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Confapi Aniem News 26 Febbraio 2024

La newsletter dell’Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini

N. 8 -  26 Febbraio 2024 

LE NOSTRE ATTIVITA’

CONFRONTO A PALAZZO CHIGI SULLE NUOVE MISURE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Il 26 novembre, il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano ha partecipato ad un incontro a Palazzo Chigi tra Governo e parti sociali sulle misure che l’Esecutivo intende adottare in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel corso dell’incontro, Confapi Aniem ha evidenziato anzitutto come il settore non abbia bisogno di ulteriori proliferazioni normative né di meccanismi che sostanzialmente appesantiscono l’attività delle imprese senza produrre reali benefici in termini di sicurezza (badge, ulteriori esasperazioni degli indici di congruità, patente a punti, ecc,).
Viceversa, è stata condivisa l’esigenza di estendere al settore privato alcuni principi previsti dal Codice Appalti, introducendo soprattutto un sistema di qualificazione anche per il settore privato (seppur semplificato rispetto ai lavori pubblici) valutando, in particolare, la presenza di manodopera adeguata rispetto agli interventi da realizzare.
Fra le altre istanze avanzate dall’Associazione, la responsabilizzazione dell’ente committente nel coordinamento dei lavori, la previsione di tempistiche congrue all’esecuzione dell’opera, l’applicazione del CCNL edile (uno tra quelli comparativamente più rappresentativi) a tutti gli interventi a connotazione prevalentemente edile, la detassazione delle spese sulla sicurezza.
Il Governo ha confermato l’intenzione di adottare misure specifiche già nel Consiglio dei Ministri programmato al termine dell’incontro con le Parti sociali, da inserire nel decreto sul Pnrr, ma ha manifestato disponibilità al confronto preannunciando l’intenzione di riprendere il tavolo di interlocuzione nei prossimi giorni. Nel “pacchetto” di norme saranno presenti disposizioni per il rafforzamento delle ispezioni, l’inasprimento delle sanzioni civili, il ripristino del reato penale in caso di somministrazione illecita di manodopera, l’applicazione dei CCNL più rappresentativi per il personale impiegato nell’appalto e nell’eventuale subappalto, l’istituzione della “patente a punti” rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con decurtazione dei “crediti” in base ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro, dei dipendenti e preposti dell’impresa (saranno esentate le imprese attestate Soa). Ricordiamo che, nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi il 21 febbraio u.s., il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aveva presentato un’informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a seguito del grave incidente accaduto a Firenze. Il Ministro aveva evidenziato, in particolare, i dati sull’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 nell’ambito del settore edile:
• su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all’anno precedente;
• per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%;
• secondo l’ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%).

DALL’ITALIA

“MILLEPROROGHE” APPROVATO IN PARLAMENTO: LE MISURE PER IL SETTORE COSTRUZIONI

Il disegno di legge contenente la conversione del decreto “milleproroghe” (decreto legge 30 dicembre 2023, n.215) è stato definitivamente approvato dal Parlamento. Tra le misure d’interesse per il settore delle costruzioni si segnala l’ulteriore proroga di sei mesi dello “scudo erariale” finalizzato a sollevare gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. La misura, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti ai controlli della Corte dei conti sulla contabilità pubblica. Si tratta di una misura che era stata introdotta, in via straordinaria, durante la pandemia: di fatto, la Corte dei conti potrà intervenire solo nei casi di dolo, e non di colpa grave. Per gli appalti finanziati dal Pnrr vengono prorogate al al 30 giugno 2024 le procedure semplificate sulla valutazione di impatto ambientale e indagini archeologiche. In materia di grandi opere e infrastrutture strategiche viene prorogata al 31 dicembre 2024 la semplificazione che permette alle stazioni appaltanti di approvare in autonomia le varianti ai progetti definitivi (senza passaggio al Cipess, Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) purché la variante produca un aumento non superiore al 50% del costo originario del progetto. Fino al 2026 sarà possibile la cumulabilità dei bonus casa con i contributi regionali destinati all’efficienza energetica: in sostanza, sarà consentito di cumulare, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, “la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta”. Il decreto, inoltre, estende a tutto il 2024 l'esenzione fiscale e l'esonero contributivo per imprese e professionisti del Centro Italia interessati dalle conseguenze del sisma del 2016: sono interessati tutti gli incentivi e le agevolazioni destinate ai comuni della ZFU (Zona Franca Urbana) del centro Italia. Prorogato infine il bonus prima casa per i giovani fino a 36 anni di età per tutti i contratti stipulati entro il 31 gennaio 2024 e contratto preliminare sottoscritto entro il 31 dicembre 2023: la nuova norma prevede un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, pari alle imposte corrisposte in eccesso dagli acquirenti. Il provvedimento, confermando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, consente altresì di accedere fino al 31 dicembre 2024 ai finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

PROROGATO AL 4 APRILE IL TERMINE PER COMUNICARE ALL’AGENZIA ENTRATE LA SCELTA SU CESSIONE CREDITO O SCONTO IN FATTURA

L’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 53159/2024 del 21 febbraio 2024) ha comunicato lo slittamento al 4 aprile p.v. del termine prima fissato al 16 marzo 2024 per l’invio delle comunicazioni di opzioni per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura inerenti a spese agevolate con Superbonus o bonus “ordinari” sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue non fruite. L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 53174/2024, ha anche prorogato al 4 aprile 2024 il termine per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di recupero e di riqualificazione
energetica su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio. Si tratta dei dati riferiti alle spese sostenute nel 2023. Nel medesimo provvedimento viene, inoltre, stabilito che gli stessi amministratori sono esonerati dall’invio della suddetta comunicazione laddove (per le spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni) tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo in detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.


PROROGA DI 6 MESI PER I TITOLI EDILIZI: NECESSARIA LA COMUNICAZIONE AL COMUNE

Con la conversione in legge del “decreto energia” (D.L. n.181/2023) è diventata definitiva la proroga di 6 mesi per permessi di costruire, Scia e titoli abilitativi rilasciati o presentati entro il 30 giugno 2024. La proroga complessiva è passata pertanto da 24 a 30 mesi. Lo slittamento dei termini non è automatico: il soggetto interessato dovrà inviare una apposita comunicazione al Comune per richiedere l’estensione temporale di un determinato titolo abilitativo. Alla data di invio della comunicazione, i termini di inizio o fine lavori non dovranno risultare scaduti e il titolo abilitativo non dovrà essere in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici o con i provvedimenti per la tutela dei beni culturali e del paesaggio. Le norme regionali dovranno adeguarsi alle disposizioni nazionali.

NEGLI APPALTI PNRR POSSIBILE ESECUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO, PRIMA DELLA FORMALE AGGIUDICAZIONE

Secondo una recente delibera Anac (Del. n.51/2024 del 31 gennaio u.s.) per gli appalti finanziati con le risorse Pnrr/Pnc è sempre prevista ed ammissibile l’esecuzione anticipata dell’appalto, anche in assenza di provvedimento formale di aggiudicazione. Secondo l’Autorità, la normativa applicabile è costituita, ratione temporis e ratione materiae, dal nuovo Codice appalti e dal c.d. Decreto semplificazioni, di cui al D.L. 76/2020 (si veda l’art. 225, comma 8, del D. Lgs. 36/2023). In tale ambito normativo l’art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 prevede, in via generale, che dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Secondo l’art. 17, comma 8, dello stesso Codice, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza. La lett. a) dell’art. 8 del D.L. 76/2020 prevede, inoltre, che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza. IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL’IMPRESA NON IMPEDISCE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA In un recente parere (funzione consultiva n.2/2024), l’Anac ha sostenuto la legittimità di un invito ad una procedura di gara di un operatore economico a carico del quale è stato disposto il controllo giudiziario per la durata di un anno in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa
Secondo l’Autorità, “l’operatore economico interessato dalla misura giudiziaria può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità. La causa di esclusione, infatti, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario”. L’art. 94, comma 2, del Codice Appalti (D. Lgs. n.36/2023) dispone, infatti, che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici. Tuttavia, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario. Proprio sulla base di quanto stabilito dalla norma del Codice, “nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia, l’operatore economico interessato dalla predetta misura, può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO PER VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA: VISIONI OPPOSTE TRA ANAC E CONSIGLIO DI STATO

Sulla possibilità di sanare il ritardato pagamento del contributo di gara si registrano orientamenti opposti tra Anac e Consiglio di Stato. L’Autorità (delibera n. 51 del 31 gennaio u.s.) ha condiviso il comportamento di una stazione appaltante che aveva escluso l’operatore economico per il versamento del contributo di gara, in seguito a soccorso istruttorio, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda. L’Anac ha ritenuto che in caso di inottemperanza o di versamento postumo “l’offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima.”. Secondo un orientamento (non univoco) del Consiglio di Stato (Sent. n.1175 del 3 febbraio 2023) “il tardivo pagamento del contributo non inficerebbe ex se l’ammissibilità dell’offerta, atteso che si tratterebbe di un elemento sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell’offerta”. Il Consiglio di Stato, nei giorni scorsi, ha ribadito di dover aderire a questa impostazione “anche perché più in linea con i principi dell’ordinamento giuridico comunitario – in forza della quale il versamento del contributo, pur condizionando l’offerta, può comunque essere tardivo ed è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi sottratto alle preclusioni”.


DAL TERRITORIO PROCEDURE NEGOZIATE: ANAC CONTESTA AL COMUNE DI PESCARA AFFIDAMENTO AI MEDESIMI OPERATORI

L’Anac ha contestato al Comune di Pescara la violazione del Codice Appalti e, in particolare, la mancata corretta applicazione del principio di rotazione nell’affidamento diretto di appalti e nell’invito a procedure negoziate. Rispondendo a due esposti, l’Anac ha svolto un’istruttoria sugli appalti del Comune dal 2020 al 2023, verificando l’affidamento di “innumerevoli appalti sempre agli stessi soggetti”. “Dalla ricognizione di queste procedure emerge la tendenza della stazione appaltante di rivolgersi sempre alla stessa platea di operatori economici, sia in relazione agli affidamenti diretti, che per quanto riguarda gli inviti alle procedure negoziate. Infatti, si è riscontrato spesso che molte procedure venissero affidate anche a distanza di poco tempo alle stesse imprese, le quali poi risultavano destinatarie anche di inviti alle poche procedure negoziate effettuate, in palese violazione del Codice degli Appalti”. Anac ricorda che “il principio di rotazione comporta prima di tutto il divieto di affidamento diretto o invito a procedure negoziate nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”. “Il Comune di Pescara – aggiunge l’Autorità – avrebbe dovuto cercare di diversificare maggiormente la scelta delle potenziali controparti contrattuali, ampliando la platea di operatori economici a cui rivolgersi. E ciò a garanzia, non solo del principio di concorrenza, ma anche del principio di economicità ed efficacia della pubblica amministrazione, la quale potendo esaminare un maggior numero di offerte provenienti da operatori differenti, sarebbe facilitata nello scegliere quella più consona alle esigenze del caso”. Anac conclude, pertanto, “riscontrando molteplici violazioni del principio di rotazione e del più generale principio del favor partecipationis, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell’agire della Pubblica Amministrazione”.

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