANNO UTILIZZATO SUPERBONUS
Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nel corso della presentazione alle commissioni
di Camera e Senato del Piano strutturale di bilancio, passaggio preliminare alla manovra di
bilancio 2025, ha anticipato l’intenzione di applicare nuove rendite catastali sugli immobili che
hanno utilizzato il superbonus.
Il Ministro ha dichiarato che "i valori catastali saranno rivisti per quegli immobili che hanno conseguito
un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi
pubblici".
Si tratterà di un aggiornamento selettivo, consistente nel "verificare se chi ha fatto le ristrutturazioni
edilizie ha aggiornato i valori catastali, come era tenuto a fare".
La legge di bilancio 2024 prevede, infatti, che chi ha usato il superbonus debba adeguare la
rendita catastale, che è il punto di riferimento per il calcolo delle imposte (Imu e imposte di
compravendita).
IN GAZZETTA IL TERZO CORRETTIVO AL CODICE CRISI D’IMPRESA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13
settembre 2024, n.136, che interviene nuovamente (è il terzo correttivo) su diversi aspetti e
procedure del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Il Decreto apporta numerose modifiche alla composizione negoziata, ampliando l’accesso a
questo strumento anche in situazioni più complesse, come la mancanza di bilanci approvati o la
pendenza di domande di liquidazione giudiziale.
Si segnalano, inoltre, gli interventi relativi alla gestione dei debiti tributari e previdenziali con la
possibilità di proporre accordi transattivi anche per i debiti erariali, pur mantenendo fuori dalla
riforma i crediti degli enti locali e l’introduzione del cram-down fiscale, che consente di omologare
il piano di ristrutturazione anche in assenza del consenso da parte del creditore pubblico, a
condizioni specifiche.
Modifiche, infine, anche per la liquidazione controllata per la quale diventa possibile aprire la
procedura anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale, con una deroga al limite
temporale, facilitando così l’accesso alla esdebitazione.
IL NUOVO DECRETO LEGGE SUI FLUSSI MIGRATORI
Lo scorso 2 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce
disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza
alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché
dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Tra gli interventi maggiormente significativi:
1) 2) precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da
ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle
domande non procedibili;
interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di
Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid,
al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande
di nulla osta al lavoro;
3) ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day”
per settori specifici;
4) obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro,
prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
5) obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione
della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto
di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal
fine presso lo sportello unico per l’immigrazione;
6) inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a
sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso
dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
7) limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a
fatturato, numero di addetti e settore di attività;
8) possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla
osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni
dalla scadenza del precedente contratto;
9) possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro
stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
10) mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
11) introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025 per l’assistenza
di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il
lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i
professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso
nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
12) eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a
lavoratori di Stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
13) potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi
di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.
TAR LOMBARDIA: LE CONDIZIONI PER APPLICARE CCNL DIVERSI DA QUELLI
INDICATI DALLA S.A.
Nella sentenza pubblicata lo scorso 1° Ottobre dal Tar Lombardia (Sent. n.773/2024) è stata
riconosciuta la possibilità di proporre contratti alternativi a quelli indicati dalla stazione
appaltante, a condizione che assicurino le stesse tutele normative/economiche del
contratto/contratti.
Ciò è in linea con quanto previsto dal Codice Appalti (art. 11, comma 3) ove si dispone che “gli
operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato,
purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente
concedente”.
Precisano ancora i Giudici che “la suddetta norma provoca una limitazione della libertà di
organizzazione aziendale, e dunque non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo. Occorre infatti evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza, che potrebbero ostacolare il raggiungimento della massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, sussistano i seguenti requisiti: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; (ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto. L’equivalenza dei CCNL non richiede
la parità di retribuzione. Una simile condizione sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti
normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, e anche discriminatoria, avendo
quale risultato l’imposizione dei soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara. A sua volta, il numero
chiuso dei CCNL determinerebbe effetti anticoncorrenziali, deprimendo la partecipazione”.

 

 

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