Confapi Aniem News N. 30, 1 Ottobre 2024
La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini
LE NOSTRE ATTIVITA’
PATENTE A CREDITI AL VIA
Da oggi 1° ottobre scatta l’operatività del portale per il rilascio della patente a crediti.
Come già anticipato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 Settembre u.s. è stato pubblicato
l’atteso decreto ministeriale con la regolamentazione dell’intero meccanismo.
Il provvedimento, composto da 10 articoli, prevede, in particolare:
• La presentazione della domanda (potranno essere delegati consulenti del lavoro, avvocati
e Caf) attraverso un apposito portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro nel quale dovrà
essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(autocertificazione);
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori
autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal testo Unico sulla
sicurezza (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
(autocertificazione);
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente
(autocertificazione). In particolare il D.Lgs. n.241/1997 la prevede: gli obblighi
riguardano i sostituti d’imposta “ che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più
servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con
l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,
sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici”
.
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi
previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
• In attesa del rilascio della patente (30 crediti iniziali incrementabili fino a 100) è comunque
consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione dell’Ispettorato.
• Sarà possibile operare con una dotazione di almeno 15 crediti e in caso di patente con
punteggio inferiore, è consentito il completamento delle attività in corso di esecuzione,
quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
• Non sono obbligati al possesso della patente a punti coloro che effettuano mere forniture
o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione
di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
• La patente è revocata nei casi di “dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno più
requisiti”.
• La patente è sospesa fino a 12 mesi con provvedimento dell’Ispettorato del lavoro
territoriale e prevede sulla base di due distinte fattispecie:
✓ infortuni che causano la morte di uno o più lavoratori imputabili “a titolo di colpa
grave” al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente responsabile. Il
provvedimento è obbligatorio, fatta salva diversa valutazione dell’Ispettorato
adeguatamente motivata;
✓ infortuni che causano l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una
irreversibile menomazione, imputabili al datore di lavoro sempre almeno a titolo di
colpa grave; in questo caso potranno anche essere adottate misure cautelari
alternative alla sospensione.
• l’art. 5 del decreto disciplina tutte le ipotesi di incremento dei crediti sulla base della
storicità dell’impresa (sia al momento della domanda che successivamente), gli
investimenti e l’attività di formazione sulla sicurezza e su altre attività;
• l’art. 7, infine, disciplina le modalità di recupero dei crediti subordinato alla valutazione di
una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto
conto della partecipazione ai corsi di formazione da parte dei soggetti occupati nei cantieri
in cui si è verificata la violazione e della realizzazione di investimenti in materia di salute
e sicurezza.
Lo scorso lunedì 23 settembre, inoltre, è stata pubblicata la Circolare dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro che fornisce indicazioni sull’applicazione del decreto.
La Circolare introduce un’importante modalità tecnica e temporale nella presentazione della
domanda.
“In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione
della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma
1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva deve essere inviata alla casella
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. entro il 31 ottobre 2024 “e vincola l’operatore a presentare la
domanda entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza
della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo Pec, essendo indispensabile
aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.
Dal 24 Settembre e fino al 31 ottobre, in sostanza, è possibile inviare, via pec, la comunicazione
con il modello di autocertificazione (allegato alla Circolare dell’Ispettorato) nella quale l’impresa
autodichiara il possesso dei requisiti richiesti e si impegna comunque a richiedere il rilascio della
patente sul portale entro il 31 ottobre. Dal 1° novembre gli operatori che non hanno utilizzato
la pec e non hanno presentato domanda al portale si troveranno in una situazione irregolare
anche rispetto all’eventuale attività svolta nel mese precedente.
Per l’accesso al portale (sarà necessario lo Spid o la Cie). All’esito della domanda, il portale
genererà un codice associato alla patente che verrà rilasciata in formato digitale con un
punteggio iniziale di 30 crediti; la patente potrebbe non essere rilasciata solo qualora l’Ispettorato
accerti l’assenza di uno o più requisiti.
Per il riconoscimento dei crediti ulteriori previsti dal decreto e che consentiranno alle imprese di
raggiungere un massimo di 100 crediti bisognerà attendere il 1° gennaio p.v.
Si segnala, infine, che dovrebbero essere pubblicate a breve le prime faq da parte dell’Ispettorato.
Ricordiamo che il prossimo 4 Ottobre, alle ore 14,30, è previsto un webinar di informazione e
aggiornamento sulla patente a crediti e i relativi meccanismi operativi dedicato alle associazioni
territoriali ed alle aziende associate.
L’INCONTRO AL MINISTERO INFRASTRUTTURE SUL CODICE APPALTI
Lo scorso 24 Settembre si è svolta al Ministero Infrastrutture l’incontro, presieduto dal Ministro
Matteo Salvini e al quale ha partecipato il Presidente di Confapi Aniem Giorgio Delpiano, in
vista dell'adozione del decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023).
Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte Anac, rappresentanti delle imprese, dei
Sindacati, delle stazioni appaltanti e di altri enti e istituzioni interessate, Salvini ha illustrato i
temi prioritari segnalati da enti e associazioni da affrontare nello schema di decreto legislativo
che nelle prossime settimane dovrà essere portato all'esame preliminare del Consiglio dei
Ministri e poi essere sottoposto al parere dal Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e
delle Camere.
Le principali richieste di intervento hanno riguardato la disciplina della fase esecutiva, la
garanzia di competitività nelle procedure di affidamento, le tutele del lavoro, la revisione prezzi,
i consorzi stabili e la qualificazione.
In questo ambito sono state segnalate, in particolare, le proposte sull’art. 11 per verificare
l’equipollenza dei contratti, il ridimensionamento nell’utilizzo delle procedure negoziate,
maggiori precisazioni sull’applicazione della revisione prezzi con l’introduzione di un allegato
per indicare gli strumenti operativi per il calcolo revisionale (indici Istat, Tol, individuazione del
tempo zero per l’avvio del calcolo, applicazione ai subappaltatori).
Fra gli allegati al codice sarebbero inoltre emerse diverse proposte di correzione relative alla
progettazione (allegato I.7) e al Codice sulla qualificazione degli operatori economici (allegato
II,12). Quanto invece all’allegato riguardante la disciplina sulla finanza di progetto, il MIT
avrebbe annunciato la riscrittura dell’intero allegato.
La bozza di decreto, ancora in fase di definizione presso gli uffici legislativi del MIT, dovrebbe
essere portata in uno dei prossimi Consigli dei Ministri comunque entro la fine di ottobre.
Ricordiamo che il testo dovrà comunque essere sottoposto al Consiglio di Stato e alla
Conferenza Unificata che potranno esprimere pareri sul testo. Dopo l’approvazione preliminare
del CdM, lo schema di decreto legislativo dovrà essere sottoposto anche al parere di Camera e
Senato, che avranno 45 giorni di tempo per esprimere osservazioni e condizioni sul testo, che
ricordiamo non essere vincolanti per il Governo. A seguito di ciò, il testo potrà essere approvato
in via definitiva dal CdM e pubblicato in Gazzetta.
REVISIONE PREZZI: CONCLUSI I LAVORI DEI TAVOLI TECNICI
Il 25 Settembre, con una riunione plenaria tra tutte gli enti e organizzazioni imprenditoriali
coinvolte (tra le quali Confapi Aniem), si sono conclusi i lavori dei tavoli tecnici avviati nel
dicembre 2023 per la definizione della nuova disciplina in materia di revisione prezzi (art. 60
Codice Appalti).
Il Presidente del Consiglio Superiore lavori Pubblici, massimo Sessa e il Capo Ufficio Legislativo
del Ministero Infrastrutture, Elena Griglio hanno fornito un resoconto sui lavori che hanno
consentito di redigere un testo condiviso sottoposto ora all’esame del Ministero per l’adozione
del relativo decreto.
L’intenzione è quella di coordinare tale intervento con il prossimo decreto correttivo al Codice,
inserendo un allegato con i nuovi indici sintetici Istat e le linee guida metodologiche; restano
tuttavia da espletare alcuni approfondimenti giuridici a cominciare dal calcolo della revisione e
sull’applicazione ai subappaltatori.
Per la concreta operatività occorrerà tuttavia circa un anno: questo il tempo approssimativo
stimato da Istat per il completamento del sistema con l’implementazione degli indici sintetici.
DALL’ITALIA
ANAC: NEL FVOE ANCHE I CARICHI FISCALI DELLE IMPRESE
L’Anac ha comunicato un’ulteriore implementazione del Fascicolo Virtuale dell’operatore
economico: anche i carichi fiscali delle imprese potranno essere verificati tramite il Fvoe 2.0.
Dopo un anno di stretta collaborazione tecnico-amministrativa con l’Agenzia delle Entrate, il
fascicolo è stato infatti arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non
definitivamente accertati (cd carichi fiscali pendenti) valida ai fini appalti.
La nuova documentazione va ad affiancarsi all’esito di regolarità fiscale per i gravi debiti fiscali
definitivamente accertati, già oggetto di decennale collaborazione tra i due enti, per la quale i
tempi di rilascio della documentazione variano da un minimo di due a un massimo di dieci
giorni lavorativi in relazione alla complessità della posizione dell’impresa.
Anc ricorda a tutte le stazioni appaltanti che la verifica della regolarità fiscale per le violazioni
non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali
definitivamente accertate. L’esito informativo è messo a disposizione entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta.
Le stazioni appaltanti, pertanto, hanno a disposizione direttamente all’interno del Fascicolo 2.0
gli strumenti necessari per l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti
per l’affidamento dei contratti pubblici verificabili con l’Agenzia delle entrate. Il servizio
fascicolo è fruibile, oltre che dal portale Anac, anche attraverso i servizi di interoperabilità
erogati dall'Autorità alle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.
AFFIDAMENTO DIRETTO: CONFRONTO TRA PREVENTIVI NON CONFIGURA
UNA GARA
Con una recente deliberazione, l’Anac ha affermato che “la mera procedimentalizzazione
dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per
la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti
che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza
dei prodotti offerti alle proprie esigenze”
.
Conseguentemente, secondo l’Autorità, in merito alla presunta violazione dei principi di
pubblicità/trasparenza “l’istante non vanta un interesse …. tale da ritenersi leso da eventuali irregolarità
della forma di pubblicità utilizzata per la determina, non essendo stata posta in essere una procedura
negoziata, trattandosi di affidamento diretto”
.
Medesimo riscontro è stato fornito dall’Anac relativamente alla carenza di motivazione nella
scelta dell’operatore economico che può legittimamente risultare sintetica nella logica e nelle
finalità dell’affidamento diretto.
TAR FRIULI: POSSIBILE SANARE MANCATO VERSAMENTO TASSA SULLE GARE
Il Tar del Friuli Venezia Giulia (Sent. n.289 del 19 Settembre u.s.), discostandosi da precedenti
pronunce giurisprudenziali e dalla stessa previsione del bando tipo Anac, ha ritenuto legittimo
il ricorso al soccorso istruttorio per sanare il mancato versamento della tassa sulle gare.
Il pagamento tardivo del contributo non costituisce, secondo i Giudici, motivo di esclusione
automatica, in quanto la normativa non è chiara in merito alla tempestività del pagamento come
condizione essenziale.
Il Tar ha precisato inoltre che “il riconoscimento della ammissibilità dell’offerta della ricorrente per
effetto del pagamento del contributo a seguito del soccorso istruttorio risulta altresì coerente attuazione del
principio del risultato sancito all’art. 1 del vigente codice dei contratti pubblici”.
TAR CALABRIA: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER SOPRALLUOGO TARDIVO
Il Tar Calabria (Sent. n.1365 del 26 Settembre u.s.) ha dichiarato illegittima l’esclusione da una
procedura di gara di un’impresa che aveva espletato il sopralluogo, seppure tardivo,
presentando anche la relativa attestazione.
L'impresa, tramite inversione procedimentale, era stata individuata come migliore offerente; al
momento dell’apertura e della verifica della documentazione amministrativa, era però risultata
carente dell’attestazione dell’avvenuto sopralluogo; ammessa al soccorso istruttorio, aveva
presentato entro i termini richiesti l’autodichiarazione di avvenuto sopralluogo, ma veniva
comunque esclusa dalla procedura, perché l’attestazione del RUP sull’autodichiarazione era
pervenuta in ritardo rispetto ai termini richiesti per la conclusione del procedimento.
Il disciplinare specificava che “Il sopralluogo sui luoghi oggetto dell’appalto è obbligatorio. Il sopralluogo
si rende necessario per permettere ai concorrenti partecipanti di acquisire una conoscenza appropriata dei
luoghi presso cui dovrà svolgersi l’appalto, così da poter formulare un’offerta più precisa e puntuale, nonché
garantire l’Amministrazione, in fase di esecuzione contrattuale, da successive richieste di modifiche e
varianti. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il
sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, anche in maniera
autonoma”, con successiva attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del R.U.P.
Secondo i Giudici la mancata presentazione dell’ attestazione “comprovante di aver esaminato
direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l’obbligo per la
stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista
a pena di esclusione dalla disciplina della gara e ciò in applicazione del principio del favor partecipationis e
di quello di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura…”
Nel caso specifico, peraltro, non è stata contestata la mancata effettuazione del sopralluogo ed
il ricorrente ha espressamente dichiarato l’effettuazione dello stesso, peraltro in linea con i
termini di presentazione delle offerte e l’attestazione del Rup è avvenuta in ritardo; l’esclusione
va pertanto ritenuta illegittima.
LE MODALITA’ PER LE NUOVE COMUNICAZIONI SUPERBONUS
Sul sito della Presidenza del Consiglio è stato pubblicato il DPCM del 17 settembre 2024 che
illustra le modalità per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione per gli interventi agevolati
con il Superbonus, come previsto dall’art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024
In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa, per il Super-Ecobonus, all’ENEA, per
il Super–Sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Si ricorda che obbligati alle comunicazioni sono tutti i soggetti che:
• entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo
abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31
dicembre 2023;
• dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in
caso di demolizione e ricostruzione.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
• dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
• ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
• ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino
al 31 dicembre 2025;
• percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.
Il DPCM precisa che le comunicazioni relative a interventi antisismici non conclusi al 31
dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024 vanno trasmesse entro:
• il 31 ottobre 2024 per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
• 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione dei SAL,
in tutti gli altri casi.
Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni: 10.000 euro
per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta
del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione); per gli interventi, autorizzati a
decorrere dal 30 marzo 2024, in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade
dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l’invio tardivo delle comunicazioni
mediante la “remissione in bonis”.
CONFAPI ANIEM DAL TERRITORIO
CONFAPI ANIEM PUGLIA: RINNOVATO CCNL REGIONALE
Confapi Aniem Puglia ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali regionali FENEAL,
FILCA e FILLEA, il nuovo Contratto Integrativo Regionale in vigore dal 1° ottobre 2024.
EDILFORMAS ABRUZZO VINCE PREMIO FORMEDIL COME ECCELLENZA
NELLA FORMAZIONE
Formedil Nazionale ha comunicato che Edilformas Abruzzo, ente di formazione paritetico
partecipato da Confapi Aniem, ha vinto il premio “Eccellenza nella formazione per la salute e
sicurezza sul lavoro” classificandosi al primo posto.
La consegna della targa avverrà il giorno 12 ottobre p.v. presso il SAIE di Bologna, al termine
della cerimonia di premiazione dei vincitori dell’Ediltrophy 2024.